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Liguria LR 13/94Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale.
di Redazione
L.R. 21 marzo 1994, n. 13.
Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale.
(B.U. 30 marzo 1994, n. 8).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 4 del proprio statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni che operano, senza scopo di lucro, nel campo della mutualità con il fine di affermare i valori della solidarietà e del progresso sociale.
2. La Regione a tal fine favorisce la diffusione della conoscenza della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1 e contribuisce con interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale dei beni a disposizione delle suddette associazioni.
Art. 2. (Istituzione del registro regionale).
1. E’ istituito presso la Regione il registro delle associazioni aventi finalità di cui all’articolo 1 e costituite da almeno dieci anni.
Art. 3. (Istituzione centro studi e documentazione).
1. Per le finalità di cui all’articoli 1 la Giunta regionale promuove il censimento dei sodalizi esistenti in Liguria, con particolare riferimento alla situazione delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza.
2. La Giunta delibera inoltre programmi annuali o pluriennali finalizzati a:
a) rendere disponibili per gli studiosi, attraverso una schedatura unificata e altri interventi, i materiali documentativi di cui al comma 1;
b) organizzare mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico culturale delle associazioni per lo studio di nuove forme di solidarietà;
c) istituire borse di studio per giovani laureandi, destinate allo studio e alla ricerca delle origini storico-sociali delle associazioni.
3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo è costituito un comitato scientifico composto da cinque componenti, nominati dalla Giunta tenendo conto di designazioni delle associazioni di cui alla presente legge, del Centro ligure di storia sociale, della Federazione operai cattolica ligure, dell’Università degli studi di Genova.
4. La documentazione di cui al presente articolo viene comunicata, per gli aspetti rilevanti al fine del coordinamento delle attività di volontariato, all’Osservatorio di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, con particolare riferimento alla lettera f) dell’articolo stesso.
Art. 4. (Interventi).
1. La Giunta regionale può concedere alle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 2 contributi in conto capitale per:
a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili in cui i soggetti di cui all’articolo 1 hanno sede e svolgono attività sociale;
b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale.
2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere richiesti in misura del cinquanta per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino a un massimo di 60 milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura massima del 50 percento dell’investimento e delle spese sostenute e fino a un massimo di 20 milioni.
3. I contributi vengono concessi prioritariamente ai soggetti di cui le iniziative di ristrutturazione siano finalizzate alla utilizzazione di immobili, o porzioni di essi, di proprietà di essi, di proprietà di enti pubblici.
4. Le associazioni di cui all’articolo 2 possono richiedere contributi per iniziative nel campo della solidarietà sociale come previsto dalla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e dal 1° piano triennale dei servizi sociali.
Art. 5. (Modalità per la richiesta dei contributi).
1. I contributi di cui all’articolo 4 devono essere richiesti alla Regione Liguria direttamente dai soggetti beneficiari di cui all’articolo 1, entro il mese di febbraio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:
a) per le opere di cui all’articolo 4, lettera a), copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato ed il relativo computo metrico estimativo;
b) per gli interventi di cui all’articolo 4, lettera b), in preventivo dettagliato e una relazione volta a specificare i motivi;
c) attestazione o convezione stipulata con il Comune alla quale risulti la destinazione degli immobili e l’impegno a mantenere tale destinazione per almeno 5 anni;
d) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, un progetto dettagliato accompagnato dal preventivo di spesa.
Art. 6.
(Omissis)
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