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Legge Regionale n.35 del 16-12-1996Regione Lombardia

di Redazione

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 16-12-1996
REGIONE LOMBARDIA
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 51
del 19 dicembre 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 19 dicembre 1996

Il Consiglio regionale
ha approvato
il Commissario del governo
ha apposto il visto
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Finalità )
1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura
industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali
presenti nelle diverse aree della regione e sostenere
i livelli di competitività della complessiva struttura
produttiva della Lombardia, la regione promuove, nell’ ambito
delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture
per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali
e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e
medie imprese.

ARTICOLO 2
(Interventi)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’ art. 1
la regione promuove interventi rivolti a:
a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare
a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività
manifatturiere e di servizio alla produzione, nonchè ,
razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle
imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate,
il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;
b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e
medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere
di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di
imprese, cooperative tra imprese e società consortili,
che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali
rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento
tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale,
allo sviluppo della commercializzazione, nonchè della
presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità ,
all’ assistenza per la creazione di nuove imprese, alla
riduzione dell’ impatto ambientale derivante da processi
produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui
luoghi di lavoro;
c) sostenere le attività delle società o aziende promosse
da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi
locali. A tali organismi, che devono comunque
mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono
partecipare anche associazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese
pubbliche e private nonchè finanziarie di sviluppo;
d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale,
nell’ ambito di intese fra soggetti istituzionali e parti
sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra
offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda
di lavoro indotta dalle imprese minori;
e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali
locali e lo sviluppo delle capacità innovative
e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando
la creazione di nuove imprese innovative, la presenza
delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione
delle piccole e medie imprese ai programmi di
ricerca della unione europea e alle gare d’ appalto internazionali,
lo svolgimento di stages di giovani neolaureati
nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico;
f) agevolare l’ accesso al credito da parte delle piccole
e medie imprese che realizzano progetti di investimento
finalizzati all’ incremento dell’ occupazione, allo sviluppo
della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della
tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio
energetico.

ARTICOLO 3
(Programmazione e coordinamento degli interventi)
1. Entro 120 giorni dall’ entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale, sentite le province nonchè
le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali
e sindacali regionali, presenta al consiglio regionale,
per l’ approvazione, una proposta contenente gli indirizzi
programmatici, le priorità settoriali e territoriali,
con particolare riferimento ai territori montani così
come definiti dall’ art. 28 della legge 8 giugno 1990
n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree
di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l’ entità
delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle
risorse per aree di intervento e l’ ammontare dei contributi
per ciascuna categoria di progetti, nonchè le modalità
operative per la realizzazione degli interventi di
cui all’ art. 2, lett a), b) e c), e dei progetti di cui agli arttº
6, 7, 8, 9 e 10.
2. Nella proposta della giunta regionale di cui al comma
1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di
coordinamento degli interventi promossi e finalizzati in
base alla presente legge con quelli previsti dai programmi
operativi comunitari e dalla lr 15 novembre 1994,
n. 30 concernente < interventi="" regionali="" per="" il="" recupero,="" la="" qualificazione="" e="" la="" produzione="" delle="" aree="" da="" destinare="" a="" nuovi="" insediamenti="" produttivi="">> per le aree di declino
industriale, nonchè dai programmi di sviluppo dei distretti
predisposti e approvati ai sensi della lr 22 febbraio
1993, n. 7 concernente < attuazione="" regionale="" della="" legge="" 5="" ottobre="" 1991,="" n.="" 317.="" interventi="" per="" l'="" innovazione="" e="" lo="" sviluppo="" delle="" piccole="" imprese="" e="" conseguenti="" modifiche="" e="" integrazioni="" alle="" normative="" regionali="" vigenti="" per="" lo="" sviluppo="" delle="" piccole="" imprese="" e="" dell'="" artigianato="">>.
3. La giunta regionale promuove il coordinamento tra
le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese
diffusi sul territorio regionale con l’ obiettivo di realizzare
le possibili complementarietà nella gestione delle
risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle
diverse aree territoriali una rete integrata e completa di
servizi specialistici.
4. Gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e
territoriali di cui al comma 1, sono aggiornati, secondo
gli stessi criteri, ogni biennio con deliberazione del consiglio
regionale.

