Cultura

Lezione d’inglese

In Germania le donazioni sono deducibili sino al 10% del reddito. In Gran Bretagna il deed of convenant permette al non profit di muovere il 4% dell’economia nazionale.

di Giorgio Vittadini

La diffidenza con cui il sistema tributario italiano guarda agli enti non profit è facilmente rinvenibile nella limitata possibilità di dedurre dal reddito o detrarre dalle imposte le erogazioni liberali aventi come destinatari realtà appartenenti al Terzo settore. Tale diffidenza ha una duplice radice: da una parte, il tentativo di limitare la libera intrapresa in settori che lo Stato, arbitrariamente, considera propri (si pensi alla scuola e alla sanità come emergenze emblematiche di tale diffusa riduzione); dall?altra, la costante preoccupazione degli uffici tributari che la possibilità lasciata a persone e imprese di finanziare il non profit generi fenomeni di evasione fiscale. In Italia le erogazioni liberali al non profit fiscalmente possono costituire oneri deducibili dal reddito (sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche) o detraibili dall?imposta sul reddito delle persone fisiche, sia pur in una misura minima rispetto agli altri Paesi europei e in maniera alquanto più complicata. La facoltà, tipica della finanza pubblica, di recuperare alle casse dello Stato il denaro erogato da privati, facoltà che appare di dubbia legittimità costituzionale, e i vincoli sopra descritti rafforzano la percezione di una ingerenza eccessiva dello Stato. Trattando delle erogazioni considerate oneri deducibili dal reddito di impresa, appare ancora più evidente a quali restrizioni tali forme di finanziamenti al non profit siano assoggettate. Oltre all?entità spesso realmente irrisoria delle spese ammesse in deduzione, in molti casi anche la complessità dell?iter imposto appare disincentivare la donazione da parte di imprese già sufficientemente strette tra le morse di una claustrofobica burocrazia. La possibilità di dedurre dal reddito di impresa le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di programmi culturali nel settore dello spettacolo e dei beni culturali, introdotta dal collegato alla Finanziaria 2000 è stata accolta con grande favore sia dagli operatori del settore che dall?opinione pubblica. Ma poi ci si è fermati lì, e l?emanazione del decreto, che pone vincoli molto rigidi, ha raffreddato gli entusiasmi e ha stemperato di molto le potenzialità di finanziamento che la norma lasciava sperare. Il punto certamente più critico è la fissazione di una soglia massima annuale di erogazioni che le singole categorie di soggetti possono ricevere. Nel caso in cui le somme ricevute da un soggetto eccedano tali soglie, gli importi in esubero devono essere versati nelle casse dello Stato. Possiamo perciò affermare che la concezione del rapporto società – Stato che sottende tale provvedimento è quella che vede la prima arginata entro i limiti di un progetto statale precostituito. Sono considerate deducibili dal reddito delle persone giuridiche le spese relative a lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato i quali siano ?prestati? a una onlus. Tali spese sono deducibili però in modo irrisorio nel limite del 5 per mille del costo del personale dipendente risultante da dichiarazione dei redditi della società che effettua tale prestito di personale. Altra possibilità di finanziare ?in natura? le onlus sono marginali: riguardano la possibilità da parte di imprese che producono o scambiano derrate alimentari o prodotti farmaceutici di cedere gratuitamente tali beni alle onlus. Inoltre, tali imprese possono cedere beni diversi da quelli ora richiamati, purché si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è volta l?attività dell?impresa e purché il costo di tali beni non superi 1.032,91 euro. Dall?esame della nostra legislazione fiscale è evidente che le possibilità lasciate all?iniziativa privata di finanziare il non profit sono decisamente irrisorie. La deducibilità / detraibilità delle erogazioni liberali al Terzo settore è evidentemente vista dal nostro legislatore come una concessione che lo Stato fa al cittadino (sia esso persona fisica o impresa) di sottrarre all?erario quanto ad esso compete, anziché il sostegno di realtà che realizzano il bene pubblico. Ben diversa è la situazione del trattamento fiscale riservato alle erogazioni al Terzo settore in due Paesi europei leader, quali la Germania e la Gran Bretagna. In Germania, le norme di riferimento generale per il settore non profit sono contenute nei paragrafi 51-68 della Abgaberordnung. Le norme riguardanti il trattamento fiscale delle donazioni sono contenute invece direttamente nelle leggi che disciplinano le singole imposte. Per essere deducibili dalla base imponibile, le donazioni devono essere effettuate nei confronti di persone giuridiche di diritto pubblico o di altri enti esentati da imposta sul reddito delle persone giuridiche esclusivamente residenti nel territorio dello Stato. Per ciò che concerne il reddito delle persone fisiche, le spese per il sostegno di scopi caritatevoli ecclesiastici, religiosi, scientifici e di altri scopi di pubblica utilità riconosciuti particolarmente meritevoli di sostegno, sono deducibili come costo (Sonderausgabe) fino al 5% del reddito o fino al 2 per