Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 1978, n.
362). — Legge-quadro in materia di formazione professionale.
Art. 1.
Finalità della formazione professionale.
La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professionale
in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al
fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera
scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori
attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso
l’acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del
lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e
l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il
progresso scientifico e tecnologico.
Art. 2.
Oggetto della formazione professionale.
Omissis.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i
cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati
prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che
si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni
professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi
anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione,
nell’ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L’esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Art. 3.
Poteri e funzioni delle regioni.
Le regioni esercitano, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione,
la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione
professionale in conformità ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione
professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema
scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione
professionale con le prospettive dell’impiego nel quadro degli
obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e
comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni
dell’evoluzione dell’occupazione e delle esigenze dell’evoluzione
dell’occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in
collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso
delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando
le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte
formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani
regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti
degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti
interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività
formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti
locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini
della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica
istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di
formazione professionale l’esercizio dei diritti democratici e
sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di
sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e
comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di
contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle
iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività
regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all’articolo 1 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di
discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l’accesso di
diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di
ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di
frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica
e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del
comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di
assicurarne il completo inserimento nell’attività formativa e
favorirne l’integrazione sociale;
n) prendere gli opportuno accordi con l’autorità scolastica
competente per lo svolgimento coordinato delle attività di
orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni
programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali
delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente
legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 4.
Campi di intervento.
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai
precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con
proprie leggi:
a) la programmazione, l’attuazione e il finanziamento delle
attività di formazione professionale;
b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi
relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della
contrattazione collettiva e della normativa del collocamento;
c) le attività di formazione professionale concernenti settori
caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla
stagionalità del ciclo produttivo o della natura familiare,
associativa o cooperativistica della gestione dell’impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,
nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla
formazione professionale;
e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di
prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni
pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale
scioglimento o riaccorpamento;
g) l’esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per
l’istruzione tecnica, soppressi dall’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola
nell’ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di formazione professionale nella regione, rispettando la
presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla
programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni
con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all’articolo 5.
Art. 5.
Organizzazione delle attività.
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali
di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale.
L’attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è
realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere
interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro
adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano
emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o
di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro
consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature
idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi
anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti
erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro
consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai
numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo
di imposta o tassa.
Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali,
le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle
regioni.
Art. 6.
Strutture degli istituti professionali e degli istituti d’arte –
Personale didattico.
La possibilità delle strutture destinate agli istituti
professionali e alle scuole ed istituti d’arte che non siano
utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria
superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette
strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica
istruzione, la regione stessa e l’ente locale proprietario
dell’immobile.
Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con
la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli
istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione
nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in particolare
dell’attinenza delle materie insegnate con la formazione
professionale.
Art. 7.
Programmazione didattica.
Le regioni, nell’ambito della disciplina del settore prevista
dall’articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della
programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
L’elaborazione e l’aggiornamento dei suddetti indirizzi devono
avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali
omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti
tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui
all’articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell’ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione
didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei
corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione
modulare e l’adozione di sistemi di alternanza tra esperienze
formative ed esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e
l’organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati
alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle
molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si
dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e
dell’esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati
della sperimentazione formativa già applicata.
Art. 8.
Tipologia delle attività.
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano
assolto l’obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di
lavoro;
b) all’acquisizione di specifiche competenze professionali per
coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell’obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di
riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che
abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento
dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti
invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o
più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non
superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti
definito per l’indirizzo professionale e per livello di conoscenze
teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4
cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione
per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o
sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.
L’orario ed il calendario delle attività formative sono determinati
in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati,
con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell’entrata in vigore della riforma sanitaria,
sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione
degli operatori sanitari.
Art. 9.
Personale addetto alla formazione professionale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio
decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
i requisiti necessari per l’ammissione all’insegnamento nelle
attività di formazione professionale.
Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle
funzioni amministrative di cui all’articolo 3, secondo comma, il
personale di ruolo al momento dell’entrata in vigore della presente
legge addetto alle attività di formazione professionale di cui
all’articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi
ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell’osservanza
della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale
stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazione sindacali
maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo
della professionalità attraverso corsi di aggiornamento
tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all’attività delle
istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell’articolo 5,
secondo comma, lettera b), enti terzi per l’attuazione di progetti di
formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda
il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti
economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad
analoghe attività.
