Legge 10 Febbraio 2000, n. 30 “Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000
Art. 1.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é finalizzato
alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto
dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità
di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princípi sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro
anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell’infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione
di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la
denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di
formazione si realizza secondo le modalità previste dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
quindicesimo anno di età.
4. L’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento
del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni
di cui all’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d’Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l’attuazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico anche
mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma
restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Art. 2.
(Scuola dell’infanzia)
1. La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre alla
educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei
bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni,
promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività,
apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza
delle opportunità educative; nel rispetto dell’orientamento
educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei
bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell’offerta formativa
di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine,
in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di
frequentare la scuola dell’infanzia.
3. La scuola dell’infanzia, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un
lato con il complesso dei servizi all’infanzia, dall’altro con
la scuola di base.
Art. 3.
(Scuola di base)
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é caratterizzata
da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle
esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla
scuola dell’infanzia e dall’altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo;
d) educazione ai princípi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali
atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni
culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a
norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale
deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante
per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo.
Art. 4.
(Scuola secondaria)
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola
nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare,
riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite
nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana
e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione
di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all’accesso all’istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area é ripartita in indirizzi, anche mediante riordino
e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell’indirizzo e l’obbligo di un rigoroso svolgimento del
relativo curricolo, é garantita la possibilità di passare da
un modulo all’altro anche di aree e di indirizzi diversi,
mediante l’attivazione di apposite iniziative didattiche
finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative
formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le
diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali.
Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con
altri istituti, enti e centri di formazione professionale
accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra
il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell’obbligo scolastico di cui
al comma 3 dell’articolo 1, é rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere
realizzati in Italia o all’estero anche con brevi periodi di
inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali
e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli op portuni
collegamenti con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) e con l’università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria,
annuale o modulare, comporta l’acquisizione di un credito formativo
che puó essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un’area o da un indirizzo
di studi all’altro o nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione
professionale comporta l’acquisizione di crediti che possono
essere fatti valere per l’accesso al sistema dell’istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono
l’esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo.
Art. 5.
(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione
degli adulti e formazione continua)
1. L’istruzione e formazione tecnica superiore é disciplinata a
norma dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel
rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 6.
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro
quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione
che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole
parti del programma. Il programma é corredato da una relazione
che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi
individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione
degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali
riduzioni di spesa ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l’altro,
un progetto generale di riqualificazione del personale docente,
finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità
maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali
per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da
consentire l’attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle
singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola
secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio
delle lingue e per l’impiego delle tecnologie didattiche; un piano
per l’adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione
della presente legge. L’operatività di tale programma, ove questo
rilevi oneri aggiuntivi, é subordinata all’approvazione dello
specifico provvedimento legislativo recante l’indicazione dei
mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della
riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel
programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di
periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti
in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma
di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva
attuazione del programma stesso.
5. L’effettiva attuazione della presente legge é verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data
della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita
relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base
delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da
adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli
indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma
di cui al comma 1, nell’ambito delle disposizioni di
legge. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere
e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una
ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie
per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti
di cui all’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di
cui all’articolo 205 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari che disciplinano l’organizzazione dei
settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino
alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto
in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e
delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in
deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali
definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.
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