La garanzia legale si applica a tutti i contratti di vendita di beni di consumo, conclusi sia verbalmente che per iscritto, tra consumatori e venditori/commercianti. La legge estende la tutela anche a tutti i contratti equiparati, finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre: i contratti di permuta (es. scambio di prodotti); i contratti di somministrazione (es. fornitura settimanale di bottiglie d’acqua); i contratti di appalto (es. un mobile fatto su misura per la propria abitazione); i contratti d’opera (es. un vestito fatto da un sarto).
Restano pertanto esclusi quei contratti in cui non avviene il trasferimento della proprietà (es. locazione) o in cui non vi sia pagamento di un corrispettivo (es. comodato, donazione). L’applicazione è esclusa anche per i contratti di leasing finanziario, per la difficoltà di identificare il venditore. I beni oggetto della garanzia legale sono tutti i beni mobili, anche quelli da assemblare. Restano invece esclusi i beni immobili e:
– i beni oggetto di vendita forzata o di vendita da parte delle Autorità giudiziarie;- l’acqua, il gas e l’energia elettrica, salvo quelli consegnati, ad esempio, in bottiglie o bombole;
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