Non profit

l’esperto risponde: volontari assunti? Non si può fare

Non si può essere volontari e lavoratori assunti dall’associazione di volontariato alla quale si è iscritti.

di Carlo Mazzini

Siamo un?associazione onlus che opera nel settore socio-assistenziale in quanto abbiamo due comunità alloggio per minori con personale dipendente assunto ai sensi del Ccnl di riferimento. Quello che desidereremmo sapere è se il presidente dell?associazione, al quale non viene corrisposto alcun compenso nella qualità di amministratore come previsto dallo statuto, può essere regolarmente assunto dall?ente con la mansione di coordinatore che attualmente svolge a tempo pieno per le comunità, secondo il Ccnl di riferimento. A. C. (email) Distinguiamo. Nel quesito non ci viene detto se la onlus sia o meno un?organizzazione di volontariato iscritta nell?omonimo registro locale. In caso di risposta affermativa, le condizioni di dipendente e di volontario sono incompatibili, come si evince dall?art. 3, c. 3, della l. 266/91, dove si afferma che «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l?organizzazione di cui fa parte». È chiaro, quindi, che per legge non posso essere un Giano bifronte che da un lato si dichiara volontario (con opera prestata gratuitamente) e dall?altro viene retribuito per mansioni pure differenti da quelle svolte da volontario. Posta questa pietra miliare, altre certezze, a mio parere, non ve ne sono. Facciamo quindi un discorso di opportunità e di conflittualità. Un primo aspetto è che vi siete dati – senza peraltro che la norma onlus lo richiedesse – il divieto di ricompensare gli amministratori. Qui risiede il nocciolo del problema. La decisione che avete preso è grave, nel senso che pesa nel sistema di governance della vostra realtà. Avete inteso mandare un segnale significativo sia ai soci sia all?esterno (donatori, simpatizzanti, utenti ecc.) con il quale garantite l?assenza totale di ritorno economico personale dei soci nella realizzazione delle attività sociali. Andare contro questo spirito significa – credo – sollevare dubbi (magari immotivati) sulle reali finalità dell?ente e dei soci che ne fanno parte. Chiedetevi come accoglierebbero i donatori e gli altri stakeholder la notizia relativa all?assunzione del presidente quale coordinatore (pagato) dell?associazione. Potrete dare mille e una spiegazione, ma perdereste – e di molto – l?appeal. Un secondo aspetto è quello relativo alla compatibilità tra la carica di presidente e le mansioni di coordinatore. Il coordinatore in quanto tale e in quanto dipendente è sottoposto al datore di lavoro in base a un reale vincolo di assoggettamento organizzativo, gerarchico e disciplinare. Ora, chi decide la natura del vincolo, chi assoggetta il dipendente (per esempio il coordinatore) a direttive organizzative e nel caso anche disciplinari? È chiaro che è il Consiglio di amministrazione, con in capo il presidente dell?associazione. Sono certo che i casi di promiscuità e di conflitto di interessi sarebbero così numerosi che, in buona sostanza, sarebbe impedito al presidente dai fatti e dal buon gusto di operare validamente con i pieni poteri (e ne ha molti) che gli sono attribuiti dallo Statuto e dalle norme civilistiche. Nel caso di provvedimenti disciplinari nei confronti del coordinatore e di conseguente causa di lavoro, chi rappresenta l?associazione in giudizio? Il presidente che è anche il lavoratore parte in causa? Credo pertanto che nei fatti, prima che nel diritto, sia poco praticabile e auspicabile l?assunzione in capo alla medesima persona di cariche di per sé confliggenti anche – se non soprattutto – a causa del diverso (e statutariamente previsto) rapporto patrimoniale che regola le due posizioni.


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