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Legge Rilancio: semaforo verde ai budget di salute e al welfare di prossimità
Nel testo di conversione che entra in vigore oggi accolte alcune importanti istanze promosse dalla rete "Per un nuovo welfare" e da VITA
di Redazione
Giovedì scorso, il 16 luglio, in Senato è stata approvata la legge di conversione del decreto Rilancio che entra in vigore oggi. L’Assemblea di palazzo Madama ha ribadito, senza modifiche, il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Rispetto alla versione originaria, ci sono però diverse le novità che riguardo il sociale e il Terzo settore (su questo punto per un’analisi più dettagliata vi rimandiamo alla scheda che pubblicheremo nelle prossime ore a cura di Gabriele Sepio). Detto della miseria dei 21 milioni aggiuntivi accreditati al fondo per il servizio civile universale, vanno registrate alcune novità importanti e positive figlie in particolare dell’impegno delle organizzazioni della società civile che si sono riunite sotto l’insegna “Per un nuovo welfare" (qui l’instant book curato in collaborazione con Vita, scaricabile gratuitamente).
- Per la prima volta in un provvedimento legislativo nazionale, porevede un chiaro riferimento al welfare di prossimità ed ai Budget di Salute, riferimento che era assente nel testo del DL
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di inter- vento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità».
- Viene quindi introdotto un incentivo alle pratiche di accoglienza diffusa:
dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:
« 65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contri- buti per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) con- cessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di con- corso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari”.
- Infine viene introdotto un importante rinforzo della misura “Resto al Sud”:
n. 123) – 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata “Resto al Sud”, all’articolo 1 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: “fino ad un massimo di 50.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo di 60.000 euro”;
b) al comma 8, lettera a), le parole: “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”;
c) al comma 8, lettera b), le parole: “65 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento” ».
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