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Legge del 27/02/1985 n. 49 ( Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 05/03/1985 )- Legge Marcora

di Redazione

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. art. 23 Titolo: Provvedimenti. (N.D.R. “Con sentenza n. 165 del 25 giugno 1986 la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della L n. 49 del 1985 nella parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione Trentino Alto Adige.”) Testo: in vigore dal 06/03/1985 1 – Gli importi di cui alla lettera a) dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall’art. 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall’articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni. 2 – La ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e’ elevata dal 10 al 12,50 per cento. art. 24 Titolo: Vigenza. Testo: in vigore dal 06/03/1985 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana.


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