Cultura
L’Europa e la fecondazione assistita
Viaggio in Europa e non solo, per capire di più sulla fecondazione assistita. Come gli altri paesi si comportano e quali le principali differenze legislative
di Redazione

Paese per paese, un viaggio nelle leggi europee che regolano la tecnica della procreazione assistita. La Gran Bretagna è senza dubbio il paese più aperto alla sperimentazione, unico in Europa a permettere la clonazione a fini terapeutici. La legislazione tedesca, invece, è quella che presenta più somiglianze con quella italiana. In Spagna pronta una nuova riforma
Gran Bretagna: autorizzata la clonazione terapeutica
Dal 1990 la legislazione britannica ammette sia la fecondazione omologa che quella eterologa. Vi hanno accesso le coppie sposate, conviventi e le donne single. Il numero degli embrioni trasferibili in utero è fissato in 2 unita. E? permessa anche la pratica dell’affitto dell’utero senza scopi di lucro (l’embrione, prodotto in vitro con in materiale genetico della coppia, viene impiantato nell’utero di una donna terza disposta a portare a termine la gravidanza) e l’inseminazione post mortem. E’ prevista la diagnosi reimpianto e, unico caso in Europa, la clonazione a fini terapeutici.
Francia: diagnosi preimpianto e ricerca sull’embrione
Possono ricorrere all’inseminazione artificiale solo le coppie sposate o aventi una relazione stabile da almeno due anni. La fecondazione eterologa è possibile solo in caso di fallimento della fecondazione assistita interna alla coppia. Nel 2004 le leggi sulla bioetica sono state aggiornate. La possibilità di diagnosi preimpianto, prevista dalla precedente legge solo per i casi di gravi patologie ereditarie, permette oggi di scegliere gli embrioni non solo indenni da una malattia genetica, ma anche compatibili con un eventuale fratello malato, che potrà essere salvato grazie al nascituro. La legislazione francese permette alle coppie di decidere cosa fare degli embrioni in soprannumero: possono destinarli alla ricerca (a titolo eccezionale, per cinque anni), donarli a coppie sterili o distruggerli. Resta il divieto assoluto per la clonazione, sia riproduttiva che terapeutica, e l’inseminazione post mortem.
Germania: vietata la fecondazione eterologa in vitro
La legislazione tedesca in materia è simile a quella italiana. L’accesso alla procreazione assistita è possibile solo a coppie eterosessuali sposate o conviventi. La fecondazione eterologa è ammessa solo in casi eccezionali: quella in vitro (gli ovociti vengono prelevati dall’ovaio e posti in “provetta” insieme agli spermatozoi) è vietata, come pure l’inseminazione post mortem e la locazione dell’utero. Non è possibile trasferire più di tre embrioni per ciclo, ne è vietata la conservazione (se non in casi limite) e vi è il divieto assoluto di ogni diagnosi preimpianto e della ricerca sull’embrione.
Belgio: vuoto legislativo e “golden embryo”
Manca ancora una legislazione specifica e ciò consente larga autonomia ai centri di procreazione assistita. L’accesso alla fecondazione assistita, sia omologa che eterologa, è consentito a tutte le tipologie di coppie (sposate e non, eterosessuali o omosessuali) e alle donne single. Permessa la pratica della crioconservazione degli embrioni e la diagnosi preimpianto. Vietata per legge la clonazione riproduttiva. I medici belgi hanno recentemente adottato una autoregolamentazione in base alla quale si impegnano a non trasferire più di un embrione per ciclo di fecondazione in vitro, congelando gli altri per i tentativi successivi. Si tratta della tecnica del “golden embryo”, selezionato per le sue caratteristiche vitali grazie agli esami di laboratorio. Questa tecnica permette di aumentare le chance di successo e di limitare le gravidanze gemellari.
Spagna: il primo stato europeo a fare una legge sulla pma
La Spagna ha provveduto a regolare la materia fin dal 1988. E’ stato il primo stato europeo ad adottare una legislazione specifica e organica. Nel 2003 il governo del popolare Aznar ha approvato un nuovo testo che ha fissato alcuni paletti restrittivi, come quello riguardante il numero di ovuli da fecondare in ogni ciclo riproduttivo (3 unità). Le coppie, sposate o conviventi, nonchÈ le donne singole, possono usufruire dell’inseminazione artificiale omologa e eterologa purchÈ vi diano il loro consenso “in modo libero e cosciente”. E’ vietata la clonazione a fini riproduttivi. Il governo socialista presieduto da Zapatero, di recente succeduto ad Aznar, ha proposto al parlamento spagnolo un nuovo testo.