Art. 10.
Raccordi con il sistema scolastico.
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le
regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dall’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione
del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo
svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica
nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria
superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per
compiti di consultazione e di programmazione in materia di
orientamento e formazione professionale e per l’attuazione delle
iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell’innovazione metodologico-didattica e della ricerca
educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la
cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le
istituzioni di istruzione secondaria e superiore .
Art. 11.
Rientri scolastici.
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di
accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo
le modalità previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell’obbligo
scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure
atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche
che dovranno essere attuate a cura della competente autorità
scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
Art. 12.
Diritti degli allievi.
La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a
quella dei corsi scolastici ai fini dell’utilizzo delle tariffe
preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto
di carattere previdenziale.
Art. 13.
Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti.
La facoltà di differire il servizio militare di leva e le
agevolazioni previsti per i lavoratori studenti dall’articolo 10
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente
legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all’articolo
precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14.
Attestato di qualifica.
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al
conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano
regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per
l’accertamento dell’idoneità conseguita. Tali prove finali, che
devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 18, primo
comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici,
composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali
dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono
attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento
al lavoro e dell’inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l’ammissione ai
pubblici concorsi.
Art. 15.
Sistema formativo e impresa.
Omissis.
Art. 16.
Formazione per gli apprendisti.
Le regioni, nell’ambito dei programmi e dei piani di cui
all’articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e
dall’articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli
apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività
teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla
legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all’articolo 21 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori
convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all’articolo
22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Art. 17.
Ulteriori competenze della commissione centrale per l’impiego.
La commissione centrale per l’impiego prevista dall’articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì
pareri e formula proposte per l’adempimento delle funzioni proprie
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla
presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l’impiego è
integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica
istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli
operatori degli enti di cui all’articolo 5, secondo comma, lettera
b).
I pareri della commissione centrale per l’impiego sono obbligatori
per le materie di cui all’articolo 18, primo comma, lettere a), e),
f), h), i) ed l) nonché per quelle di cui all’articolo 22, terzo
comma.
Art. 18.
Competenze dello Stato.
Omissis.
Art. 19.
Assistenza tecnica dell’ISFOL.
Nell’esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione
professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
le regioni hanno facoltà di avvalersi dell’assistenza tecnica
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
Omissis.
Omissis.
Art. 20.
Relazione annuale al Ministero del lavoro.
Le regioni e l’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973,
n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle
previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui
sopra alla commissione di cui all’articolo 17.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta
annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di
previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della
formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del
lavoro con particolare riguardo all’occupazione giovanile e
femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in
particolare ai Paesi della Comunità economica europea e tenendo conto
degli indirizzi di politica dell’occupazione e di sostegno del
reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui
all’articolo 17 secondo le norme previste dall’articolo 3-bis,
secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 391, convertito, con
modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale presenta altresì in allegato alla tabella
del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e
dell’Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al
D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
Art. 21.
Liquidazione dell’INAPLI, dell’ENALC e dell’INIASA.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell’Istituto
nazionale per l’addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori
dell’industria (INAPLI), dell’Ente nazionale per l’addestramento dei
lavoratori del commercio (ENALC) e dell’Istituto nazionale per
l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono
assunte dall’ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro,
ai sensi della L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 22.
Finanziamento delle attività formative.
Omissis.
Art. 23.
Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con
l’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, e ordinato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è
soppresso.
L’amministrazione del fondo, entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge, sottopone all’approvazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale e
che cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione,
completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della
soppressione.
I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche,
di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono
trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano
immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante
contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla
vigilanza in materia.
Con decorrenza dall’esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti
i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a
favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Art. 24.
Contributi dei fondi comunitari.
Omissis.
Art. 25.
Istituzione di un Fondo di rotazione.
Omissis.
Art. 26.
Finanziamento integrativo dei progetti speciali.
Omissis.
Art. 27.
Erogazione dei finanziamenti.
A seguito dell’approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei
singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è
stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del
Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli
organismi di cui all’art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l’erogazione, a
favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo
comma dell’articolo 26.
Art. 28.
Abrogazioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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