Non profit

Legge 383/00, poche regioni aggiornate

Solo Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana hanno recepito le norme sull'associazionismo.

di Carlo Mazzini

Sono il presidente di una associazione iscritta al Registro regionale Associazionismo – Regione Lombardia in base alla l.r. 28/96. Per vari motivi stiamo valutando l?opportunità di iscriverci al Registro in base alla l. 383/00. Tale Registro è attivo? Per richiedere l?iscrizione è necessario cambiare lo statuto inserendo il riferimento alla l. 383/00?

M.A. (email)

Non creda di avermi posto un quesito tanto facile. Vediamo come stanno le cose. Se fossimo in un Paese in cui a una legge che rimanda a normative di attuazione seguono opportunamente i provvedimenti di attuazione, saremmo un Paese normale. Ma lei ben sa che non abbiamo ancora raggiunto un tale livello di efficienza prussiana, e che ci piace tanto crogiolarci nella nostra ?arte di arrangiarci?, tanto utile in mille occasioni, non in quelle in cui si richiede la certezza delle regole.
Non creda che questo sia un inutile sfogo, anche un po? qualunquista; vi è una connessione diretta con il suo quesito. A oggi, infatti, sulla base delle mie informazioni solo Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana hanno recepito esplicitamente la legge nazionale sull?associazionismo, in tema di registri regionali (art. 7, comma 4, l. 383/00), istituendo gli opportuni Registri.
Ci chiediamo a quali conseguenze porti questa inattività per le associazioni residenti in regioni non ?aggiornate?. Due casi. Il primo è quello che prevede che l?ente faccia parte di un?associazione di promozione sociale iscritta al Registro nazionale (art. 7, comma 1, l. 383/00). In tale eventualità, le agevolazioni previste dalla legge nazionale sono applicabili anche a livello locale.
Diversamente, l?associazione che risulti orfana sia dell?ente di riferimento nazionale sia della legge regionale, non potrà applicare la 383/00, e soprattutto non potrà né stipulare convenzioni né usufruire dei benefici (in primis fiscali) previsti dalla normativa stessa (art. 8, c .4, l. 383/00).
Sarebbe utile rendersi conto come questo status quo ha in sé le potenzialità di bloccare l?integrazione tra pubblico e privato sociale, soprattutto in merito alla realizzabilità delle politiche che si ispirano alla 328/00.

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