Austria: possibile conoscere i dati del donatore
Nel 1992 il governo austriaco ha varato una legge che consente l’accesso all’inseminazione medicalmente assistita tra coppie sposate o conviventi, ma non a coppie omosessuali o a donne single. E’ ammessa la fecondazione eterologa, nel qual caso è possibile, per chi ne fa ricorso, conoscere i dati del donatore. La legge non fissa il numero di embrioni impiantabili. Vietata l’inseminazione post-mortem e la tecnica dell’utero in affitto.
Svezia: fecondazione assistita solo in un ospedale pubblico
La legislazione vigente risale al 1988. E’ ammessa l’inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna single. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. L’ inseminazione eterologa deve essere eseguita esclusivamente in un ospedale pubblico. Non è ammesso l’utero in affitto.
Norvegia: solo se il maschio è sterile
Possono accedere all’inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L’inseminazione eterologa e’ ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si e’ in presenza di una malattia ereditaria.
Stati Uniti: diffusa la maternità surrogata
Ci sono profonde differenze tra stato e stato. Generalmente, però, è ammessa sia la fecondazione omologa che l’eterologa. Molto diffusa è anche la maternità surrogata. La locazione dell’utero è possibile in California.
Passiamo ad analizzare le divergenze:
1 Accesso alle procedure
Francia, Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, consentono l?accesso alle tecniche di Pma solo alle coppie coniugate o, almeno, stabilmente conviventi, salvo esigere o meno una certa durata della convivenza (per esempio la legge francese richiede 2 anni). La legge italiana non prevede una durata minima della convivenza, tuttavia rende impossibile o almeno molto difficile l?inganno in favore di una donna sola. Va infatti ricordato che l?art. 6 esige che la richiesta sia fatta per iscritto congiuntamente da ciascun membro della coppia (l?art. 12 richiama le norme del codice penale per le dichiarazioni mendaci) e l?art. 8 stabilisce che i figli nati da una coppia di fatto sono figli riconosciuti indipendentemente da un successivo atto di riconoscimento. La Gran Bretagna e la Spagna ammettono anche l?accesso alle donne sole.
2 Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni “post mortem”
E? permessa solo in Gran Bretagna e Spagna, ma la prima legge esclude che la paternità del genitore premorto possa essere riconosciuta, mentre la legge spagnola riconosce la paternità a condizione che il marito o convivente abbia in vita manifestato il desiderio che la moglie o la compagna possa ricorrere alla procreazione artificiale dopo la di lui morte.
3 Procreazione eterologa
Generalmente viene ammessa, ma si devono constatare molte differenze. In primo luogo occorre distinguere la fecondazione intracorporea da quella extracorporea con successivo trasferimento in utero. Nel primo caso l?uso dello sperma di persona estranea alla coppia viene consentito ovunque, ma in Germania e Svizzera viene limitato alle coppie coniugate e in Norvegia non si può ricorrere a seme estraneo se prima non vi è stata un?inseminazione artificiale con seme del marito rimasta senza esito.
Più complicata la disciplina della Fivet eterologa. E? vietata in modo assoluto dalla legge svedese del 1988.
Un?altra singolare distinzione riguarda il “dono” di sperma ovvero di ovociti o di embrioni. La fecondazione eterologa è proibita in Germania nel secondo caso (“dono di ovuli o di embrioni”).
Collegata con la disciplina della eterologa è la discussione sulla opportunità o meno dell?anonimato del terzo che ha fornito i gameti. Da un lato si privilegia la serenità psichica del nato da tecniche eterologhe, che potrebbe essere turbato dalla conoscenza dei genitori biologici; dall?altra si afferma il diritto alla conoscenza delle proprie origini e si sostiene che l?anonimato imposto per legge sarebbe la spia di una riprovevole insincerità radicale della eterologa.
Al di là di questo confronto teorico ve ne è, però, un altro di carattere molto pratico che riguarda l?atteggiamento favorevole o sfavorevole all?eterologa. L?anonimato, infatti, garantisce il donatore rispetto a possibili fastidi futuri mentre l?affermazione del diritto dei figli a conoscere le proprie origini costituisce una controspinta rispetto alla disponibilità a offrire i propri gameti a terzi e, quindi, di fatto, può limitare la possibilità di ricorrere alla eterologa. L?anonimato è escluso dalle leggi austriaca e tedesca. Svezia, Spagna e Gran Bretagna prevedono l?accesso ai registri che contengono i dati dei donatori. In Francia a tali registri si può accedere solo per ragioni sanitarie.