ARTICOLO 4
(Contributi regionali ad enti pubblici
e strutture associative)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett
a), b) e c) dell’ art. 2 la regione può concedere contributi
a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie
a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali,
consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società
consortili.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare
il 50% delle spese previste dai progetti di intervento
di cui all’ art. 5.

ARTICOLO 5
(Procedure e modalità attuative)
1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia della deliberazione
consiliare di cui al comma 1 dell’ art. 3, i soggetti che
intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti
articoli presentano annualmente, entro il 31 maggio,
alla giunta regionale i propri progetti di intervento, specificando,
in coerenza con gli indirizzi programmatici e
le priorità approvati dal consiglio regionale, gli obiettivi
previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le
iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni
urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura
previsti nonchè le modalità di realizzazione e gestione.
2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del
termine indicato al comma 1, la giunta regionale approva
il programma annuale degli interventi indicando i
contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti
beneficiari.
3. I contributi regionali sono erogati con decreto del
presidente della giunta regionale o del dirigente delegato
nella misura del 30% all’ avvio dell’ intervento e per le
quote restanti in base allo stato di avanzamento degli interventi
stessi, in relazione alle spese effettuate e documentate
ed al conseguimento degli obiettivi previsti.
4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell’ ambito
degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno
essere gestiti secondo criteri di economicità . I soggetti
beneficiari dei contributi sono tenuti ad impiegare gli
eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione
degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo
degli interventi stessi.
5. I contributi regionali sono revocati, con l’ obbligo di
restituzione delle relative quote eventualmente già erogate,
qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’ intervento
nei tempi e secondo le modalità determinate nel
programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati
conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti
nel progetto presentato ed ammesso al contributo;
i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza
di quanto disposto nel comma 4.
6. L’ approvazione ed il finanziamento dei progetti di
intervento individuati nel programma annuale di cui al
comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ,
indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai
medesimi progetti.
7. Qualora il progetto di intervento comporti trasformazioni
edilizie ed urbanistiche non conformi allo strumento
urbanistico vigente, il progetto è preventivamente
sottoposto al consiglio comunale competente per l’ adozione
della relativa variante. La giunta regionale approva
tali varianti contestualmente all’ approvazione del
programma annuale di cui al comma 2.
ARTICOLO 6
(Sviluppo dei livelli di competitività
delle piccole imprese)
1. Per i fini di cui all’ art. 2, lett e), la regione promuove
e sostiene la realizzazione di progetti concernenti:
a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista
nella progettazione e produzione di prodotti e servizi
particolarmente innovativi;
b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie
imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di
accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica
con aziende estere, l’ utilizzo degli strumenti a
tal fine predisposti da parte dell’ unione europea ed altri
organismi internazionali, nonchè lo sviluppo di intese di
cooperazione stipulate dalla regione Lombardia con le
altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative
di collaborazione interaziendale;
c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai
programmi di ricerca della unione europea nonchè alle
gare di appalto internazionali;
d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati
nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di
ricerca e sviluppo tecnologico.
2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett a), la
regione può concedere un contributo pari al 30% delle
spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi
relativi alla progettazione degli impianti
e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione
del personale e allo sviluppo dei programmi informatici
necessari per la gestione della progettazione,
produzione, logistica e commercializzazione.
3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1,
lett b), la regione può concedere un contributo pari al
30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione
di accordi di cooperazione con altre imprese e la
costituzione di < joint="" venture="">> finalizzate ad agevolare
una presenza continuativa sui mercati esteri.
4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1,
lett c) e d), la regione può concedere un contributo pari
al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute
per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi
di ricerca della unione europea ed alle gare di appalto
internazionali, nonchè per la remunerazione lorda
degli < stagisti="">> ospitati nell’ impresa per un periodo massimo
di due anni per singola persona o progetto di ricerca
e sviluppo tecnologico.
5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi
di cui ai precedenti commi presentano alla giunta regionale,
sulla base della deliberazione del consiglio regionale
di cui all’ art. 3, comma 1, i propri progetti di
intervento.
6. La giunta regionale delibera trimestralmente la
concessione dei contributi, individuando contestualmente
le modalità per la successiva erogazione.
7. I contributi di cui al presente articolo non si possono
cumulare, per quanto riguarda la realizzazione del
medesimo progetto di intervento, con altre agevolazioni
regionali o nazionali.