mille della somma di fatturato e stipendi corrisposti nel corso dell?anno. Per scopi scientifici, caritatevoli e altri scopi riconosciuti particolarmente meritevoli di sostegno, il primo dei predetti limiti è innalzato di un ulteriore 5%; per scopi agevolati ai sensi della Abgabeordnung, sono deducibili per un ulteriore importo pari a 20.450 euro. Se una singola donazione di almeno 25.565 euro, indipendentemente dalla forma giuridica dell?ente beneficiario, per il sostegno di scopi scientifici, caritatevoli o scopi culturali riconosciuti particolarmente meritevoli di sostegno, supera gli importi massimi deducibili nell?anno, essa è deducibile, nei limiti dell?importo massimo disponibile, anche nel periodo di imposta precedente alla donazione e nei cinque successivi. Le donazioni effettuate in occasione della costituzione di una fondazione di diritto pubblico, o di una di diritto privato che sia esente da imposta, possono essere dedotte, su richiesta del contribuente, nell?anno della donazione e nei nove successivi, fino ad un importo di 307mila euro, accanto a quelli già riconosciuti ai sensi delle norme viste in precedenza. Detto importo può essere assegnato solo una volta nel corso dei 10 anni in cui si applica la deduzione.Le donazioni ai partiti sono deducibili fino al limite di 1.534 euro per periodo di imposta. Sotto il concetto di donazione non rientrano soltanto erogazioni in denaro, ma anche le concessioni di vantaggi materiali aventi valore monetario. Solo per fare un esempio, un medico che accompagni un pellegrinaggio organizzato da un?associazione religiosa accollandosi i costi del proprio viaggio e dell?assistenza prestata, può far valere detti costi come donazione, qualora in caso contrario detti importi avessero costituito costo in capo all?associazione. Il diritto sussiste se l?accordo prima dell?inizio dell?attività prevedeva il rimborso dei costi, e solo successivamente vi sia stato rinunciato. La normativa di riferimento per le persone giuridiche coincide con quella prevista per le persone fisiche, salvo le seguenti eccezioni in Gran Bretagna. Un Paese in cui una buona parte del Terzo settore è formato da charitables trusts. Si pensi che il movimento annuale economico complessivo relativo ai charitable trusts è pari a circa il 4% del gdp (che corrisponde circa al nostro pil). I charitables trusts, che godono di numerosi vantaggi fiscali, si distinguono dai trusts tradizionali per diverse caratteristiche. Al fine della qualificazione come charitable trust è necessario infatti il preventivo riconoscimento da parte dell?Autorità che in Inghilterra e nel Galles è costituita dalla Charity Commission, la quale ha il compito di registrare le organizzazioni meritevoli di tale status. Esistono due categorie di charitables trusts esentate dall?obbligo di registrazione: le exempt charities (rappresentate da grandi istituzioni quali Università, British Museum, National Gallery), non sottoposte alla giurisdizione della Charity Commission, e le excepted charities, rappresentate da trusts con introiti inferiori alle 1.000 sterline l?anno e dalle charities ritenute tali in base a particolari norme (quali, ad esempio, gran parte dei trusts religiosi). Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai charitable trusts, al fine di ottenerne un beneficio fiscale, le stesse devono discendere dalla sottoscrizione di un deed of conveneant. Si tratta di una promessa unilaterale o bilaterale fatta under seal (?solennemente?), con la quale una persona o una company si impegnano a versare una quota dei propri redditi a una charity per un periodo di almeno quattro anni. Il principio che sottende il sistema del deed of conveneant è rintracciabile nelle origini del sistema di tassazione del reddito britannico, l?Addington?s Act 1803, in cui viene stabilito che, ai fini fiscali, i trasferimenti di redditi da un contribuente all?altro vanno considerati come reddito del percipiente anziché del trasferente. L?applicazione di questo principio alle charities, che sono esenti dalle imposte sul reddito, conduce alla non tassazione del reddito trasferito in capo alla charity stessa. Con la riforma del 1986 è stata, inoltre, introdotta la possibilità per i lavoratori di dedurre dai propri redditi i contributi versati a una charitiy. Da questa breve analisi comparata tra il trattamento fiscale riservato alle erogazioni liberali al non profit in Italia e negli altri Paesi, si possono trarre alcune conclusioni. Il fenomeno del Terzo settore, pur assumendo un peso sempre maggiore nell?economia del nostro Paese e pur essendo universalmente considerato un indispensabile strumento di risposta ai bisogni sociali, non gode di un trattamento fiscale adeguato alla sua importanza attuale e storica. L?entità di risposta a bisogni messa in atto da enti non profit è ormai tale da richiedere di uscire da logiche di contrapposizione tra Stato e privato sociale e di riconoscere, anche a livello di agevolazioni fiscali, l?utilità sociale di questi imponenti tentativi. La proposta lanciata da Vita, Forum del Terzo settore e Summit della Solidarietà, e chiesta da oltre 50mila cittadini, può rappresentare una svolta fondamentale e insieme semplice per lo scopo in questione.


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