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Licenza facile per i bar dei circoli privati
Un regolamento snellisce le procedure burocratiche e annulla l'obbligo d'iscrizione al Registro esercenti
Importanti semplificazioni, una procedura burocratica iper-accelerata e la fine dell’obbligo di iscrizione al Registro esercenti commercio: ecco le novità del regolamento, approvato il 21 marzo dal Consiglio dei Ministri, che porta alla semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. Una svolta che coinvolge decine di migliaia di circoli e associazioni e che mette fine a tante difficoltà burocratiche. «È la conclusione di una battaglia decennale, che ha permesso di riconoscere l’attività di somministrazione nei circoli come un mero supporto alle attività associative, e non certo come attività commerciale», dice Giuliano Rossi, del consiglio nazionale Arci, che commenta per Vita il testo del nuovo provvedimento.
La legge sul commercio (287/1991) aveva già indicato la necessità di sollevare le associazioni con finalità assistenziali (riconosciute dal ministero dell’Interno) dagli obblighi amministrativi propri degli esercizi commerciali, ma il regolamento attuativo che doveva dare sostanza a questa disposizione non è ancora stato emanato. Nell’attesa, la Commissione per le semplificazioni è intervenuta con il provvedimento appena approvato, che consente una forte riduzione degli oneri a carico delle associazioni e dei circoli privati.
«La strada della semplificazione opera in due modi a seconda che le associazioni e i circoli siano aderenti a organizzazioni nazionali con finalità assistenziali oppure no», spiega Giuliano Rossi. Nel primo caso opera la denuncia d’inizio attività. A norma dell’art. 2, il legale rappresentante del circolo deve solo presentare al Comune nel cui territorio esercita, una denuncia in cui allega una copia semplice dello statuto o dell’atto costitutivo e dichiara il nome dell’ente nazionale cui aderisce, il tipo di attività di somministrazione, le caratteristiche di ente non commerciale previste nell’art.111 del TU delle imposte sui redditi, la conformità edilizia, igienica e di sicurezza dei locali. Assolta questa incombenza, il circolo può iniziare la somministrazione di cibi e bevande per gli associati.
Le associazioni e i circoli non aderenti a organizzazioni nazionali dovranno invece presentare in Comune una vera e propria domanda di autorizzazione (con un contenuto simile alla precedente denuncia). In questo caso è operativo il principio del silenzio-assenso: se l’Ente locale non comunica un rifiuto alla domanda entro i successivi 45 giorni, questa si ritiene accettata e il circolo può iniziare le attività di somministrazione.
«La differenza tra queste procedure, dal punto di vista giuridico, è profonda», commenta Rossi, «perché nel caso della denuncia d’inizio attività la discrezionalità dell’Amministrazione è ridotta al minimo, nel secondo caso è invece più ampia e sottoposta a un periodo di sostanziale verifica della sussistenza delle condizioni autocertificate dall’associazione. Di fatto, i tempi lunghi della macchina amministrativa rischiano di vanificare questo doppio binario». La fine dell’obbligo di iscrizione al Rec, inoltre, è «una conquista sia da un punto di vista di principio, perché assoggettava enti strutturalmente non commerciali a una disciplina tipica di enti commerciali, secondo una logica superata persino in materia fiscale, visto che lo stesso decreto legislativo 460 del 1997 aveva ormai sottratto la qualifica di commerciale a questi enti», continua Rossi, «sia da un punto di vista applicativo, perché facilita la gestione di un’attività che, pur essendo collaterale alle attività associative, ha creato problemi. Primo fra tutti, la modalità d’iscrizione al registro, che costringeva il presidente o il responsabile del circolo a fare un corso di preparazione all’attività di somministrazione. Un’incombenza inconcepibile per un’associazione, in cui queste figure cambiano spesso e non possono essere obbligate ogni volta a fare un corso e a cambiare l’iscrizione nel registro».
Non possono godere dell’esonero dall’iscrizione al registro, però, le associazioni che affidano la gestione della somministrazione a terzi: in questo caso scatta l’iscrizione al Rec e l’obbligo della tenuta di una contabilità commerciale, non sussistendo più, almeno per i terzi, la finalità assistenziale propria del circolo.
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