ARTICOLO 7
(Fondo di rotazione per l’ innovazione)
1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda
SpA, al momento dell’ entrata in vigore della presente
legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda
ai sensi dell’ art. 11 della lr 3 luglio 1981, n. 33 concernente
< intervento="" regionale="" per="" il="" riequilibrio="" territoriale="" del="" sistema="" industriale="" e="" per="" orientare="" le="" localizzazioni="" delle="" imprese="" industriali="" ed="" artigiane="">>, dell’ art. 6 della
lr 23 aprile 1985, n. 34 concernente < primi="" interventi="" regionali="" per="" la="" promozione="" delle="" innovazioni="" nel="" sistema="" delle="" imprese="" minori="">>, e dell’ art. 6 della lr 15 novembre
1994, n. 30 < interventi="" regionali="" per="" il="" recupero="" la="" qualificazione="" e="" la="" promozione="" delle="" aree="" da="" destinare="" a="" nuovi="" insediamenti="" produttivi="">>, sono gestite unitariamente
da Finlombarda stessa come fondo di rotazione
per il finanziamento dei progetti di investimento attuati
da piccole e medie imprese e finalizzati:
a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti
dalla lett b) dell’ art. 2, della lr 23 aprile 1985, n. 34 ivi
compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in
base a specifici programmi dell’ unione europea;
b) all’ insediamento nelle aree colpite dalla crisi di
particolari settori industriali o da processi di complessivo
declino economico individuate ai sensi della lr 15
novembre 1994, n. 30;
c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale
basati su processi di riconversione, di ammodernamento
o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli
occupazionali conseguenti.
2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di
rotazione per l’ innovazione sono altresì utilizzate, entro
il limite massimo di 300 milioni all’ anno ed in base alle
modalità indicate nella deliberazione del consiglio regionale
di cui all’ art. 3, per la realizzazione di progetti
finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree
industriali lombarde e dei distretti industriali individuati
ai sensi della lr 22 febbraio 1993, n. 7
3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo
di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese
sono indicate nella deliberazione del consiglio regionale
di cui all’ art. 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) la quota del finanziamento regionale, sia nella
forma di credito a medio termine che in quella di prestito
partecipativo di cui all’ art. 5 della lr 22 febbraio
1993, n. 7, non potrà superare il 50% della spesa prevista
dal complessivo progetto di investimento; per le imprese
cooperative, tale quota potrà essere elevata, in casi particolari
e motivati, al 70%.
b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente
concesso all’ impresa, tenuto conto dell’ eventuale
cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito
convenzionati con Finlombarda SpA, non potrà essere
inferiore al 50% del tasso denominato < prime="" rate="" abi);="" c)="" l'="" ammontare="" dell'="" agevolazione="" netta="" ricevuta="" dall'="" impresa="" non="" dovrà="" superare="" le="" soglie="" indicate="" nell'="" art.="" 12;="" d)="" al="" finanziamento="" dei="" progetti="" di="" investimento="" realizzati="" dalle="" imprese="" cooperative="" è="" riservata="" priorità="" di="" utilizzo="" fino="" alla="" concorrenza="" del="" 20%="" delle="" risorse="" finanziarie="" di="" cui="" dispone="" il="" fondo.="" 4.="" per="" l'="" amministrazione="" del="" fondo="" il="" presidente="" della="" giunta="" regionale,="" previa="" conforme="" deliberazione="" della="" giunta="" regionale,="" stipula="" apposita="" convenzione="" con="" finlombarda;="" il="" fondo="" è="" incrementato="" dagli="" interessi="" maturati="" sugli="" impieghi="" del="" fondo="" stesso.="" articolo="" 8="" (agevolazioni="" per="" l'="" accesso="" di="" credito)="" 1.="" nell'="" ambito="" delle="" convenzioni="" stipulate="" con="" le="" aziende="" di="" credito="" incaricate="" di="" gestire="" il="" servizio="" di="" tesoreria="" regionale,="" il="" presidente="" della="" giunta="" regionale,="" stipula="" specifici="" accordi="" integrativi="" con="" i="" medesimi="" istituti="" finalizzati="" ad="" agevolare="" l'="" accesso="" al="" credito="" da="" parte="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese,="" con="" particolare="" riferimento="" alla="" individuazione="" delle="" risorse="" finanziarie="" messe="" a="" disposizione,="" ai="" parametri="" per="" la="" determinazione="" dei="" tassi="" di="" interesse="" ed="" ai="" tempi="" ed="" alle="" procedure="" per="" la="" concessione="" dei="" finanziamenti.="" 2.="" i="" finanziamenti="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" sono="" concessi="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" che="" realizzano="" progetti="" di="" sviluppo="" comportanti:="" a)="" un="" significativo="" incremento="" dell'="" occupazione="" aziendale;="" b)="" l'="" avvio="" o="" lo="" sviluppo="" di="" una="" presenza="" di="" carattere="" continuativo="" sui="" mercati="" esteri;="" c)="" il="" miglioramento="" della="" tutela="" ambientale="" e="" della="" sicurezza="" sul="" lavoro,="" nonchè="" il="" conseguimento="" di="" significativi="" risparmi="" energetici.="" 3.="" le="" eventuali="" agevolazioni="" a="" favore="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" finanziate,="" che,="" in="" base="" agli="" accordi="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" risultino="" a="" carico="" degli="" istituti="" di="" credito="" convenzionati,="" possono="" essere="" integrate="" dalla="" riduzione,="" a="" carico="" della="" regione,="" del="" tasso="" di="" interesse="" sui="" finanziamenti="" concessi;="" tale="" riduzione="" non="" può="" comunque="" essere="" superiore="" al="" 25%="" del="" tasso="" concordato="" con="" i="" medesimi="" istituti.="" 4.="" per="" la="" realizzazione="" dei="" progetti="" di="" cui="" al="" comma="" 2="" del="" presente="" articolo="" nonche="" al="" comma="" 1="" dell'="" art.="" 7,="" il="" presidente="" della="" giunta="" regionale,="" su="" conforme="" deliberazione="" della="" giunta="" regionale,="" può="" stipulare="" apposite="" convenzioni="" anche="" con="" altri="" istituti="" di="" credito="" operanti="" in="" lombardia.="" i="" fondi="" per="" l'="" attuazione="" dei="" progetti="" sono="" messi="" a="" disposizione="" dagli="" istituti="" di="" credito.="" la="" regione="" può="" intervenire,="" con="" fondi="" determinati="" dalla="" legge="" di="" bilancio="" per="" la="" riduzione="" del="" tasso="" di="" interesse="" entro="" i="" limiti="" di="" cui="" al="" comma="" 3.="" 5.="" nella="" deliberazione="" del="" consiglio="" regionale="" di="" cui="" all'="" art.="" 3="" sono="" determinati="" gli="" indirizzi="" ed="" i="" criteri="" per="" la="" formazione="" degli="" accordi="" e="" delle="" convenzioni="" e="" per="" la="" concessione="" dei="" finanziamenti="" previsti="" dal="" presente="" articolo.="" articolo="" 9="" (cooperative="" di="" garanzia="" e="" consorzi="" fidi)="" 1.="" per="" agevolare="" l'="" accesso="" al="" credito="" a="" favore="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" la="" regione="" sostiene="" lo="" sviluppo="" delle="" cooperative="" di="" garanzia="" e="" dei="" consorzi="" fidi="" costituiti="" prevalentemente="" dalle="" imprese="" aventi="" i="" requisiti="" di="" cui="" all'="" art.="" 12,="" comma="" 2,="" mediante="" la="" concessione="" di="" contributi="" destinati="" alla="" formazione="" o="" all'="" integrazione="" dei="" fondi="" rischi.="" 2.="" sono="" ammessi="" ai="" benefici="" previsti="" dal="" comma="" precedente="" le="" cooperative="" di="" garanzia="" ed="" i="" consorzi="" fidi="" che="" possiedono="" i="" requisiti="" e="" rispettano="" le="" condizioni="" di="" seguito="" specificate:="" a)="" avere="" sede="" legale="" ed="" operativa="" in="" lombardia;="" b)="" essere="" costituite="" da="" almeno="" 100="" imprese="" regolarmente="" iscritte="" nel="" registro="" ditte="" delle="" imprese="" tenuto="" dalla="" camera="" di="" commercio="" ai="" sensi="" della="" legge="" istitutiva;="" qualora="" le="" imprese="" costituenti="" abbiano="" sede="" legale="" ed="" operativa="" in="" territorio="" montano,="" così="" come="" definito="" dall'="" artº="" 28="" della="" legge="" 8="" giugno="" 1990,="" n.="" 142="" e="" dalla="" legge="" 3="" dicembre="" 1971,="" n.="" 1102,="" il="" numero="" minimo="" è="" pari="" a="" 50;="" c)="" aver="" ottenuto="" dagli="" istituti="" di="" credito="" con="" essi="" convenzionati="" l'="" applicazione="" di="" un="" tasso="" di="" interesse="" non="" superiore="" di="" un="" punto="" percentuale="" al="" tasso="" denominato="">< prime="" rate="" abi="">>.
3. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle
priorità contenute nella deliberazione del consiglio regionale
di cui all’ art. 3, comma 1, stabilisce le procedure
per la presentazione delle domande di contributo nonchè
i criteri di ammissibiltà e di riparto dei contributi
stessi.
4. La deliberazione del consiglio regionale relativa
agli indirizzi ed alle priorità dovrà definire, inoltre, la
quota delle somme stanziate che sarà ripartita
tra i richiedenti in proporzione agli affidamenti concessi da
ciascuno di essi nell’ anno precedente, la quota che sarà
ripartita tra i richiedenti in misura inversamente proporzionale
rispetto al rapporto fra consistenza del fondo
rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonchè
la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di
garanzia di nuova costituzione.

