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Liguria LR 05/99IPABAttribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie “Tutela della salute” e “Servizi Sociali”.

di Redazione

L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.
Attribuzione agli Enti locali e disciplina
generale dei compiti e delle funzioni amministrative
conferite alla Regione dal Decreto Legislativo
n. 112/98 nelle materie “Tutela della salute” e
“Servizi Sociali”.
(B.U. 3 marzo 1999, n. 4)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto della legge).
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della
legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l’attribuzione
agli enti locali ed alle Aziende Sanitarie delle funzioni e dei compiti conferiti
alla Regione nelle materie relative alla tutela della salute ed ai servizi sociali dal
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997 n. 59).

Art. 2. (Concertazione con le Autonomie Locali per la programmazione sanitaria e sociale).
1. Per attuare le forme di concertazione in materia di programmazione sanitaria,
socio-sanitaria e sociale con gli enti locali, di cui all’articolo 3 comma 5 del
d.lgs. 112/1998, la Regione si avvale della Conferenza Permanente Regione –
Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16
(istituzione della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali) e
della Conferenza socio sanitaria regionale delle autonomie locali di cui
all’articolo 6 bis della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 e successive
modifiche ed integrazioni (disciplina delle USL e delle Aziende
Ospedaliere del Servizio Sanitario regionale in attuazione dei decreti
legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993),
come modificato dalla presente legge.
2. La Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali si esprime sugli
assetti istituzionali del sistema sanitario e sociale, e la Conferenza
socio sanitaria regionale sugli aspetti organizzativi del sistema sanitario
e sociale, sulla pianificazione triennale sanitaria e sociale, nonché sulla
valutazione dei progetti obiettivo socio-sanitari di rilievo interaziendale o regionale.

CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE

Art. 3. (Compiti e funzioni in materia di tutela della salute).
1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di tutela della salute
umana e sanità veterinaria conferite dagli articoli 112 e seguenti del
d.lgs. 112/1998 sono svolte, salvo quanto previsto nel comma 3, dalla
Regione e dagli altri Enti, secondo quanto disposto dalla legislazione
regionale vigente.
2. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni che richiedono
un esercizio unitario a livello regionale ed in particolare quelle relative a:
a) l’approvazione dei piani e dei programmi di settore di rilievo regionale;
b) la verifica delle conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di
attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi,
modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, nonché la vigilanza
successiva, ivi compresa la verifica dell’applicazione della buona pratica di laboratorio;
c) le verifiche di conformità nell’applicazione dei provvedimenti relative
all’autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali
e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle
caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
d) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini
e presidi profilattici di competenza regionale;
e) le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a
livello infraregionale, nonché quelle, già di competenza regionale, sulle attività
di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali ai sensi
dell’articolo 121 comma 4 del d.lgs. 112/1998;
f) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari istituiti e gestiti a livello regionale o
infraregionale ai sensi dell’articolo 122 comma 2 del d.lgs. 112/1998;
g) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed
ai fini dell’accesso alle convenzioni con le Aziende USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui all’articolo 124 comma 2 del d.lgs. 112/1998.
3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti
la pubblicità sanitaria di cui all’articolo 118 comma 2 del d.lgs. 112/1998.
4. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti
la disciplina dei prodotti cosmetici di cui all’articolo 114 comma 2 del d.lgs. 112/1998.

CAPO III
SERVIZI SOCIALI

Art. 4. (Compiti e funzioni in materia di servizi sociali).
1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di servizi sociali di cui al
titolo IV capo II del d.lgs. 112/1998 sono svolti secondo quanto previsto
dalla legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione
dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42
in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali).

Art. 5. (Trasferimento ai Comuni delle procedure concessorie degli emolumenti economici agli invalidi civili).
1. Fatto salvo quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione dell’articolo 130
del d.lgs. 112/1998 da emanarsi entro il 31 dicembre 1999 ai sensi
dell’articolo 7 della l. 59/1997, le funzioni di concessione degli emolumenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite ai Comuni, singoli o
associati, che le esercitano attraverso le Zone socio- sanitarie di cui
all’articolo 11 della l.r. 30/1998.
2. La Regione può emanare direttive contenenti indirizzi e criteri per l’esercizio da
parte degli Enti locali delle funzioni di cui al presente articolo.
3. In relazione a quanto disciplinato dai provvedimenti di attuazione
dell’articolo 130 del d.lgs. 112/1998, la Regione attribuisce ai Comuni, per
lo svolgimento delle funzioni in materia di invalidità civile, le risorse umane e
finanziarie trasferite dallo Stato per l’esercizio della funzione in oggetto.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 6. (Ambito di applicazione).
1. Il presente capo disciplina le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) aventi sede in Liguria e le cui attività statutarie sono esercitate
esclusivamente o prevalentemente nell’ambito del territorio regionale.

