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Legge sul risparmio in Gazzetta: ecco cosa prevede

La riforma, firmata dal Capo dello Stato, e' operativa da oggi. Introduce nuove norme per la Banca d'Italia e il tetto al 30% del capitale per il diritto di voto delle fondazioni nelle assemblee del

di Gabriella Meroni

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di riforma del risparmio che contiene, tra l’altro, i nuovi criteri di nomina del Governatore della Banca d’Italia. Sulla Gazzetta compare infatti la legge 28 dicembre 2005, n. 262. recante ”Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. La riforma, firmata dal Capo dello Stato, e’ dunque operativa gia’ da oggi, giorno in cui e’ prevista l’indicazione del successore di Antonio Fazio. Una rivoluzione per la Banca d’Italia e il suo governatore, ma anche un rafforzamento dei poteri Antitrust sulla concorrenza bancaria, e altre norme rilevanti come il tetto al 30% del capitale per il diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee delle banche. Ecco i punti piu’ significativi del provvedimento che ripropone, fra le parti piu’ discusse, una nuova lettura delle norme sul falso in bilancio, riallargando le maglie delle sanzioni. BANKITALIA – Il mandato del governatore e’ a termine, di 6 anni rinnovabili una sola volta. La nomina e la revoca sono decise con un decreto del capo dello Stato, su proposta del governo, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. A termine anche il direttorio, nominato dal Consiglio superiore ma con una norma transitoria che eviti il rischio di ‘vacatio’. Sono introdotti principi di trasparenza e collegialita’ che prevedono motivazione e forma scritta degli atti, deliberazioni del direttorio a maggioranza (in caso di parita’ prevale il voto del governatore), la comunicazione semestrale al Parlamento. Moratoria di tre anni per il passaggio in mano pubblica della proprieta’ delle banche. CONCORRENZA BANCARIA – La vigilanza sulla concorrenza bancaria per gli abusi di posizione dominante e per le intese restrittive della concorrenza passa dalla Banca d’Italia all’Antitrust, perche’ l’emendamento cancella i commi della legge istitutiva dell’Antitrust che lasciavano la competenza a Via Nazionale, mentre resta l’esame congiunto di Bankitalia e Antitrust sul divieto di operazioni di concentrazione restrittive della liberta’ di concorrenza. TETTO FONDAZIONI – E’ fissato al 30% del possesso azionario il limite del diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche. Dal primo gennaio 2006 le Fondazioni non potranno esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche per le azioni eccedenti il 30% del capitale votante nelle stesse assemblee. AUTHORITY – Rimangono 5 le autorita’ di vigilanza, dopo il ripristino della funzione di controllo della Covip sui fondi pensione. Resta inalterato anche il ruolo dell’Isvap che conservera’ le proprie prerogative sulle assicurazioni. Le authority restano, dunque: Bankitalia, Antitrust, Consob, Isvap e Covip. La Consob e’ autorizzata ad assumere nuovo personale per fronteggiare i nuovi compiti. INTRECCIO BANCHE-IMPRESE – Sara’ la Banca d’Italia, e non la legge con una normativa generale, a decidere, a seconda dei casi e della partecipazione detenuta, il livello di indebitamento che gli azionisti di una banca o i sottoscrittori di patti di sindacato possono detenere nei confronti della banca stessa. Non e’ passata la norma che vieta di dare impegno, per crediti ricevuti, le partecipazioni bancarie acquisite con quei crediti. OFF SHORE – Stretta sulle societa’ che operano nei nei ‘paradisi fiscali’: la Consob fissera’ i criteri ”in base ai quali e’ consentito alle societa’ italiane quotate in Borsa e a quelle emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante di controllare imprese con sede in uno di questi Stati”. SOCIETA’ DI REVISIONE – L’incarico delle societa’ di revisione contabile durera’ sei anni con la possibilita’ di rinnovarlo una sola volta (se trascorsi tre anni dalla data della cessazione dalla precedente), ma con la condizione che cambi il responsabile della revisione contabile. MINORANZE AZIONARIE – I soci di minoranza sono rappresentati nei Cda e collegi sindacali ma non possono integrare con nuovi argomenti l’ordine del giorno delle assemblee. E’ introdotto l’obbligo del voto segreto per le elezioni degli organi societari. STOCK OPTION – Per gli amministratori delle societa’ arriva una stretta nella distribuzione delle azioni-premio. Consob fissera’ i criteri che le societa’ quotate dovranno rispettare nella distribuzione delle stock option. COMMISSIONE TUTELA RISPARMIO – Viene istituita a Palazzo Chigi una commissione per la tutela del risparmio sotto le dirette dipendenze del premier. E’ stata stralciata la norma che destinava al rimborso dei risparmiatori vittime di crac finanziari, i depositi giacenti presso le banche e non rivendicati per un certo lasso di tempo. La stessa norma e’ prevista dall finanziaria 2006. FALSO IN BILANCIO – Completamente stravolta la normativa sulle false comunicazioni sociali che il Senato aveva reso piu’ severa. Si torna cosi’ all’arresto fino a due anni contro la reclusione da uno a cinque anni introdotta nel passaggio al Senato. Sono comunque abbassati i paletti oltre i quali scatta l’inasprimento delle sanzioni previste a carico di chi provoca nocumento grave. Il fenomeno e’ definito tale ”quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiori allo 0,1 per mille della popolazione” ovvero si sia distrutto valore per un’entita’ superiore allo 0,1 per mille del Pil”. COLLABORAZIONE GDF – La Guardia di Finanza potra’ collaborare con la Banca d’Italia, la Consob, l’Antitrust, l’Isvap e la Covip nella vigilanza informativa e ispettiva, ”in relazione alle specifiche finalita’ degli accertamenti”. Tutte le informazioni e i dati trasmessi alla Guardia di Finanza – che agisce utilizzando strutture e personale esistente e quindi senza maggiori oneri per lo Stato – sono coperti dal segreto d’ufficio per essere comunicati soltanto alle competenti autorita’.


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