Famiglia
Legge unica per chi adotta stranieri
Senato: le commissioni Giustizia e Affari esteri propongono un testo unificato dei diversi disegni di legge (130, 160, 445, 1697, 2545) in materia di adozioni internazionali, stralciando gli articoli
di Redazione
Dare in tempi brevi piena attuazione alla Convenzione dell?Aja, firmata cinque anni fa, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Questa la ragione che ha spinto le commissioni Giustizia e Affari esteri del Senato, riunite per esaminare diversi disegni di legge in tema di adozione, a elaborare un testo unico sull?argomento della sola adozione internazionale sotto forma di disegno di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell?Aja. Il testo unificato introduce alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 sulle adozioni (limitatamente alle parti riguardanti quelle internazionali). Le persone che intendono adottare un bambino straniero presentano domanda al Tribunale dei minorenni del distretto di residenza, che ne trasmette copia ai servizi socio-assistenziali. Spetta a questi informare i futuri genitori sulle procedure di adozione e acquisire gli elementi per valutare la loro idoneità (situazione personale, familiare, sanitaria, contesto sociale, motivazione) per poter poi inviare una relazione al Tribunale che, entro tre mesi, dovrà pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti necessari. Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti all?adozione devono rivolgersi a un ente autorizzato che provvederà a espletare le procedure necessarie e li assisterà anche dopo che il bambino sarà arrivato in famiglia. Il testo ricalca pienamente lo spirito della Convenzione dell?Aja, ovvero la ricerca del meglio per il piccolo, in quanto prevede che il bambino straniero sia adottabile solo quando sia stata appurata la reale situazione di abbandono, sia risultato impossibile affidarlo a una famiglia nel suo Paese di origine e dunque sia munito di visto di ingresso rilasciato dalle autorità del luogo d?origine. A occuparsi della materia sarà chiamata un?apposita Commissione per le adozioni internazionali, costituita presso la Presidenza del Consiglio. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche di adozione senza essere autorizzato è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa da uno a tre milioni; con le stesse pene, diminuite di un terzo, saranno puniti quanti, per adottare un bambino straniero, si rivolgono ad associazioni o persone non in regola. Le pene, infine, sono triplicate per i legali e i responsabili di associazioni che trattano le pratiche di adozione senza autorizzazione.
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