Art. 7. (Classificazione).
1. La Giunta regionale classifica le IPAB in tre classi sulla base dei seguenti criteri:
a) entità dei servizi forniti;
b) situazione patrimoniale;
c) volume del bilancio;
d) numero dei dipendenti e del personale operante con continuità anche sulla
base di apposite convenzioni.
2. Ogni cinque anni la Giunta regionale provvede alla revisione delle classificazioni.
Qualora nel periodo intercorrente si determini una notevole variazione a carico
di una o più IPAB, la Giunta regionale provvede, anche d’ufficio, alla variazione
straordinaria della relativa classificazione.

Art. 8. (Piante organiche e direzione).
1. Le IPAB con personale dipendente sono dotate di una pianta organica.
2. Le IPAB di prima classe prevedono nella pianta organica un responsabile
amministrativo avente qualifica dirigenziale.
3. Le IPAB possono avvalersi, per compiti di sostegno alle attività istituzionali,
di volontari in forma singola o associata, di congregazioni religiose, di istituti
secolari, di cooperative sociali.

Art. 9. (Organo di amministrazione).
1. Gli organi istituzionali delle IPAB sono previsti dai rispettivi Statuti o Tavole di
Fondazione i quali ne disciplinano la composizione, la durata e le competenze.

Art. 10. (Vigilanza e ispezioni).
1. Le IPAB sono soggette alla vigilanza della Regione.
2. La Regione può richiedere la trasmissione, oltre che delle deliberazioni, di
tutti gli atti e relazioni, anche a carattere programmatorio.
3. La Regione può annullare in qualunque tempo, d’ufficio o su denuncia,
atti illegittimi delle IPAB.
4. La Regione può disporre verifiche ispettive relative a:
a) il perseguimento dei fini istituzionali;
b) la situazione contabile e amministrativa;
c) l’assetto giuridico istituzionale;
d) il funzionamento delle attività gestite.
4. Copia dei verbali di ispezione deve essere trasmessa all’IPAB interessata anche
quando non dà luogo ad apposite diffide.

Art. 11. (Commissariamento).
1. La Giunta regionale può sciogliere il Consiglio di amministrazione
della IPAB e nominare un Commissario straordinario:
a) per gravi irregolarità contabili ed amministrative;
b) per impossibilità dell’ente di perseguire gli scopi statutari;
c) per impossibilità di costituire l’organo di amministrazione;
d) per irregolarità e gravi disfunzioni gestionali.
2. Restano ferme le competenze del Comitato regionale di controllo
per la nomina nei casi previsti dalla vigente normativa dei commissari ad acta.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di Commissario straordinario di cui al
comma 1 la Giunta regionale può incaricare dipendenti regionali o di
altre Amministrazioni pubbliche o professionisti esterni
all’amministrazione particolarmente esperti delle problematiche oggetto del
commissariamento.
4. Con il provvedimento di nomina, la Giunta regionale fissa la durata in carica del
Commissario, ne individua i compiti ed il compenso a carico dell’Ente in
relazione alla gravosità dell’incarico e alla classe dell’Ente.

Art. 12. (Fusione e raggruppamento).
1. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente ed economica la gestione
e il perseguimento dei fini statutari, la Giunta regionale può disporre la fusione
o il raggruppamento di due o più IPAB, garantendo il perseguimento degli
scopi e delle attività degli enti interessati.
2. La fusione o il raggruppamento è disposto o su istanza delle IPAB o d’ufficio previo
parere obbligatorio delle IPAB interessate e dei Comuni nel cui territorio
le stesse hanno sede, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

Art. 13. (Convenzioni).
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
le IPAB possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono l’oggetto, la durata, le forme di collaborazione,
le modalità di consultazione delle IPAB contraenti, i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Le IPAB possono altresì stipulare con gli Enti pubblici e con soggetti privati
non aventi scopo di lucro, organismi di volontariato, congregazioni religiose,
istituti secolari e cooperative sociali, in funzione delle competenze statutarie
delle IPAB stesse, convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate,
nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 14. (Modifica dello Statuto).
1. Qualora per qualsiasi ragione non sia perseguibile lo scopo originario, o in
presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l’aggiornamento,
le IPAB modificano il proprio Statuto o Tavola di Fondazione, rimanendo per quanto
possibile aderenti alle volontà del fondatore, e lo trasmettono entro trenta giorni
alla Regione per l’approvazione.

Art. 15. (Patrimonio).
1. Le IPAB di cui alla presente legge sono tenute a mantenere
costantemente aggiornato l’inventario del proprio patrimonio, il quale deve
essere allegato al conto consuntivo e trasmesso alla Regione.