4 Diagnosi genetica pre-impianto
E? vietata in modo assoluto in Germania, Svizzera, Austria e Italia. La legge tedesca ne fa divieto in modo implicito perchÈ assimila l?embrione a qualunque cellula totipotente capace di svilupparsi e condanna chiunque intervenga su un embrione a scopo diverso da quello di assicurare la sopravvivenza. La legge austriaca dichiara di non ammettere interventi sulla linea germinale e la Svizzera del 1998 proibisce in modo esplicito ´il prelievo di una o più cellule su un embrione in vitro e la loro analisi.
Nella legge italiana non si trova un esplicito divieto di diagnosi genetica pre-impianto (Dgp), tuttavia ? anche alla luce del principio che ogni embrione generato in provetta deve essere destinato alla nascita ? esso è implicitamente ricavabile dagli art. 13 terzo comma lettera b: divieto di selezione embrionale; dall?art. 14 primo comma: divieto di sperimentazione embrionale; art. 14 terzo comma: trasferimento in un unico e contemporaneo impianto degli embrioni (al massimo tre) concepiti in vitro.
In Francia la recente legge del 2004 ha esteso le condizioni di ammissibilità di diagnosi genetica pre-impianto (Dgp). Tra queste figura la possibilità di accedervi anche quando i fattori responsabili di una malattia gravemente invalidante sono individuati in un ascendente, mentre la precedente normativa prevedeva la “diagnostic biologique” solo di fronte alla “forte probabilità” per la coppia di ´generare un figlio affetto da malattie genetiche gravi riconosciute come incurabili al momento della diagnosi e quando ´sia stato preventivamente e con precisione identificato in uno dei due genitori l?anomalia responsabile di una tale malattia. Sul punto si registra un?affinità con le leggi danese, spagnola, e britannica.
5 Sperimentazione su embrioni
I Paesi che hanno le norme più permissive sono: Belgio, Spagna, Svezia, Regno Unito. Le leggi spagnola e inglese sono le sole ad accettare la categoria del “pre-embrione” (il concepito fino al 14ù giorno dalla fecondazione) e quindi ammettono ampiamente la ricerca (anche se distruttiva) sugli embrioni “soprannumerari”, sia pure a certe condizioni: il consenso dei genitori, alcune finalità indicate dalla legge, l?autorizzazione di determinate autorità. Regno Unito e Belgio consentono anche la produzione di embrioni a soli fini sperimentali.
L?Austria, la Germania, la Svizzera e l?Italia vietano, invece, la sperimentazione embrionale. Il divieto della ricerca sull?embrione costituisce il fondamento della legge tedesca che punisce ´chiunque utilizzi un embrione umano per uno scopo diverso da quello di assicurarne la sopravvivenza. In Svizzera il divieto emerge dal combinato disposto della proibizione di generare embrioni per uno scopo diverso da quello di dare inizio a una gravidanza e dalla proibizione di donare embrioni. Di fatto anche la legge danese limita molto la sperimentazione sebbene la dichiari possibile nei primi giorni. In realtà il divieto di generare embrioni in soprannumero e la ratifica della Convenzione di Oviedo che vieta la costituzione di embrioni a fini di ricerca, rendono ben difficile la pratica della sperimentazione sugli embrioni in provetta.
La legge italiana vieta qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano (art. 13, comma 1), nonchÈ la soppressione di embrioni (art. 14, comma 1), quale conseguenza delle istanze di tutela dei diritti/interessi del concepito.
La ricerca clinica e sperimentale è consentita a condizione che ´si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche a essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell?embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative (art. 13, comma 2). Si tratterebbe, in altre parole, di una “ricerca clinica e sperimentale” che, lungi dal prevedere la distruzione dell?embrione, comprende interventi di osservazione non invasiva o tentativi terapeutici in presenza di anormalità di sviluppo dell?embrione stesso sottoposto a sperimentazione.
6 Embrioni soprannumerari e crioconservati
I due argomenti sono collegati anche se non necessariamente. La possibilità di crioconservare gli embrioni stimola infatti la produzione soprannumeraria in vista dell?utilizzazione degli embrioni in cicli successivi della stessa donna, della loro donazione a terzi, della loro utilizzazione a fini sperimentali. Ma è possibile anche vietare la crioconservazione e tuttavia consentire la generazione soprannumeraria. In quest?ultimo caso gli embrioni non impiantati immediatamente vanno distrutti. Il solo modo di evitare tale eliminazione è di limitare per legge il numero di embrioni generati ai fini di un solo immediato impianto e cioè di esigere che tutti gli embrioni generati siano trasferiti. La legge svizzera vieta la conservazione degli embrioni in soprannumero; quella austriaca stabilisce che possono essere utilizzati tanti ovociti quanti sono scientificamente giudicati necessari per dare alla procreazione artificiale prospettive di successo. La Germania e la Norvegia consentono la crioconservazione soltanto per salvare la vita dell?embrione quando non ne sia possibile l?immediato trasferimento. Quanto alla normativa italiana, essa vieta la produzione di embrioni soprannumerari stabilendo che le tecniche di Pma ´non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre (art. 14/2).
