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Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ei diritti delle persone handicappate.ART. 23.: Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

di Redazione

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n.
39, s.o.). — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate.
ART. 23.: Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate .
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

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