Non profit

Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1,della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportivedilettantistiche.

di Redazione

Decreto Ministeriale 10 novembre 1999 (in Gazz. Uff., 23 novembre, n. 275). – Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche. Art. 1. 1. L’importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità nell’ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, è stabilito nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta.


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