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Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (GU n. 113 del 17/5/2006)

di Redazione

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare»; Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» e in particolare l’art. 4 «Erogazione dei prodotti senza glutine», commi 1 e 2; Considerato che e’ opportuno rendere uniformi le modalita’ di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale; Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi, nonche’ quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da pane, pasta e farina e gli zuccheri semplici; Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati deve essere almeno del 55% dell’apporto energetico totale, come confermato dal rapporto dell’OMS e della FAO «Diet, nutrition and prevention of chronic diseases» (2003), inclusi i carboidrati complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi; Considerato che i tetti di spesa fissati dal decreto del Ministro della sanita’ 8 giugno 2001 derivavano dai prezzi al consumo rilevati dei prodotti dietetici di base e in particolare: per 1 kg di pane o di pasta il prezzo di riferimento e’ stato individuato in ” 20.000 (Euro 10,33), per 1 kg di farina in ” 15.000 (Euro 7,75); Considerato che risulta da una verifica effettuata che i prezzi al consumo di pane, pasta e farina rilevati nel 2001 sono ancora attuali e che i fabbisogni calorici per la popolazione italiana per le diverse fasce d’eta stabiliti dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana) nel 1996 dovranno essere aggiornati; Considerato che dal 2001 sono stati notificati per la commercializzazione una serie di nuovi prodotti senza glutine gia’ pronti per il consumo che tengono conto delle mutate abitudini di preparazione degli alimenti, anche in relazione ai mutati stili di vita; Ribadendo l’opportunita’ di prevedere tetti di spesa differenziati per fasce d’eta’ e di sesso; Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Erogazione 1. Ai soggetti affetti da celiachia e’ riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123. Art. 2. Registro nazionale 1. Il Registro nazionale, di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, riporta i prodotti dietetici senza glutine erogabili gratuitamente attraverso il Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da celiachia. 2. L’inserimento dei prodotti dietetici senza glutine nel Registro nazionale, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla conclusione della fase istruttoria della procedura di notifica dell’etichetta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1 11, necessaria ai fini dell’immissione in commercio. 3. Il Ministro della salute pubblica aggiornamenti periodici del Registro nazionale. Art. 3. Tetti di spesa 1. I tetti massimi di spesa per l’erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine sono riportati nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. I tetti massimi di spesa sono aggiornati periodicamente dal Ministero della salute sulla base della variazione dei prezzi al consumo dei prodotti dietetici senza glutine di base (farina, pane e pasta). Art. 4. Abrogazione 1. L’allegato 1 al decreto ministeriale 8 giugno 2001 e’ abrogato. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2006 Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi

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