ARTICOLO 10
(Promozione regionale degli interventi per la sicurezza
sul lavoro previsti dal dlgs n. 626/ 1994)
1. In attuazione dell’ art. 24 del dlgs n. 626/ 1994, la
giunta regionale promuove nel triennio 1996- 98 l’ attività
di informazione, formazione e assistenza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo
specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche
locali, nonchè ai consorzi di piccole e medie imprese
che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate
o consorziate per l’ attuazione degli adempimenti
previsti dal dlgs n. 626/ 1994.
2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono
superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni
di consulenza ed assistenza rese alle piccole e medie imprese
assistite nè , in valore assoluto, 200 milioni all’ anno
per singola associazione o consorzio.
3. La giunta regionale può assegnare premi speciali
alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente
segnalate per l’ attività di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo
di 100 all’ anno, non possono superare, singolarmente,
50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti
i diversi sistemi economici locali, nonchè i differenti
settori produttivi della regione.

ARTICOLO 11
(Verifica dei risultati conseguiti
e aggiornamento normativo)
1. Ogni biennio, a partire dal 1996, la giunta regionale
predispone e invia al consiglio regionale un dettagliato
stato d’ attuazione degli interventi promossi e finanziati
dalla presente legge e dalle altre leggi regionali aventi
come finalità lo sviluppo dei sistemi produttivi locali
e dei livelli di competitività delle piccole imprese.
2. Lo stato di attuazione di cui al comma 1 comprende
anche una valutazione dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi determinati dalle leggi e dai programmi regionali,
nonchè delle difficoltà emerse nelle fasi esecutive
e propone gli indirizzi per l’ eventuale revisione delle
leggi e delle relative modalità attuative.

