Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazz. Uff., 30 agosto 1991, n. 203).
— Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.
Art. 1.
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di
affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente.
Art. 2.
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del
progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere
soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui
al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati
presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere
tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1
dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e
91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. é vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se
gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con
le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni
di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le
strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere
in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio
di pronto soccorso.
Art. 3.
Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione
dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali,
nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio
al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei
rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di
vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono
sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le
modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un
programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai
servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile
volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli
enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal
servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento
dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui
all’articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
Competenze dei comuni.
Art. 4.
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono
al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi
per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all’articolo 2.
Art. 5
Sanzioni.
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui
al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1
dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire dieci milioni.
5. L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell’articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della
presente legge previsto dall’articolo 8 .
Art. 6.
Art. 6.
omissis
Art. 7.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del
testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8.
Istituzione del fondo per l’attuazione della legge.
1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il
Ministero della sanità un fondo per l’attuazione della presente
legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991
e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per
la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della
sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo
per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il
1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo
utilizzando l’accantonamento
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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