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Legge 106: dubbi e polemiche sul “deposito legale” dei siti Internet

L'obiettivo del provvedimento é quello di creare un archivio della cultura e vita sociale italiana.

di Benedetta Verrini

Suscita già polemiche la legge 106 del 2004 che impone il deposito obbligatorio, o ?deposito legale?, dei documenti destinati all?uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l?ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso, è stata proposta da Giuliano Urbani, ministro per i Beni e le attività culturali, e approvata in sordina dalla commissione Cultura del Senato in sede deliberante. L?obiettivo del provvedimento è creare un archivio della cultura e della vita sociale italiana: tutti i documenti diffusi tramite rete informatica andranno depositati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze o alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, pena una sanzione fino a 1.500 euro. La questione Internet, per ora, rimane ambigua. Infatti all?articolo 4, che elenca le “categorie di documenti destinati al deposito legale”, oltre a i libri, alle pubblicazioni periodiche, ai film e a molti altri generi di documenti, si fa esplicito riferimento a “documenti diffusi tramite rete informatica”. Un passaggio che si presta ad amplissime interpretazioni e su cui si addensano i primi grandi interrogativi. L?Unione consumatori ha già rilevato che “le due biblioteche centrali non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e tutto si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso”. Tra tanti interrogativi, l?ultima parola potrà arrivare, forse, da un regolamento attuativo che dovrebbe stabilire i criteri e le modalità di deposito dei documenti e che dovrebbe uscire entro sei mesi, quindi entro il 15 ottobre 2004.


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