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Legge Biagi: in Gazzetta il decreto attuativo. Una mappa del dopo co.co.co.

Sarà operativo dal prossimo 24 ottobre il decreto n. 276 del 10 settembre 2003 (GU n. 235 del 9-10-2003). Scheda delle novità e testo integrale scaricabile

di Benedetta Verrini

Dopo settimane di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della legge Biagi. Definita dal ministro Roberto Maroni una legge importante, ”forse la piu’ importante negli ultimi 30 anni, certamente la piu’ innovativa nei contenuti”, la legge Biagi (Legge del 14 febbraio 2003, n.30), di delega al Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro, è entrata in vigore il 13 marzo scorso. Il decreto 276 del 10 settembre 2003 (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) entrerà invece in vigore a partire dal 24 ottobre. In 86 articoli, contiene tutta la disciplina specifica che guiderà i nuovi contratti di lavoro, con l’obiettivo di “promuovere la qualita’ e la stabilita’ del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori”. Il decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà istituito un apposito albo delle “agenzie per il lavoro”, ai fini dello svolgimento delle attivita’ di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Saranno autorizzate a funzionare come le agenzie per il lavoro, a condizione che svolgano attività senza fini di lucro, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari. Oltre alle scuole, il decreto riconosce tale funzione anche alle “associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita’”. La versione definitiva dell’art.14, relativo all’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, contiene alcuni correttivi migliorativi rispetto alla bozza che era circolata nelle settimane scorse. In particolare, l’inserimento dei disabili nelle cooperative sociali non sembra più essere posto come “percorso esclusivo”. Ecco il testo: ” Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati 1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi’ come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalita’ di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sara’ curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) le modalita’ di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita’ con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivita’ previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche’ l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu’ dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficolta’ di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e’ dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita’ della computabilita’ dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sara’ verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e’ subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68″ Il Titolo V del decreto individua poi le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile, definendo: – il lavoro intermittente che puo’ essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo’ essere altresi’ concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta’ ovvero da lavoratori con piu’ di 45 anni di eta’ che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilita’ e di collocamento. -il lavoro ripartito uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. -il lavoro a tempo parziale per cui si rimanda alla contrattazione collettiva per ridisegnare la figura, tenendo conto di condizioni e modalita’ in relazione alle quali il datore di lavoro puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; condizioni e modalita’ in relazioni alle quali il datore di lavoro puo’ variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; i limiti massimi di variabilita’ in aumento della durata della prestazione lavorativa. -apprendistato realizzabile per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. -contratto di inserimento un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di: soggetti di eta’ compresa tra i diciotto e i ventinove anni; disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; lavoratori con piu’ di cinquanta anni di eta’ che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere una attivita’ lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi eta’ residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile (determinato con apposito decreto), sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Al Capo VII sono poi definite le tipologie contrattuali “a progetto e occasionali”, che assorbiranno i famosi contratti da co.co.co.: Lavoro a progetto e lavoro occasionale La definizione di legge (art.61) dice che: “Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attivita’ lavorativa. Da questa disposizione sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali “i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente”. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; nonche’ i rapporti e le attivita’ di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Sono altresi’ esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa’ e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche’ coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Riguardo alla forma, i contratti a progetto dovranno essere stipulati in forma scritta e contenere: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche’ i tempi e le modalita’ di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto dovrà essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Sono state inoltre definite le “prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti” (art.70), riguardanti attivita’ lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, o in procinto di uscirne, nell’ambito di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell’insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche’ di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita’ o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta’. Per consultare il testo integrale del decreto, scarica l’allegato nella colonna a lato


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