Welfare
Legge sul sovraindebitamento: un aiuto anche per famiglie e Terzo settore
La norma, già in essere, è applicabile a una platea più larga di quella delle piccole imprese: consumatori, lavoratori autonomi, start-up innovative ed enti privati non commerciali. Ecco come funziona
L’emergenza COVID-19 ha colpito duramente famiglie e imprenditori di tutto il paese, mettendo in ginocchio il circuito economico italiano, gran parte delle attività produttive e di conseguenza numerose famiglie. Sempre più spesso sentiamo parlare di sovraindebitamento, ossia di uno stato di crisi irreversibile che espone il debitore (spesso incolpevole, si pensi a chi ha perso il lavoro) a pignoramenti, aste giudiziarie, segnalazioni in banche dati di cattivi pagatori che di fatto lo tagliano fuori dal circuito economico e sociale. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento e di prevenire le conseguenze estreme di questo fenomeno, ossia l’usura e l’estorsione, è stata introdotta nel nostro sistema giuridico la Legge n. 3/2012 intitolata: “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Una legge ancora poco conosciuta anche se in vigore dal 2012 che può rappresentare una concreta soluzione per chi si trova nell'impossibilità di onorare i propri debiti, inclusi quelli fiscali. Ad oggi presso vari tribunali italiani numerosi casi hanno avuto esito positivo a dimostrazione che la legge 3/2012 funziona ed è auspicabile un suo più ampio utilizzo.
L’obiettivo di questa Legge è dare l’opportunità a debitori meritevoli che si trovano in situazioni difficili, di superare la crisi e riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società. È quindi importante che i cittadini la conoscano, perché oggi il problema dell’indebitamento è un problema sociale che affligge sempre più frequentemente famiglie e imprenditori, persone che per motivi incolpevoli come la perdita del posto di lavoro, una malattia, la separazione coniugale e in questo momento anche la grave crisi economica derivante dalla pandemia, non riescono ad onorare i debiti pregressi e si trovano in una situazione di Sovraindebitamento.
Per accedere alla procedura è necessario capire se si hanno i requisiti soggettivi, possono accedervi coloro che secondo l’art. 1 della legge fallimentare non sono assoggettabili al fallimento e alle procedure concorsuali come ad esempio consumatori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, start-up innovative, enti privati non commerciali.
In secondo luogo bisogna verificare il requisito della meritevolezza, un aspetto fondamentale per accedere alla procedura e che prevede l’analisi dell’intera storia economica del debitore. Vengono quindi vagliate le cause dell'indebitamento, la diligenza tenuta dal debitore nel contrarre i debiti (per esempio, non è meritevole chi ha sostenuto spese per beni superflui che non poteva permettersi) nonché la presenza di iniziative o atti in frode (per esempio, aver occultato beni o aumentato i debiti in maniera fittizia).
Infine, si valuterà l’effettiva incapacità di soddisfare i creditori, ossia è importante dimostrare che il debitore non stia vivendo solo una momentanea crisi economica, ma che si trovi in uno stato duraturo di difficoltà, tale da non permettergli di soddisfare gli impegni con i creditori (ad esempio il debitore, intestatario di un contratto di mutuo con rata di euro 1.000 al mese, che perde definitivamente il lavoro, non sarà in grado di adempiere alla propria obbligazione neanche in futuro).
Una volta fatte queste preliminari verifiche, il debitore dovrà scegliere fra tre diverse procedure previste dalla legge: Accordo di ristrutturazione del debito, Piano del consumatore, Liquidazione del patrimonio.
Gli enti del Terzo Settore
La Legge n. 3/2012 si pone altresì come utile strumento volto a superare la crisi del terzo settore.
Sempreché l’ente non sia fallibile o soggetto alla liquidazione coatta amministrativa, per la vasta platea di imprese del terzo settore come le cooperative sociali, associazioni culturali, soggetti del volontariato e associazioni sportive, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento consente la ristrutturazione del debito mediante la proposizione di un Accordo (art. 10 L. 3/2012), che se omologato dal tribunale diventerà vincolante per i creditori, oppure mediante l’accesso a una procedura di Liquidazione del patrimonio (art. 14 ter L. 3/2012). Nel primo caso il debitore dovrà sottoporre alla votazione dei creditori un piano di pagamento dei propri debiti, il quale potrà essere approvato se ottiene il parere favorevole del 60% dei creditori. Nel caso della Liquidazione il richiedente dovrà mettere a disposizione della procedura il proprio patrimonio, anche se di valore notevolmente inferiore all’ammontare dei propri debiti.
Entrambe le procedure porteranno alla cancellazione dei debiti residui e consentiranno di ritornare ad operare senza debiti pregressi.
SCHEDA SOVRAINDEBITAMENTO
- Cos’è il sovraindebitamento: è la situazione di squilibrio economico tra i debiti scaduti e il patrimonio del debitore.
- Chi può attivare la procedura: le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (consumatori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi in genere, ecc.). Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi, tramite l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al tribunale con una proposta che, se accolta, diventerà vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.
- OCC: L'organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
- Gestori della crisi: Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'OCC per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
- Tribunale competente: tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede principale.
- Vantaggi: riduzione del debito in base alle proprie capacità economiche.
- Costi: sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 202/2014 parametrati al passivo e all’attivo.
*Studio Legale Lacalandra (in foto l'avvocato Pasquale Lacalandra)
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