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Le offerte sono deducibili se si versano in contanti
Detrazione, nei limiti del 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire a favore delle Onlus
Gradiremmo sapere se le ricevute fiscali rilasciate ai donatori che effettuano versamenti in contanti, sono valide ai fini della deducibilità-detraibilità fiscale delle offerte oppure sono ammesse solo le ricevute da c/c postale e da banca.
Associazione Alìto, (An)
Risponde Salvatore Pettinato
L?articolo 13-bis, comma 1, lett. i-bis) del Tuir consente la detrazione, nei limiti del 19 per cento, delle ?erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire? a favore delle Onlus.
È, tuttavia, necessario fare presente che tale detrazione è consentita a condizione che il versamento avvenga mediante strumenti finanziari idonei a consentire all?Amministrazione finanziaria la verfica delle effettive movimentazioni (e della corrispondente correttezza delle detrazioni operate).
Il legislatore, pertanto, ha predisposto un elenco di sistemi di pagamento mediante i quali è possibile effettuare il predetto versamento; si tratta di: 1) banca; 2) ufficio postale; 3) carte di debito; 4) carte di credito; 5) carte prepagate; 6) assegni bancari; 7) assegni circolari. A tali conclusioni si perviene grazie al combinato disposto degli artt. 13-bis, comma 1, lett. i-bis) del Tuir e dell?art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997. Emerge pertanto con chiarezza che i versamenti effettuati tramite banca e ufficio postale, purché supportate da idonea documentazione, sono perfettamente detraibili da parte del soggetto che li effettua. L?art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis) prevede, pertanto, che la detrazione potrà essere operata anche adottando ?ulteriori modalità (…) che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze?. Per quanto ci consta, tutttavia, il Ministero, stante il carattere facoltativo emergente dalla norma, non ha finora provveduto ad emanare tali decreti. L?attuale ?status? normativo, pertanto, ci induce a ritenere che l?elencazione dei sistemi di pagamento prodotta dal legislatore ha carattere strettamente tassativo e, di conseguenza, non consente la detrazione per qualsiasi altra forma di versamento differente da quelle in precedenza elencate. Le mere erogazioni in contanti, anche se comprovate da ricevuta fiscale, quindi, non possono ususfruire della detrazione in esame.
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