Non profit
L’Europa difende le donazioni senza frontiere
Sì alla deducibilità anche per onlus estere
di Paola Mattei
Per la Corte di giustizia europea bisogna trattare allo stesso modo le elargizioni fatte in patria e all’estero, se a favore
di enti non profit trasparenti e di pubblica utilità Le donazioni ad enti non profit all’estero? Secondo la Corte di giustizia europea devono essere deducibili, ovviamente nell’ambito dei Paesi dell’Unione, in quanto la loro non deducibilità vìola il principio della libera circolazione dei capitali. Questa in sintesi la conclusione cui è arrivata la Corte il 27 gennaio con la sentenza relativa alla causa C-318/07 (che Vita aveva anticipato nel numero del 30 gennaio).
Tutto parte dall’interpello di un contribuente tedesco che aveva donato alcuni beni (biancheria, deambulatori e automobiline) a un centro per l’infanzia portoghese per un valore di 18mila euro. Nella dichiarazione dei redditi aveva quindi chiesto di dedurre la somma, ricevendo però un diniego sia dal Finanzamt (l’Ufficio delle imposte tedesco) che dal Finanzgericht Münster, il ministero delle Finanze, finché il Bundesfinanzhof, la Corte tributaria suprema, cui si era rivolto in ultima istanza, ha fatto appello alla Corte di Giustizia europea, chiedendo di stabilire se una donazione in natura sia soggetta al principio della libera circolazione dei capitali (articoli 56-58 del Trattato Ce sulla libera circolazione di capitali), e se uno Stato membro possa subordinare la deducibilità fiscale alla condizione che il beneficiario sia sul proprio territorio.
La Corte di Giustizia ha risposto enunciando il principio per cui la mancata agevolazione per le donazioni transfrontaliere non è giustificata dal fatto che l’ente beneficiario estero non sia «equivalente» a un ente di interesse generale del Paese che nega l’agevolazione. Secondo la Corte, quando gli enti esteri promuovono interessi generali identici a quelli previsti dalla normativa domestica per beneficiare delle esenzioni, e soddisfano i requisiti imposti dalla normativa agli enti nazionali, le situazioni sono comparabili.
Inoltre, la Corte si è chiesta se il trattamento meno favorevole delle donazioni transfrontaliere sia giustificato dalla necessità di garantire i controlli fiscali. Nel caso specifico, nel diritto tedesco, se l’ente beneficiario è sul territorio nazionale, non spetta al donatore provare che esso gestisca la sua attività in modo corretto. Se l’ente è straniero, occorrerebbe permettere al donatore di fornire documenti che permettano alle autorità fiscali nazionali di verificare l’osservanza delle condizioni statutarie e di gestione imposte dalla normativa nazionale per il riconoscimento dello status di interesse generale. Da parte loro, le autorità fiscali possono sempre rifiutare la deduzione in caso non ricevano giustificativi pertinenti o non riescano a verificarne la veridicità.
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