Leggi

Le regole da seguire per donare ‘cose’

Le donazioni alle onlus non di denaro, ma di beni materiali (cibo, farmaci, computer...) sono regolate da due leggi. Ne esaminiamo le contraddizioni, di Gianpaolo Concari

di Redazione

Donare dei beni materiali a una onlus può apparire una questione semplice e immediata, forse ancora di più rispetto alle donazioni in denaro per le quali viene richiesta la tracciabilità dell?operazione. In realtà così non è: le norme fiscali sul tema possono infatti causare qualche ?mal di testa? al donatore. Qui vedremo alcune incongruenze tra le norme contenute nell?art. 13 dlgs 460/97 e quelle dell?art. 14 dl 35/2005 (la cosiddetta +Dai -Versi).

Nel dlgs 460/97 (a cui si collega il dpr 441/97 relativo alle presunzioni di cessione) distinguiamo: 1) le cessioni gratuite di prodotti alimentari e/o farmaceutici da ritirare dal circuito commerciale perché prossimi alla scadenza (operazioni considerate uguali alla ?distruzione dei beni?), che non hanno alcun limite di deducibilità; 2) le cessioni gratuite di altri beni (valutati al ?costo specifico?) per un valore non superiore a 1.032,91 euro. In questo ambito le donazioni di beni sono riservate alle imprese, mentre i privati possono donare solo in denaro. Nella +Dai -Versi, invece, le donazioni di beni sono consentite anche ai privati. Combinando le disposizioni del dlgs 460/97 e del dpr 441/1997, l?impresa deve: 1) dare preventiva comunicazione (almeno cinque giorni prima) a mezzo raccomandata A.R. all?Agenzia delle Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, indicando data, ora, luogo di inizio del trasporto e destinazione finale, nonché l?ammontare dei beni ceduti, calcolato in base al costo di acquisto. Tale comunicazione si può omettere se il valore complessivo dell?operazione è inferiore a 5.164,57 euro; 2) emettere un documento di trasporto; 3) annotare nei propri registri Iva o in prospetti appositi la qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.La onlus, da parte sua, deve emettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (che il donatore deve conservare) in cui attesta che la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti corrisponde ai dati contenuti nel documento di trasporto, nonché l?impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

Nella +Dai -Versi l?impostazione è molto più easy. Secondo quanto riportato nella circolare dell?Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19 agosto 2005, nella +Dai -Versi basta che il donatore abbia cura di acquisire la prova dell?avvenuta donazione e della congruità del valore, per la quale è sufficiente una semplice ricevuta da parte dell?ente che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l?indicazione dei relativi valori. Nel dlgs 460/97 (e nel dpr 441/97) al contrario si stabiliscono regole più pressanti a cui attenersi per donazioni di importi assai contenuti (se riferiti ai limiti di deducibilità). La vera incongruenza è data dalla differente valutazione usata nei due casi: costo specifico nel dlgs 460/97 e valore normale nella +Dai -Versi: due criteri di valutazione agli antipodi tra loro. Secondo chi scrive, è consigliabile attivare la procedura prevista dal dpr 441/1997 e attenersi ai limiti previsti dalla +Dai -Versi.

Se per la onlus non vi sono problemi fiscali per l?accettazione dei beni, qualche grattacapo lo può avere il donatore, se impresa o lavoratore autonomo. Di questo tratteremo nel prossimo numero.

Quale valore della merce?

La +Dai -Versi ha semplificato le norme da seguire per donare beni materiali. Secondo la 35/05, infatti, basta che il donatore acquisca la prova dell?avvenuta donazione e della congruità del valore, per cui basta una semplice ricevuta da parte dell?ente che accetta i beni. La legge 460/97 stabilisce regole più stringenti. L?incongruenza tra le due è data dalla valutazione dei costi dei beni: costo specifico per la 460, valore normale per la +Dai -Versi: il nostro esperto consiglia di attenersi, per determinare il valore, alla seconda.

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è  grazie a chi decide di sostenerci.