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Legge quadro sul volontariato, al via il restyling

E' emersa da tempo la necessità di una revisione della 266 del 1991.

di Benedetta Verrini

Il prossimo 11 agosto la legge quadro sul volontariato compirà 12 anni: ha accompagnato il mondo dell?associazionismo attraverso un decennio di importante sviluppo ed evoluzione legislativa. La necessità di una modifica e integrazione della 266 del 1991 era già emersa da tempo: ora alla Camera attende di essere discusso un progetto di legge (C3148) di cui è primo firmatario l?onorevole Mimmo Lucà (Ds-Ulivo) insieme a oltre 90 colleghi di tutto il centrosinistra. Il pdl raccoglie e valorizza gli spunti e le richieste del mondo del volontariato per “pensare alla costruzione di qualcosa di ancora migliore sulle fondamenta già esistenti”. L?onorevole Lucà ha illustrato a Vita gli articoli più qualificanti. Questo progetto cerca di dare risposta a una serie di sollecitazioni emerse dal mondo dell?associazionismo”, puntualizza Lucà. “La prima, ovviamente, è che non c?è bisogno di una nuova legge quadro, ma è sufficiente integrare la 266. Lo strumento per realizzare questo obiettivo deve essere una legge ordinaria e non una legge delega, che finirebbe per espropriare le prerogative del Parlamento. Il nuovo testo, inoltre, deve potenziare la funzione promozionale del volontariato. Infine, per evitare ogni rischio di omologazione rispetto ad altri soggetti del Terzo settore, occorre scartare l?ipotesi di un Testo unico”. Preso atto di queste indicazioni, dopo un paziente lavoro di consultazione che ha interessato le principali realtà dell?associazionismo in tutta Italia, è stato ?costruito? il progetto 3148, che il 14 maggio scorso è stato assegnato alla commissione Affari sociali per la discussione in referente. Sedici articoli, contenenti modifiche e integrazioni all?ossatura della 266. “A partire dall?articolo 1, in cui è stato inserito un passaggio di coordinamento con la legge 328 sui servizi sociali”, prosegue Lucà, “nel punto in cui si dice che la legge promuove la ?collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili?”. Per valorizzare maggiormente l?impegno dei volontari, nell?articolo 2 si precisa che “le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile”. “Ora, infatti, i volontari sono chiamati a dichiarare questi rimborsi come fossero redditi”, spiega Lucà, “una situazione inaccettabile perché appare quasi una tassa sul volontariato”. Il progetto interviene poi a istituire il Registro nazionale delle organizzazioni di volontariato (articolo 5 bis), presso la Direzione generale per il volontariato del ministero del Welfare. “Un?importante innovazione, dal momento che ora esistono solo registri regionali e le organizzazioni nazionali si devono iscrivere in ciascuna regione” spiega, sottolineando come l?introduzione del Registro nazionale equipara le organizzazioni di volontariato allo stesso meccanismo delle associazioni di promozione sociale (disciplinate con la legge 383/2000). Novità anche in campo di agevolazioni fiscali, nell?articolo 8: “Abbiamo moltiplicato per tre la soglia di deducibilità delle erogazioni liberali”, prosegue il deputato, “portandola a 6mila euro per ogni cittadino e a 100mila euro per le imprese”. Gli enti locali possono ulteriormente sostenere le organizzazioni di volontariato deliberando a loro favore “riduzioni su tributi di propria competenza” (articolo 8 bis). Sull?annosa questione della flessibilità dell?orario di lavoro per i volontari, l?articolo 9 bis prevede la possibilità, per poter espletare l?attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, di usufruire di forme di flessibilità quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata e in uscita, flessibilità sui turni, orario concentrato. Con l?articolo 12 viene poi incrementata la rappresentanza all?interno dell?Osservatorio nazionale per il volontariato, composto da 24 membri: 10 rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale; 10 rappresentanti delle altre iscritte nei registri regionali; 3 esperti e un rappresentante dei Centri di servizio per il volontariato. Tra i suoi compiti, ci sarà anche quello di approvare progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato, per far fronte a emergenze sociali. “In linea con quanto previsto per le associazioni di promozione sociale”, sottolinea Lucà, “l?articolo 12 bis fissa la dotazione del Fondo nazionale per il volontariato in 10 milioni di euro”. Infine, nella legge quadro per il volontariato entra la valorizzazione specifica delle funzioni dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 15 bis, lett. e), “in un?ottica di sostegno alla progettazione e non più solo di consulenza”, conclude Lucà. Le attività saranno finanziate dalle fondazioni (articolo 15, comma 1), le cui risorse andranno a costituire uno speciale “fondo di perequazione nazionale” per riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale.


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