ARTICOLO 12
(Rispetto della normativa comunitaria)
1. I contributi concessi alle piccole e medie imprese
in base alle disposizioni della presente legge non possono
in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese
ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione
n. 92/ C 213/ 92 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni
e modificazioni della materia da parte di organismi
centrali dello Stato.
2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e
media impresa quella avente le caratteristiche indicate
al punto 2.2 della comunicazione della unione europea
di cui al comma 1.
3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi
concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie
imprese offerti dagli enti di cui alle lett b) e c) dell’ artº
2 avvalendosi dei contributi di cui all’ art. 4, non devono
essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere
resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate
rispetto all’ ambito settoriale o territoriale in cui operano
le imprese utenti.

ARTICOLO 13
(Modifiche di leggi regionali)
1. I contributi previsti dalla lr 10 maggio 1990, n. 41
concernente < interventi="" regionali="" per="" lo="" sviluppo="" dei="" sistemi="" di="" qualità="" nelle="" imprese="" minori="">> modificata dall’ art. 4
della lr 22 febbraio 1993, n. 7, possono essere
concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali,
turistiche e di servizi.
2. La lettera b) del comma 3 dell’ art 4 della lr 22
febbraio 1993, n. 7 è abrogata, fermo restando le procedure
amministrative per la concessione dei contributi a
favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti
di intervento prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
3. L’ art. 6 della lr 10 maggio 1990, n. 41, è sostituito
dal seguente:
< art.="" 6="" (comitato="" tecnico="" di="" valutazione)="" 1.="" per="" l'="" istruttoria="" dei="" progetti="" pervenuti="" è="" costituito="" presso="" il="" settore="" attività="" produttive="" della="" giunta="" regionale="" -="" servizio="" industria="" -="" un="" comitato="" tecnico,="" presieduto="" dal="" coordinatore="" del="" settore="" o="" da="" un="" funzionario="" del="" settore="" se="" delegato,="" e="" composto="" da="" cinque="" funzionari="" regionali="" di="" cui="" due="" del="" servizio="" industria,="" uno="" del="" servizio="" commercio,="" uno="" del="" servizio="" turismo="" ed="" uno="" del="" servizio="" condizione="" femminile,="" da="" un="" tecnico="" del="" centro="" lombardo="" per="" lo="" sviluppo="" tecnologico="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" (cestec),="" nonchè="" da="" dieci="" esperti="" nominati="" dalla="" giunta="" regionale,="" di="" cui="" cinque="" su="" indicazione="" delle="" associazioni="" imprenditoriali="" maggiormente="" rappresentative="" a="" livello="" regionale="" e="" cinque="" su="" indicazione="" di="" enti="" e="" associazioni="" operanti="" nel="" settore="" della="" qualità="" .="" 2.="" alle="" riunioni="" del="" comitato="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" possono="" essere="" invitati,="" in="" relazione="" al="" settore="" od="" alle="" specifiche="" aree="" tecnologiche="" cui="" si="" riferiscono="" i="" singoli="" progetti,="" anche="" altri="" funzionari="" regionali="" in="" relazione="" agli="" specifici="" settori="" interessati.="" 3.="" con="" provvedimento="" della="" giunta="" regionale="" viene="" stabilita="" l'="" entità="" dei="" compensi="" spettanti="" ai="" componenti="" esterni="" del="" comitato,="" nonchè="" le="" modalità="" per="" il="" rimborso="" delle="" spese="" ed="" il="" riconoscimento="" dell'="" indennità="" di="" missione.="" tali="" importi="" non="" potranno="" essere="" comunque="" superiori="" agli="" importi="" stabiliti="" dalle="" leggi="" regionali="" per="" i="" componenti="" delle="" commissioni="" esaminatrici="" di="" concorso="" per="" l'="" accesso="" agli="" impieghi="" regionali.="">>.

ARTICOLO 14
(Abrogazioni)
1. La lr 3 luglio 1981, n. 33 < intervento="" regionale="" per="" il="" riequilibrio="" territoriale="" del="" sistema="" industriale="" e="" per="" orientare="" le="" localizzazioni="" delle="" imprese="" industriali="" ed="" artigiane="">> è abrogata, ferme restando le procedure amministrative
per l’ attuazione dei piani biennali e relativi
aggiornamenti già deliberati dal consiglio regionale o da
predisporre in base al rifinanziamento della sopra citata
legge regionale per l’ anno 1996; restano altresì salve le
obbligazioni già assunte a carico del bilancio regionale
e che costituiscono impegno a carico dei corrispondenti
esercizi finanziari.

ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Per la concessione dei contributi di formazione ed
integrazione del fondo rischi di cui all’ art. 9 è autorizzata
per il 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.
2. All’ autorizzazione delle spese previste dagli altri articoli,
si provvederà con successiva legge.
3. All’ onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di competenza e di cassa del < fondo="" globale="" per="" il="" finanziamento="" delle="" spese="" di="" investimento="" derivanti="" da="" nuovi="" provvedimenti="" legislativi="">> iscritto al
capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese
del bilancio per l’ esercizio finanziario 1996.
4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per
l’ esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti
variazioni:
– All’ ambito 3, settore 4, obiettivo 8 è istituito il capitolo:
– 3.4.8.2.4279 < contributi="" alle="" cooperative="" di="" garanzia="" ed="" ai="" consorzi="" fidi="" per="" la="" formazione="" o="" l'="" integrazione="" dei="" fondi="" rischi="">> con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;
– all’ ambito 3, settore 4, sono istituiti per memoria
i seguenti capitoli:
– 3.4.6.2.4210 < contributi="" in="" capitale="" ad="" enti="" pubblici="" società="" ed="" agenzie="" a="" partecipazione="" pubblica,="" associazioni="" imprenditoriali,="" consorzi="" di="" imprese="" e="" società="" consortili,="" per="" il="" recupero="" dei="" fabbricati="" industriali="" dismessi="" e="" la="" razionalizzazione="" e="" qualificazione="" delle="" condizioni="" insediative="" delle="" imprese="">> per le finalità di cui
all’ art. 4;
– 3.4.7.2.4211 < contributi="" in="" capitale="" ad="" enti="" pubblici="" società="" ed="" agenzie="" a="" partecipazione="" pubblica,="" associazioni="" imprenditoriali,="" consorzi="" d'="" imprese="" e="" società="" consortili,="" per="" lo="" sviluppo="" di="" strutture="" di="" servizio="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="">> per le finalità di cui all’ art. 4;
– 3.4.7.2.4213 < contributi="" ad="" enti="" pubblici,="" società="" ed="" agenzie="" a="" partecipazione="" pubblica,="" associazioni="" imprenditoriali,="" consorzi="" d'="" imprese="" e="" società="" consortili,="" per="" il="" sostegno="" delle="" attività="" delle="" aziende="" di="" sviluppo="">> per le
finalità di cui all’ art. 4;
– 3.4.7.2.4212 < contributi="" per="" la="" valorizzazione="" delle="" risorse="" imprenditoriali="" locali="" e="" lo="" sviluppo="" delle="" capacità="" innovative="" e="" competitive,="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="">>
per le finalità di cui all’ art. 6;
– 3.4.8.2.4213 < contributi="" ad="" istituti="" di="" credito="" convenzionati="" per="" la="" riduzione="" del="" tasso="" di="" interesse="" praticato="" sui="" finanziamenti="" concessi="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="">>
per le finalità di cui all’ art. 8;
– 3.4.7.2.4215 < contributi="" alle="" associazioni="" imprenditoriali="" ed="" ai="" consorzi="" di="" piccole="" e="" medie="" imprese="" per="" interventi="" di="" informazione,="" formazione="" ed="" assistenza,="" nonchè="" premi="" speciali="" a="" piccole="" e="" medie="" imprese,="" in="" materia="" di="" sicurezza="" e="" salute="" nei="" luoghi="" di="" lavoro="">> per le
finalità di cui all’ art. 10;
– la descrizione del capitolo 3.4.7.2.3677 è così modificata:
– 3.4.7.2.3677 < contributi="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" ed="" alle="" aziende="" artigiane,="" commerciali,="" turistiche="" e="" di="" servizi,="" per="" investimenti="" volti="" allo="" sviluppo="" del="" controllo="" della="" qualità="">>.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1996
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29
ottobre 1996 e vistata dal commissario del governo con
nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 22602/ 4158).

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