La limitazione del numero degli embrioni prodotti porta, di conseguenza, la legge italiana a vietare (art. 14/1) la crioconservazione, a meno che vi sia difficoltà nel trasferire gli embrioni prodotti nell?utero della donna: ´Qualora il trasferimento nell?utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile (art. 14/3).
Laddove è ammessa la crioconservazione vengono stabiliti dei termini oltre i quali gli embrioni congelati devono essere distrutti (per esempio 5 anni in Francia, Spagna e Gran Bretagna, 3 anni in Norvegia, 1 in Austria).
7 Clonazione
Tutte le normative richiamate vietano la clonazione umana, anche se il recente dibattito sulla produzione di cloni umani per isolare cellule staminali ha introdotto nel dibattito dei singoli Paesi la erronea distinzione tra clonazione “terapeutica” e clonazione “riproduttiva”. La legge britannica del 1990 vieta la clonazione, tuttavia a seguito del parere della Commissione Donaldson, e della Royal Society e della House of Lords Select Committee on Stem Cell Research (che hanno espresso parere positivo sulla ricerca su embrioni clonati entro il 14ù giorno di sviluppo e su embrioni soprannumerari, tranne casi eccezionali), il Governo inglese nel 2002 ha autorizzato la clonazione a fini terapeutici.
Ben diversa la posizione di tutti gli altri Stati, a partire dalla legge tedesca del 1990, che vieta la clonazione umana, qualificando come delitto la creazione di un embrione geneticamente identico a un altro embrione, feto o altra persona vivente o morta, a prescindere dallo scopo perseguito (art. 6). In Italia la legge 40/2004 vieta ogni forma di clonazione dal momento che l?art. 13/3 lettera c vieta: ´interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell?embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca. E ancora, le leggi svedese, danese, norvegese e spagnola vietano la clonazione di embrioni umani.
Il dibattito sulla clonazione si è concluso, per il momento, in Francia dove la legge del 2004 vieta sia la clonazione riproduttiva sia la ´costituzione per clonazione di un embrione umano a fini terapeutici.
8 Obiezione di coscienza
La possibilità di sollevare obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari alla partecipazione di procedure finalizzate alla riproduzione artificiale è prevista dalla legge inglese e dalla legge italiana all?art. 16. L?obiezione di coscienza è prevista dal momento che il ricorso alle tecniche di riproduzione artificiale rientra in quelle fattispecie, riconosciute dalla legge, in cui l?obbligatorietà del diritto si ritira di fronte alle ragioni del “foro interno” dell?uomo. E laddove la norma giuridica disciplina ambiti come quelli legati all?origine della vita, è giusto che la coscienza trovi un suo spazio di espressione.
Alcune note conclusive
In Europa ci sono ancora Paesi che non hanno legiferato in tema di procreazione artificiale. In molti casi, peraltro, i Governi sono intervenuti con decreti e circolari, cioè con provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, devono limitarsi a prescrivere le condizioni igienico-sanitarie di ciò che di fatto avviene con la legittimazione generale che deriva proprio dall?assenza di una disciplina legislativa. In altri termini, gli interventi ministeriali possono dettare protocolli sanitari sui requisiti per la raccolta dei gameti e degli embrioni e disciplinare il comportamento delle strutture sanitarie pubbliche, ma non possono stabilire regole che solo la legge può imporre.
Si può interpretare l?assenza di una legge come indice della difficoltà di risolvere con chiarezza ? in una società complessa e pluralistica ? i rilevanti problemi etici e giuridici legati al ricorso alle tecniche di Pma. E? immaginabile perciò un?inquietudine di fondo ? rintracciabile anche nelle pieghe delle differenze tra le varie leggi ? dovuta all?importanza dei beni chiamati in causa: vita, dignità umana, famiglia, giustizia, uguaglianza, democrazia… E?, tuttavia, un?inquietudine che difficilmente riesce a raggiungere ? come ha fatto la legge italiana ? la norma risolutiva: ogni essere umano generato in vitro è destinato alla nascita, perciò sono vietati sia la “produzione soprannumeraria” di embrioni umani, sia la crioconservazione routinaria degli stessi.
E? comunque significativo che il concetto di “pre-embrione” ? introdotto di fatto dalle leggi inglese e spagnola ? è stato in seguito abbandonato nelle disposizioni nazionali, nella Convenzione di bioetica del Consiglio d?Europa, nelle risoluzioni del Parlamento europeo.
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