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Liguria LR 15/92Disciplina del volontariato

di Redazione

L.R. 28 maggio 1992, n. 15. Disciplina del volontariato. (B.U. 10 giugno 1992, n. 10). Art. 1. (Finalità). 1. La Regione Liguria riconosce l’elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia. 2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l’apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale. 3. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 2. (Attività di volontariato). 1. Per attività di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale e gratuito senza fine di lucro anche indiretto, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte. 2. Nella prestazione del servizio l’organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell’attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione di appartenenza. Art. 3. (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato). 1. E’ istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato, diviso nei seguenti settori: a) ambientale; b) culturale; c) educativo; d) della protezione civile; e) sanitario; f) della sicurezza sociale; g) sportivo e ricreativo; h) altri. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente provvede all’iscrizione dell’organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo o accordo degli aderenti; b) statuto o regolamento; c) relazione sull’attività svolta; d) bilancio o, in mancanza, rendiconto; e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative. 3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonché una relazione sull’attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettere a), b), e). 5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3. 6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge. Art. 4. (Convenzioni). 1. 1. Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’articolo 3 (1). 2. Gli enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni secondo le modalità dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all’Osservatorio di cui all’articolo 6. La scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) attività svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore del territorio sul quale è previsto l’intervento; b) idoneità dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attività svolta; c) autonomia funzionale ed organizzativa. 3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. 4. Le convenzioni devono inoltre prevedere: a) la durata del rapporto; b) la tipologia delle prestazioni e il progetto dell’intervento; c) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività indicando il personale retribuito; d) le modalità di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico, nonché le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità; e) la copertura assicurativa degli aderenti per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività, nonché contro infortuni e malattie connessi all’attività stessa; f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione. 5. Le convenzioni regolano l’utilizzo di personale, strutture, e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici. 6. L’Ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione. Art. 5. (Accesso alle strutture pubbliche). 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3, per lo svolgimento delle loro attività, accedono alle strutture pubbliche previe le opportune intese. Art. 6. (Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato). 1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato. 2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell’Osservatorio di cui al comma 1. Art. 7. (Compiti dell’Osservatorio). 1. L’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione: a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all’articolo 3; b) formula proposte operative in materia di volontariato; c) cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato; d) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’attività di volontariato; e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato; f) raccoglie ed aggiorna i dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato e sulle esperienze individuali; g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale; h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato. Art. 8. (Commissione consultiva del volontariato). 1. E’ istituita nell’ambito dell’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai diversi settori di attività del volontariato. 2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 6, comma 2, disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge. Art. 9. (Formazione ed aggiornamento dei volontari). 1. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, sentito l’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte da centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991. Art. 10. (Progetti sperimentali). 1. Al fine di promuovere l’applicazione di avanzate metodologie di intervento, la Giunta regionale approva i progetti sperimentali proposti dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 6 o dai centri di servizio di cui all ‘articolo 15 della legge n. 266./1991. Art. 11. (2) Art. 12. (Omissis) (3). Art. 13. (Norma transitoria). 1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all’articolo 4, comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato che abbiano già in corso convenzioni con enti pubblici. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4. _____________________ (1) Comma così sostituito dall’art. unico della L.R. 27 febbraio 1996, n. 7. (2) Sostituisce l’art. 21 della L.R. 6 giugno 1988, n. 21. (3) Reca disposizioni finanziarie.


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