L’esonero parziale è una opportunità offerta ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici che a causa della loro speciale attività lavorativa, non sono in grado di occupare l’intera percentuale di disabili prevista per legge.
L’azienda che intende usufruire dell’esonero parziale è tenuta a versare al Fondo regionale per l’occupazione una importo stabilito per legge per ogni lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata dal disabile.
La domanda di esonero parziale deve essere inviata, da parte del datore di lavoro privato e dell’ente pubblico economico, al servizio per l’impiego operante nel territorio dove ha sede l’azienda e deve contenere una motivazione adeguata per ottenere quanto richiesto per un periodo di tempo determinato. Nel testo della domanda occorre spiegare quali sono le speciali condizioni dell’attività svolta dall’azienda, da cui devono emergere le difficoltà ad effettuare l’inserimento mirato che possono essere individuate nei seguenti punti:
1) nella faticosità che la prestazione lavorativa presenta;
2) nella pericolosità che l’attività svolta dall’azienda presenta;
3) nelle condizioni ambientali in cui tale attività viene ad essere svolta;
4) nella particolare modalità in cui l’attività aziendale viene ad essere svolta.
Inoltre è indispensabile indicare nella domanda quanto segue:
a) i dati identificativi del datore di lavoro;
b) il numero dei dipendenti per ogni attività produttiva per la quale si richiede l’esonero;
c) le caratteristiche dell’attività svolta;
d) la consistenza dell’eventuale lavoro svolto all’esterno oppure articolato su turni di lavoro;
e) il carattere di stabilità che presentano le singole unità operative sul territorio.
La misura percentuale massima dell’esonero parziale che può essere richiesto da una azienda, è stata stabilita nella misura del 60% della quota di riserva. E’ bene precisare che la richiesta di esonero parziale può essere unica quando l’azienda deve presentarla per più unità produttive.
In questo caso il tutto deve essere inviato al servizio per l’impiego operante nel luogo dove l’azienda ha la sua sede legale.
E’ compito dell’ufficio che riceve tale comunicazione provvedere, con celerità, a far pervenire la comunicazione ricevuta a ciascun servizio per l’impiego competente per ogni unità produttiva per cui viene richiesto l’esonero parziale.
Sarà poi compito di ciascun servizio per l’impiego a cui fa capo ogni singola unità produttiva, rilasciare l’autorizzazione che dia la possibilità di usufruire dell’esonero parziale.
Nel caso in cui l’autorizzazione non dovesse essere concessa gli importi che l’azienda ha già versato o deve versare al Fondo Regionale potrebbero essere conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture limitatamente al periodo della sospensione.
Infine occorre precisare che le regioni dovranno individuare le modalità semplificate per:
a) le domande relative al rinnovo dell’autorizzazione per usufruire dell’esonero parziale;
b) la modifica dell’autorizzazione dipendente da cambiamenti relativi all’assetto organizzativo o della natura giuridica dell’impresa.
E’ stato stabilito che non essendo ancora stato definito il regolamento di esecuzione per cui ad oggi è ancora in vigore il vecchio regime di esonero, il datore di lavoro non deve effettuare il versamento del contributo esonerativo previsto dall’art.5 comma 4 della L68/1999.
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