Welfare
Leghiamo l’impatto ai vantaggi fiscali
Alessandro Mazzullo, componente esperto del Consiglio nazionale del Terzo settore, sul numero del magazine di aprile sottolinea come «la misurazione serve agli shareholders e agli stakeholders. Tra quest’ultimi, va ricompreso lo Stato che, dall’azione sussidiaria degli Ets può ricavare indubbi benefici»
Uno dei capisaldi della prima rivoluzione scientifica, tra tardo Medioevo e Rinascimento, è stata l’idea della misurabilità della natura. Come ben descritto da Alfred Crosby (in La misura della realtà. Nascita di un nuovo modello di pensiero in Occidente), si è trattato di un cambio di mentalità che ha finito per pervadere ogni ambito del sapere. Da un modello di pensiero classico, di tipo qualitativo, si è passati ad uno quantitativo che ha permesso, tra le altre cose: di misurare il tempo e lo spazio, attraverso l’invenzione di orologi meccanici e mappe geometricamente precise; di sviluppare i commerci e l’economia aziendale, attraverso l’introduzione della contabilità in partita doppia; di rivoluzionare la musica, attraverso una sua esatta notazione algebrica; come anche la pittura, attraverso l’introduzione della prospettiva. Una fiducia smisurata in questo approccio metrologico che non è venuto meno nemmeno con la seconda rivoluzione scientifica che ha minato alcune certezze pregresse, ammettendo, con Einstein, la relatività delle dimensioni principali del reale (lo spazio ed il tempo). Da quel momento la matematica e la fisica diventano strumenti per approssimare la realtà, anziché descriverla in modo certo ed assoluto.
La nostra società continua ad essere pantometrica. Misuriamo tutto e più di prima: tempo, spazio, ricavi, costi. Sul piano imprenditoriale, i cosiddetti intangibles sono tra i componenti più importanti per misurare l’entità di una perfomance aziendale. È per questo che misuriamo il valore della reputazione aziendale, del marchio, dell’avviamento, della rete di relazioni, e via dicendo.
La riforma del Terzo settore ha oggi introdotto un nuovo oggetto di misurazione: l’impatto sociale. Volendo tracciare un parallelo con quanto ricordato all’inizio, possiamo dire che l’espressa previsione legislativa di una sua misurabilità rappresenta simbolicamente una vera e propria rivoluzione copernicana. Misurare l’impatto sociale, infatti, significa introdurre un elemento di differenziazione non più solo qualitativo, ma quantitativo; non più solamente esterno ma anche interno.
Detto in altri termini, l’introduzione di tali metriche dovrebbe distinguere gli Enti del Terzo settore: ad extra, rispetto ad altri soggetti privi della medesima qualifica giuridica; ma anche ad intra, rispetto agli altri Ets, in base ai differenti risultati in termini di output, outcome ed impatto sociale in senso stretto. Senza l’implementazione di tali metriche e il loro concreto utilizzo, la riforma rimane ancora a metà del guado, incapace di cogliere la complessità di una realtà in profonda evoluzione.
Ad Extra
Occorre prendere atto che i confini che separano il Terzo settore dal Primo (il Pubblico) e dal Secondo (il Mercato) sono sempre più labili. Nel momento stesso in cui il legislatore introduce e circoscrive la definizione giuridica di Terzo settore (che è tale proprio perché esiste un Primo ed un Secondo), l’ordinamento e la prassi si muovono in direzione opposta, favorendo la nascita di soggetti ibridi che presentano i medesimi elementi distintivi, pur non potendo (o volendo) ascriversi al Terzo settore.
Si pensi al perseguimento dello scopo di utilità sociale e non lucrativo (articolo 4 del Codice del Terzo settore): rappresenta un indubbio elemento di differenziazione di cui tener conto. Ma occorre prender atto che tale elemento distintivo da solo non basta a caratterizzare il Terzo settore rispetto al Primo (il Pubblico) e al Secondo (il Mercato). L’ordinamento continua ad introdurre figure ibride che, pur non essendo ascrivibili all’insieme degli Enti del Terzo Settore (o scegliendo di rimanerne fuori), si contraddistinguono per la sussistenza delle medesime finalità: si pensi alle società benefit (introdotte con la legge…
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*Alessandro Mazzullo è tributarista, componente esperto del Consiglio nazionale del Terzo settore istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e autore de “Il Nuovo Codice del Terzo settore” (Giappichelli editore)
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