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Liguria LR 03/94Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.
di Redazione
L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.
Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.
(B.U. 26 gennaio 1994, n. 3).
Art. 1. (Finalità).
1. Con la presente legge la Regione detta norme di organizzazione ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui agli artt. 14 e 15 del decreto medesimo.
Art. 2. (Destinatari delle funzioni).
1. La Regione concede il riconoscimento ed esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all’art. 117 della Costituzione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria nei casi e secondo le procedure previste dalla presente legge.
Art. 3. (Funzioni di competenza regionale).
1. Ai sensi delle disposizioni previste dal codice civile, le funzioni amministrative di cui all’art. 2 riguardano:
a) il riconoscimento di personalità giuridica privata;
b) la approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) l’autorizzazione all’acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni o eredità, al conseguimento di legati;
d) la sospensione della esecuzione delle deliberazioni;
e) la dichiarazione di estinzione della persona giuridica;
f) la devoluzione dei beni residuali della liquidazione.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nei confronti delle persone giuridiche private.
3. Nei confronti delle sole fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni:
a) controllo sull’amministrazione delle fondazioni;
b) coordinamento di attività e unificazione di amministrazione di più fondazioni;
c) trasformazione delle fondazioni.
Art. 4. (Organi competenti alla adozione di provvedimenti).
1. I provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), d), e), ed f) e di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) e c), sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5. (Riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato).
1. La domanda di riconoscimento di una persona giuridica privata deve essere sottoscritta dal Presidente della istituzione ed essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione;
c) relazione sulla attività svolta o su quella che l’istituzione intende svolgere;
d) copia autentica della deliberazione dell’organo, competente ai sensi di statuto concernente la volontà di formulare istanza di riconoscimento;
e) ogni altra documentazione utile ad individuare gli ambiti territoriali di intervento nonché gli scopi della istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.
Art. 6. (Condizioni per la concessione del riconoscimento).
1. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche e prevedere gli strumenti idonei per il buon andamento e la corretta gestione amministrativa della istituzione .
2. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione dell’opportunità dello stesso in relazione allo scopo, tenuto conto del campo di attività nel quale l’istituzione opera e della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale rispetto ad esso.
3. Il riconoscimento di personalità giuridica delle fondazioni può, oltre che su istanza degli interessati, essere disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 2, comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Art. 7. (Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto).
1. La domanda di approvazione di modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere sottoscritta dal Presidente della istituzione e indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla deliberazione delle modifiche stesse.
2. Alla domanda deve essere allegata la copia autentica della deliberazione di modifica, approvata dall’organo competente ai sensi dello statuto vigente, attestante anche il rispetto delle maggioranze qualificate individuate dall’art. 21 del codice civile od in particolare dallo statuto medesimo.
Art. 8. (Acquisto di beni immobili).
1. La domanda di autorizzazione ad acquistare beni immobili, sottoscritta dal Presidente dell’istituzione, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve contenere in allegato:
a) copia autentica della deliberazione, dell’organo competente ai sensi di statuto, di acquisto del bene;
b) relazione concernente l’entità, le condizioni e la opportunità dell’acquisto ai sensi dell’art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché la destinazione data dall’immobile;
c) perizia giurata concernente il valore del bene oggetto di acquisto;
d) documentata relazione illustrativa dello stato patrimoniale della istituzione.
2. La Regione acquisisce la valutazione dell’Ufficio tecnico erariale competente per territorio concernente la congruità del valore indicato per il bene oggetto di acquisto.
Art. 9. (Accettazione di donazioni eredità e legati).
1. La domanda di autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati, sottoscritta dal Presidente dell’istituzione, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve contenere in allegato:
a) copia autentica dell’atto pubblico di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento;
b) copia autentica della deliberazione dell’organo, competente per statuto, relativa alla accettazione della donazione, eredità o legato;
c) relazione concernente l’opportunità e la destinazione del bene oggetto della accettazione;
d) perizia giurata concernente il valore dei beni immobili oggetto di donazione, eredità o legato;
e) documentata relazione illustrativa dello stato patrimoniale della istituzione.
2. Le autorizzazioni ad accettare eredità e legati sono rilasciate soltanto dopo aver assunto, ai sensi dell’art. 5, comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le opportune informazioni e sentite le persone alle quali sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, mediante avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del. r.d. 26 luglio 1896, n. 361 nell’albo del comune in cui si è aperta la successione.
Art. 10. (Estinzione delle persone giuridiche e devoluzione dei beni residuali).
1. L’istanza per la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche private, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve indicare l’esistenza di cause di estinzione prevista dall’art. 27, commi 1 e 2 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell’istituzione.
2. L’estinzione può essere dichiarata su istanza del Presidente dell’istituzione, di qualunque interessato o d’ufficio.
3. Contestualmente alla dichiarazione di estinzione la Regione dispone in ordine alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del codice civile ed alla devoluzione dei beni residuali come prevista dagli artt. 31 e 32 del codice civile.
Art. 11. (Vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni).
1. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni ai sensi dell’art. 25 del codice civile.
2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione immediatamente dopo l’approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l’aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull’attività svolta e su quella che intendono svolgere.
3. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Regione ogni documento o notizia loro richiesti nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sul controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni esercitato ai sensi dell’art. 25 del codice civile.
Art. 12. (Albo regionale delle persone giuridiche private).
1. Le istituzioni, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, sono iscritte in un apposito Albo, a libera visione, tenuto presso gli uffici della Giunta regionale.
Art. 13. (Pubblicità e comunicazione degli atti).
1. I provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica, i provvedimenti di estinzione e quelli di trasformazione delle fondazioni sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Art. 14. (Abrogazione).
1. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della l.r. 15 febbraio 1978, n. 13.
Art. 15.
(Omissis) (1).
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(1) Reca dichiarazione d’urgenza.
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