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Le nuove regole per i dilettanti
Sia la società che l'associazione potranno emettere fatture dopo aver richiesto la partita Iva.
Io e un amico facciamo delle gare di motociclismo a livello nazionale e volevamo costituire una società sportiva che si occupi appunto di questo settore. Sapete dirci se così è possibile fare fatture di pubblicità o sponsorizzazione alle ditte? Quali sono i pro e i contro della società? Si riesce a scaricare tutto quello che si fattura? Soprattutto cosa serve per crearne una? A chi mi devo rivolgere?
Luca P. (email)
Nel campo dello sport dilettantistico, la Finanziaria 2004 ha disciplinato le associazioni (riconosciute o non riconosciute), introducendo anche le società di capitali senza scopo di lucro (articolo 90 comma 1).
In tutti gli statuti e atti costitutivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere inseriti i principi informatori di cui al punto 18 dell?articolo 20 e cioè:
o assenza di fini di lucro
o rispetto del principio di democrazia interna
o organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l?attività didattica per l?avvio, l?aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive medesime
o disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell?ambito della medesima disciplina
o gratuità degli incarichi degli amministratori
o devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
o obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell?ente di promozione sportiva cui la società o l?associazione intende affiliarsi.
Alcuni di questi principi sono già contenuti nel nuovo articolo 148 (ex art. 111) del Tuir. Gli altri dovranno essere recepiti dopo l?emanazione di un apposito regolamento. Si precisa che, alla data attuale, questi regolamenti applicativi non sono ancora stati emanati, perché impugnati da alcune Regioni, le quali contestano allo Stato potere legislativo in materia.
Come spiegato prima, anche la società di capitali non deve avere scopo di lucro, non deve cioè ripartire tra i soci gli eventuali utili e in caso di scioglimento dell?ente, l?eventuale residuo attivo andrà distribuito secondo l?emanando regolamento (si suppone devoluto ad altri enti che hanno le medesime finalità).
Le associazioni non hanno obbligo di porre in uso libri sociali (alcuni sono tuttavia consigliabili) e, in caso di svolgimento di attività commerciale con ricavi non superiori a 250mila euro, per la determinazione del reddito e dell?Iva possono adottare il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 (il solo registro Iva dei contribuenti minori). Anche la società di capitali senza scopo di lucro potrà beneficiare della legge 398/1991, ma dovrà sempre rispettare tutte le altre disposizioni del Codice civile (libri sociali, bilanci e quant?altro sia previsto). In pratica non potrà quindi limitarsi al solo registro Iva dei contribuenti minori!
Sia la società che l?associazione potranno emettere fatture per sponsorizzazione o per pubblicità, dopo aver richiesto l?attribuzione della partita Iva. Ricordo altresì che se si è adottata la contabilità ordinaria o semplificata, dai ricavi commerciali potranno essere dedotti solo i costi inerenti a tali ricavi. I costi promiscui, cioè quelli utilizzati sia per l?attività istituzionale sia per quella commerciale, andranno dedotti proporzionalmente.
Se dal punto di vista degli adempimenti civilistici e contabili l?associazione è quindi notevolmente avvantaggiata, dal punto di vista della responsabilità personale degli amministratori, è consigliabile adottare la forma di società. Nel caso di un?associazione non riconosciuta, infatti, rispondono in proprio coloro che hanno agito per essa, mentre nella società, risponde la stessa con il proprio patrimonio.
Info:
LaFinanziaria 2004 disciplina, nel campo dello sport dilettantistico, le associazioni, introducendo (con l?art. 90 c. 1) anche le società di capitali senza scopo di lucro. Per la stesura degli statuti occorre conformarsi ai principi ricavabili dal punto 18 dell?art. 20 e dall?art 148 (ex 111) del Tuir. Ancora da emanare il regolamento.
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