Art. 16. (Revisori dei conti).
1. Lo Statuto o Tavola di Fondazione dell’IPAB di prima classe
prevede il Collegio dei Revisori dei conti, che deve essere costituito da
tre membri iscritti nel ruolo dei Revisori contabili.
2. Per le IPAB di seconda classe lo Statuto o Tavola di Fondazione prevede
un Revisore unico iscritto nel ruolo dei Revisori contabili.
3. Il Collegio dei Revisori e il Revisore unico, ove previsto, è nominato dal
Comune del luogo ove ha sede l’istituzione, su designazione dei soggetti
indicati nello Statuto o nelle Tavole di Fondazione, e dura in carica quanto
l’organo di amministrazione dell’IPAB.
4. I Revisori dei conti possono essere riconfermati una sola volta.
4. Lo Statuto o Tavola di Fondazione dell’IPAB determina i casi di
ineleggibilità ed incompatibilità.
6. Non possono essere nominati Revisori dei conti:
a) coloro che hanno rivestito la carica di amministratore dell’ente ovvero
abbiano svolto incarichi professionali in suo favore o per suo conto
nel quinquennio precedente;
b) coloro che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo
comma dell’articolo 2399 del Codice Civile.
7. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente.
In particolare:
a) verificano, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e
l’andamento patrimoniale e finanziario;
b) esprimono parere sul bilancio di previsione e sulle variazioni allo stesso;
b) attestano la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di
gestione e ne redigono apposita relazione;
c) formulano rilievi e proposte per consentire una migliore efficienza,
produttività ed economicità nella gestione;
e) vigilano sulla regolarità dell’amministrazione.
8. I Revisori, nell’espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di
accesso agli atti ed ai documenti dell’IPAB e possono partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di
Amministrazione delle quali viene loro trasmessa la convocazione.
9. Ai Revisori dei conti spetta una indennità di funzione a carico
dell’IPAB, nella misura determinata dallo Statuto o dalle Tavole
di Fondazione, la quale non può essere superiore a quella prevista
per i Revisori di Comuni con oltre 50.000 abitanti.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17. (Integrazioni alla l.r. 30/1998).
Omissis

Art. 18. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 42/1994 e successive modificazioni)
omissis

Art. 19. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 giugno 1993 n. 23)
omissis

Art. 20. (Riordino e semplificazione della normativa di settore).
1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell’esercizio
delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti, al riordino delle normative
che regolano le materie di cui alla presente legge.
2. Il riordino tende, tra l’altro, a perseguire lo snellimento e la
semplificazione delle procedure amministrative e l’accelerazione
dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti
e favorisce l’accesso alle informazioni e ai servizi, garantendo la trasparenza
amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente
con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 21. (Esercizio delle funzioni regionali).
1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente
legge, la Regione, ove necessario per l’esercizio effettivo delle stesse,
provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.
2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina
statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della
Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.
3. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente
legge è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie,
umane, organizzativi e strumentali.
4. Alle spese occorrenti all’esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle
trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali, si provvede nei limiti delle
risorse trasferite con i decreti di cui all’articolo 7 della l. 59/1997. I relativi
capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell’anno finanziario
in cui decorre l’esercizio delle funzioni.
5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di
conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle
convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel bilancio regionale
in appositi capitoli quando si formalizzeranno i relativi trasferimenti.

Art. 22. (Potere sostitutivo).
1. Il potere sostitutivo sugli enti locali è esercitato in caso di mancata
emanazione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive
regionali, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23. (Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane agli enti locali).
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 7
della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso
il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti
ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite.
2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali
sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni
dall’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 7 della l. 59/1997.
3. Nei sessanta giorni successivi all’emanazione di provvedimenti di cui
all’articolo 7 della l. 59/1997, la Regione provvede all’assegnazione agli
enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato, che transita
direttamente nel ruolo di tale ente.

Art. 24. (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).
1. I provvedimenti emanati nell’esercizio delle funzioni delegate sono
imputati agli enti delegati.
2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:
a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull’andamento delle funzioni delegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo
svolgimento delle funzioni delegate.
2. In caso di ritardo o di omissione nell’emanazione di singoli atti
necessari per l’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale,
previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si
sostituisce all’ente nell’emissione del singolo atto.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta
regionale promuove, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.
4. Sulle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 la Giunta regionale,
annualmente, dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 25. (Decorrenza delle funzioni agli enti locali).
1. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni
conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi delle risorse
di cui all’articolo 23 comma 1.
2. Le competenze relative alla verifica di conformità di cui all’articolo 3
comma 2 lettera b) sono svolte, ai sensi dell’articolo 115 comma 3 del
d.lgs. 112/1998, decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo.

Art. 26. (Norma transitoria).
1. I procedimenti amministrativi di competenza regionale, pendenti al
momento di decorrenza del trasferimento delle competenze, sono
conclusi dalla Regione.
2. La Giunta regionale provvede alla classificazione di cui all’articolo 7,
in coordinamento con le linee guida di cui all’articolo 14 comma 3
della l.r. 30/1998, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Le IPAB devono uniformare i propri Statuti o Tavole di Fondazione alle
disposizioni della presente legge, entro un anno dall’inserimento
nelle classi di cui all’articolo 7.

Art. 27. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 9 giugno 1997 n. 21 (norme in materia di contributi
in conto capitale per strutture residenziali. Ulteriori modificazione alla
legge regionale 6 giugno 1988 n. 21);
b) legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei
servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42
in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali),
limitatamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 e al comma 3 dell’articolo 35.

Art. 28. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

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