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Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ei diritti delle persone handicappateART DAL 17 AL 22: Lavoro e formazione professionale per portatori di handicap
di Redazione
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n.
39, s.o.). — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate
ART DAL 17 AL 22: Lavoro e formazione professionale per portatori di handicap
Art. 17.
Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante
attività specifiche nell’ambito delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell’orientamento emerso dai
piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter
scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per
le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi
finalizzati all’addestramento professionale, ovvero possono essere
realizzati dagli enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845
del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti
autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e
i piani annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del
1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a
favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell’albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo
svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di
lavoro per l’assunzione delle persone handicappate.
Art. 19.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica,
i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la
valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle
professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi
pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per
l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21.
Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
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