Non profit
L’importanza di chiamarsi “di promozione sociale”
Quando la non attuazione delle leggi rende complicata la vita delle associazioni
Ho letto con interesse vs. faq, avendo da poco costituito una associazione(con scrittura privata)tra genitori e insegnanti di una scuola pubblica materna, elementare e media che ha come scopi ” la promozione di servizi educativi, di iniziative culturali, sportive e ricreative”…in aiuto allo sviluppo degli alunni.(Si basa sul volontariato e non ha scopi di lucro, e si affianca alle istituzioni scolastiche per migliorare le risorse esistenti nella scuola).
Nello statuto sono inserite tutte le disposizioni previste dalla legge
383/2000 che individua le ass. DI PROMOZIONE SOCIALE.
Le chiedo: sono quindi nate delle nuove categorie di associazioni (APS)?
In tal caso andava esplicitamente menzionato nello statuto?
Diversamente chi non rientra in nessuna delle figure associative previste
dalla legge, pur presentandone le caratteristiche, si può definire
semplicemente “associazione generica”? in tal caso, qual’è il registro presso
cui iscriversi?
La ringrazio se potrà chiarirmi questi dubbi, e per tutto il lavoro che è
in rete.
A.S. email
(a cura di Sara Gianni)
Tutto ciò che ha posto in essere è perfettamente in linea con le disposizioni normative; purtroppo non è ancora sufficiente e non dipende da Lei, ed ora Le spiegheremo il perchè.
La creazione di un’associazione di promozione sociale, secondo il disposto della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, richiede lo svolgimento di attività di utilità sociale, a favore di associati o terzi. Vi rientrano dunque iniziative culturali, educative, sportive, assistenziali, di ricerca, purché caratterizzate dall’assenza di una finalità lucrativa e realizzate solo nell’intento di garantire dei benefici a coloro che entrano in contatto con le attività dell’associazione.
Ulteriore requisito per essere qualificati come associazioni di promozione sociale, è l’indicazione tassativa di una serie di elementi (elencati all’art. 3) che devono essere obbligatoriamente contenuti nell’atto costitutivo e nello statuto, peraltro validi solo se redatti in forma scritta.
Contrariamente a quanto disposto dalla legge che ha istituito le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale esige l’inserimento della locuzione ONLUS nella denominazione o in qualsiasi altro segno distintivo dell’associazione, la legge 383/00 non obbliga alla forma espressa: viene quindi lasciato alla libertà dei fondatori scegliere se menzionare o meno la specificazione associativa.
Un’associazione, che risponde ai requisiti previsti dalla normativa – come potrebbe essere la Sua -, può iscriversi al registro predisposto a livello regionale, potendo sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge già citata.
L’iscrizione diviene quindi il fattore discriminante, non tanto per potersi chiamare “di promozione sociale”, quanto, per beneficiare delle opportunità normative; tuttavia, ad oggi, nessuno può utilizzare integralmente le stesse non essendo ancora stati creati i registri di cui alla legge.
Ancora una volta l’inadempienza dello Stato frena l’azione del non profit.
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