Non profit

Legge-paracadute per chi compra casa

È l’obiettivo del decreto legislativo 122/05, entrato in vigore lo scorso 21 luglio. Una normativa che sembra poter rispondere ai problemi che negli anni hanno toccato molte famiglie

di Antonietta Nembri

Con la mia fidanzata abbiamo deciso di comperare una casa in costruzione. Tuttavia i nostri parenti ci stanno mettendo in guardia, negli anni scorsi del resto anche noi abbiamo letto dei tanti rischi che si corrono. Però pochi giorni fa ho letto di una nuova legge che mette al riparo dai possibili fallimenti delle imprese o delle coop costruttrici. È proprio così? Luigi L. (email) Quello di cui il nostro lettore ha sentito parlare è il decreto legislativo n. 122/05 (G.U. n. 155 del 6 luglio scorso), il quale si fonda sull?attuazione della delega contenuta nella legge n. 210/04, imperniata sulla salvaguardia del risparmio familiare per l?acquisto dell?abitazione. Il dlgs è entrato in vigore il 21 luglio scorso. L?obiettivo è quello di tutelare maggiormente i diritti patrimoniali di chi compra una casa da costruire (che ovviamente abbia tutti i permessi in regola), o un immobile la cui costruzione non sia ancora ultimata oppure sia in attesa del rilascio del certificato di agibilità. La tutela è poi estesa anche a chi, benché non socio, abbia preso accordi con una cooperativa edilizia per avere assegnata una casa che deve ancora essere costruita e a quanti abbiano stipulato un contratto per il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento sempre su un immobile da costruire. Le disposizioni cardine contenute nel provvedimento sono sostanzialmente due. Il primo ?paracadute? è la fideiussione obbligatoria, rilasciata da una banca, da un?impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell?elenco speciale e sottoscritta dal costruttore o dalla cooperativa. La seconda disposizione è l?istituzione di uno speciale Fondo di solidarietà, al quale si potrà attingere nel caso si siano perdute somme di denaro oppure altri beni a seguito di una situazione di crisi (soprattutto in caso di insolvenza) che ha investito o il costruttore o la cooperativa promettenti. Condizione indispensabile è che le procedure che implicano una situazione di crisi non si siano concluse in un periodo precedente il 31 dicembre 1993, né aperte in data successiva a quella di emanazione del decreto stesso. Insomma, sembrerebbe la cosiddetta manna dal cielo, e apparentemente il metodo per risolvere tutti i problemi. Non bisogna però nascondersi che questa, come molte normative italiane, pur avendo grandi obiettivi rischia di perdersi poi nella realtà della sua attuazione. Da non trascurare, infatti, un piccolo particolare: non è per esempio prevista alcuna sanzione nel caso non venga effettuata la fideiussione. Inoltre nella normativa non si evince una differenziazione, che nella realtà esiste, tra cooperative di abitazione e imprese edili. Nelle cooperative i soci sono chiamati a garantire se stessi. è comunque innegabile che in un sistema come quello italiano, dove negli ultimi decenni non sono mancati eventi eclatanti che hanno portato centinaia di famiglie a perdere i propri risparmi, una normativa di questo genere fosse necessaria. In effetti uno degli ultimi grossi casi nel Lazio è stato la molla che ha accelerato l?approvazione delle norme a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. «Come Federabitazione Lombardia non possiamo che dire che questa legge ci voleva», afferma Alessandro Maggioni, presidente di Confcooperative – Federabitazione Lombardia. «C?era un vuoto da colmare. Piuttosto la riflessione va puntata sul fatto che si è prevalentemente agito sulla spinta dell?emotività dandosi degli obiettivi molto alti, anche se questo strumento dimostra di avere molte lacune. Sarà necessario un periodo di rodaggio e soprattutto una riflessione sulle garanzie per i soci e per le vere cooperative».


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA