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Legge 23 febbraio 1999, n. 44 (in Gazz. Uff., 3 marzo, n. 51). -Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime dellerichieste estorsive e dell’usura.

di Redazione

Legge 23 febbraio 1999, n. 44 (in Gazz. Uff., 3 marzo, n. 51). –
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura.

ASSOCIAZIONI VIETATE

Art. 1.

Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive.

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una
somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno
patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla
presente legge.

Art. 2.

Limitazione temporale e territoriale.

1. L’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi
verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio
1990.

Art. 3.

Elargizione alle vittime di richieste estorsive.

1. L’elargizione è concessa agli esercenti un’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in
conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire
a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per
ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in
conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste
estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o
modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purchè
non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per
il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini
preliminari, l’elargizione è concessa sentito il pubblico ministero
competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. Il procedimento relativo all’elargizione prosegue comunque
nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel
termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero
comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo
alle indagini.

ASSOCIAZIONI VIETATE

Art. 4.

Condizioni dell’elargizione.

1. L’elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle
richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la
presentazione della domanda di cui all’art. 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati
con questo connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale;
c) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non
risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento
di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nè risulti
destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o
decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma,
della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della
riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di
danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano
stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c)
del comma 1 se la vittima fornisce all’autorità giudiziaria un
rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli
autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato
il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell’art. 12 del codice
di procedura penale.

Art. 5.

Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive.

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive,
l’elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni
mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti
la denuncia.

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Art. 6.

Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà.

1. L’elargizione, sussistendo le condizioni di cui all’art. 4, è
concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni
aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti
danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli
a recedere dall’associazione o dall’organizzazione o a cessare
l’attività svolta nell’ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a
tale attività;
b) subiscono quali esercenti un’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente
all’attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla
lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale
determinate dalla perdurante appartenenza all’associazione o
all’organizzazione.

Art. 7.

Elargizione ad altri soggetti.

1. L’elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli
indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti
previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un
danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano
un diritto reale di godimento.
2. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per
l’esercente l’attività.
3. Ai fini della quantificazione dell’elargizione si tiene conto
del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni
personali.

Art. 8.

Elargizione ai superstiti.

1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7
i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa,
nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la
utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o
professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati
nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti
l’evento a carico della persona.
2. Fermo restando l’ordine indicato nel comma 1, nell’ambito delle
categorie previste dalle lettere a), b) e c), l’elargizione è
ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per
la persona deceduta.

Art. 9.

Ammontare dell’elargizione.

1. L’elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del
Fondo previsto dall’art. 18, in misura dell’intero ammontare del
danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più
domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano
proposte nel corso di un triennio, l’importo complessivo
dell’elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000
milioni.
2. L’elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
disporre, per l’elargizione, l’esenzione dal pagamento dell’imposta
regionale sulle attività produttive.

Art. 10.

Criteri di liquidazione.

1. L’ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la
perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall’art.
7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,
ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato
guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze,
tenendo conto anche della riduzione del valore dell’avviamento
commerciale.

Art. 11.

Limiti all’elargizione nel caso di lesioni personali o di morte.

1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,
l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede l’ammontare
degli emolumenti ricevuti dall’interessato, per lo stesso evento
lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 12.

Copertura assicurativa.

1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di
assicurazione, l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede
la somma liquidata o che può essere liquidata dall’assicuratore.

Art. 13.

Modalità e termini per la domanda.

1. L’elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero, con il
consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine
professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti
di cui all’art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale
rappresentante e con il consenso dell’interessato, da associazioni od
organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto
ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto
del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i
requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le
modalità per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi
giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui
l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono
emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a
delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la
domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine
di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste
estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta
oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in
cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di
ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto
motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza
dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento
lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a
decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico
ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato
dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è
omessa la menzione delle generalità del denunciante nella
documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli
articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura
penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce
il procedimento.

Art. 14.

Concessione dell’elargizione.

1. La concessione dell’elargizione è disposta con decreto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all’art. 19. La
deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato
il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli
presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e
dell’ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato,
salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20
ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l’art. 10-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il
Ministro dell’interno può promuovere, con richiesta motivata, il
riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

Art. 15.

Corresponsione e destinazione dell’elargizione.

1. L’elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può
essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto
dalla produzione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione
comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad
attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i
dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica
soluzione o dell’ultimo rateo.

Art. 16.

Revoca dell’elargizione.

1. Salvo quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, la concessione dell’elargizione è revocata:
a) se l’interessato non fornisce la prova relativa alla
destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione
medesima;
c) se la condizione prevista dall’art. 4, comma 1, lettera a),
non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati
all’art. 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e
c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 15.

Art. 17.

Provvisionale.

1. Prima della definizione del procedimento per la concessione
dell’elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione,
in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per
cento dell’ammontare complessivo dell’elargizione, con le modalità
previste dal regolamento di cui all’art. 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui
all’art. 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è
verificato l’evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai
presupposti e alle condizioni dell’elargizione. L’esito dell’istanza
deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
all’interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l’accertamento dei
presupposti e delle condizioni dell’elargizione, il prefetto e il
Comitato di cui all’art. 19 possono ottenere dall’autorità
giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro
contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno.
L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite
ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d’ufficio e
sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima
riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il
pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla
concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il
pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero
nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione
del parere osta il segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e
16.

Art. 18.

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

1. é istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è
alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi
ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità
individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi,
iscritto nello stato di previsione dell’entrata, unità previsionale
di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998
e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell’importo, per ciascun anno, delle
somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575 e successive modificazioni, nonchè una quota pari ad un terzo
dell’importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a
norma dell’art. 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965,
relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall’art. 6, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere
rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le norme regolamentari necessarie per l’attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).

Art. 19.

Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

1. Presso il Ministero dell’interno e istituito il Comitato di
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Il Comitato
è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza
nell’attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura
e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la
rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni
nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte nell’elenco di cui
all’art. 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro
dell’interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni,
su indicazione delle associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in
carica per quattro anni e l’incarico non è rinnovabile per più di una
volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti
al Comitato istituito dall’art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172 e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall’art. 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive, istituito dall’art. 18 della
presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura,
istituito dall’art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero
dell’interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e
i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati
e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei
Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli
ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel CNEL, nonchè con le associazioni o con le
organizzazioni indicate nell’art. 13, comma 2 anche presso i relativi
uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle
procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell’art. 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su
deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo.
Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 14 della
suddetta legge n. 108 del 1996.

Art. 20.

Sospensione di termini.

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e
8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data
dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il
pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni
altro atto avente efficaciaesecutiva, sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e
8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data
dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle
rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1,
i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un
anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini
relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese
le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o
comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per
l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli
effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e
della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle
norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo
senza interesse di cui all’art. 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, nonchè a coloro che abbiano richiesto l’elargizione
prevista dall’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha
effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per
territorio, sentito il presidente del tribunale.

Art. 21.

Regolamento di attuazione.

1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme
per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla
concessione dell’elargizione a favore delle vittime dell’estorsione e
alla concessione del mutuo senza interesse di cui all’art. 14, comma
2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè unificare i Fondi di cui
all’art. 19, comma 4, della presente legge;
b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto
concessorio tra il Ministero dell’interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a),
con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al
prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle
procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri
idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati,
in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da un’associazione nazionale di
categoria;
d) individuare, nell’ambito del Ministero dell’interno, gli
uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la
CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di
supporto al Comitato di cui all’art. 19;
e) individuare, nei casi in cui l’elargizione a carico del Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo
di solidarietà per le vittime dell’usura sia stata richiesta per il
ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative
modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste
a carico del Fondo di cui all’art. 18, per garantire l’effettiva
fruizione dei benefici da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di
trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 22.

Modifica all’art. 14 della legge n. 108 del 1996.

1. All’art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
aggiunte, in fine, le parole: >.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’esenzione prevista dall’art.
14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui
all’art. 18 della presente legge.

Art. 23.

Modifica all’art. 6 della legge n. 302 del 1990.

1. Il comma 1 dell’art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è
sostituito dal seguente:
<1. nei="" casi="" previsti="" dalla="" presente="" legge,="" gli="" interessati="" devono="" presentare="" domanda="" non="" oltre="" tre="" mesi="" dal="" passaggio="" in="" giudicato="" della="" sentenza="">>.

Art. 24.

Disposizioni transitorie.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, le disposizioni della
presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi
verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se,
a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall’art. 13, commi 3 e
4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro
duecentoquaranta giorni dalla data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata
domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il
Comitato di cui all’art. 19 invita l’interessato a fornire le
integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una
decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il
medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all’art. 19
invita l’interessato a fornire le integrazioni eventualmente
necessarie.

Art. 25.

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all’art. 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e
successive modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.
2. Al comma 31 dell’art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: > sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’art. 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere
applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed
al comma 2 del presente articolo.

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