Formazione

Legge Biagi: i disabili meglio in cooperativa?

L'articolo 14 della riforma sul lavoro riapre la discussione sull'integrazione di lavoratori diversamente abili.

di Barbara Favaron

L?articolo 14 della riforma Biagi riapre il dibattito sul ruolo della cooperazione sociale nell?integrazione dei lavoratori disabili, riservando un ruolo in prima linea per le cooperative di tipo B che, istituzionalmente, devono avere almeno il 30% dei soci con disabilità. Secondo quanto dice la normativa, le aziende potrebbero oltrepassare l?impasse della legge 68/99 sul collocamento obbligatorio, stipulando convenzioni temporanee con le cooperative. Si rischia però che i lavoratori disabili siano sempre più relegati nelle cooperative. “Una norma con debolezze, che poco tutela le pari opportunità dei disabili, nel lavoro e nella società”. Non piacciono a Costanza Fanelli, rappresentante dell?Associazione nazionale delle cooperative di servizi e turismo di Legacoop, le novità introdotte dall?articolo 14 del decreto applicativo della riforma Biagi, la legge delega 30/03 sul lavoro. D?ora in poi, infatti, le imprese obbligate all?assunzione di lavoratori disabili secondo i parametri della legge 68/99, potranno semplicemente stipulare convenzioni territoriali temporanee con cooperative sociali di tipo B. La norma sta facendo discutere le associazioni delle persone con disabilità, ma anche il mondo cooperativo. E riapre il dibattito sulla stessa legge 68. “Un meccanismo ?impraticabile? per ora”, denuncia la Fanelli, “che invece dovrebbe partire da una visione della cooperazione sociale come diretta protagonista di politiche innovative, non sostitutiva di importanti soggetti produttivi”. La norma, anticipata dal sottosegretario al Welfare, Grazia Sestini alla Conferenza di Bari sulla disabilità come la soluzione per le aziende in difficoltà nell?ottemperare al collocamento obbligatorio (per impossibilità ad abbattere le barriere architettoniche o per difficoltà nell?offrire al lavoratore il ruolo più adeguato) si potrebbe rivelare un boomerang in grado di relegare, con rapidità, i lavoratori con disabilità nelle cooperative, con contrattini temporanei. E con buona pace dell?integrazione sociale. La discussione che ne è sorta vede in prima linea proprio Legacoop. “Chiediamo”, sottolinea la Fanelli, “la riapertura del confronto, allargato anche alla legge 68, e che venga modificato l?articolo 14”. E aggiunge: “Come avevamo previsto, la relazione sullo stato di attuazione della legge sul collocamento obbligatorio evidenzia la totale non applicazione delle convenzioni con le cooperative sociali previste dall?articolo 12, neppure in Veneto dove è nata”. Ed ecco gli emendamenti di Legacoop: “Nell?articolo 14, riteniamo necessario il riferimento all?articolo 4 della legge 381/91, in modo da definire in maniera univoca il ?lavoratore svantaggiato?. Inoltre, intendiamo eliminare l?asimmetria nella bozza del decreto legislativo, per cui le convenzioni sono stipulate tra organizzazioni datoriali, sindacali e singole cooperative sociali: va rafforzata la capacità negoziale delle cooperative e ne dev?essere favorito il coinvolgimento attivo”. Legacoop richiede, inoltre, che le convenzioni azienda-cooperativa tengano conto dei costi per la formazione e il sostegno dei lavoratori svantaggiati, che l?obbligo di assunzione possa essere sostituito con l?affidamento di commesse alle cooperative sociali e, infine, che vengano risolti i dubbi legati alla coesistenza dell?articolo 12 della legge 68/99 dichiarandone la piena sostituzione con l?articolo 14, in modo da evitare le possibili ambiguità. Il rischio è, infatti, quello di gettare, inesorabilmente, la legge 68 alle ortiche. Conclude la Fanelli: “Non vogliamo fare la ruota di scorta”. Emendamenti di Legacoop all?art.14 La riforma Biagi si trova nel sito www.minwelfare.it Ecco gli emendamenti di Legacoop: – al comma 1: dopo le parole “al fine di favorire l?inserimento dei lavoratori svantaggiati”, inserire le parole “ai sensi dell?art. 4, comma 1, della legge 381/91” – al comma 1: dopo le parole “e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, sostituire le parole “e con le cooperative sociali” con le parole “e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative” – al comma 2, lett. d) aggiungere le parole “e con i costi dell?inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili” – al comma 2, dopo la lett. g), aggiungere la seguente: “g-bis. La durata per la quale la copertura di ciascuna unità della quota d?obbligo può essere assicurata attraverso il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali” – dopo il comma 3, inserire il comma “3-bis. Il presente articolo sostituisce l?art. 12 della legge 68/99”


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