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Le nuove regole nell’Unione a 25

Costituzione UE: una scheda per capire cosa prevede la Costituzione firmata oggi a Roma per quanto concerne funzioni, ruoli e regole delle istituzioni dell'Unione

di Paul Ricard

Il Trattato costituzionale dell’Unione europea, firmato oggi a Roma, e che sostituisce l’insieme dei Trattati esistenti con un Testo unico, e’ strutturato in quattro parti. Ecco in sintesi cosa prevede la Costituzione Ue per quanto concerne funzioni, ruoli e regole delle istituzioni dell’Unione. IL PARLAMENTO EUROPEO E’ l’istituzione nella quale sono rappresentati cittadini degli Stati membri. Insieme al Consiglio dei ministri esercita le funzioni legislative e di bilancio. Su proposta del Consiglio europeo, elegge il presidente della Commissione e ratifica la nomina del ministro degli esteri e dei commissari. Con la Costituzione vede aumentati i suoi poteri di codecisione ed ha l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione. E’ composto da un massimo di 750 membri (dopo il 2009). Gli Stati, in base alla popolazione, avranno un minimo di sei deputati ed un massimo di 96. IL CONSIGLIO EUROPEO L’organismo viene ora istituzionalizzato. E’ composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, dal suo Presidente (nuova figura prevista dalla Costituzione) e da quello della Commissione. Il Ministro degli Esteri partecipa ai lavori. Ha l’incarico di dare all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definire orientamenti e priorita’ politiche generali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO Novita’ introdotta dalla Costituzione: presiede i lavori del Consiglio europeo, ne assicura preparazione e continuita’. Ha la rappresentanza esterna dell’Unione ”senza pregiudizio delle responsabilita’ del Ministro degli Esteri”. E’ eletto dal Consiglio europeo per un mandato di 30 mesi, rinnovabile una volta. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E’ l’istituzione nella quale sono rappresentati i Governi degli Stati membri. Insieme all’Europarlamento svolge funzioni legislative e di bilancio. E’ composto da un rappresentante di ogni Stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Ad eccezione di quello Esteri che sara’ presieduto dal Ministro degli Esteri dell’Ue, la presidenza di ogni Consiglio viene fatta a rotazione ugualitaria da un gruppo di tre Paesi per diciotto mesi. LA COMMISSIONE EUROPEA Rappresenta e promuove l’interesse generale europeo di tutti gli Stati membri e prende le iniziative appropriate a tale fine. Verifica il rispetto della Costituzione e l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia. Propone ogni atto legislativo, salvo quelli per cui la Costituzione dispone altrimenti, e li presenta al Parlamento e al Consiglio per la successiva adozione. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione tranne in politica estera e difesa comune. Inoltre cura l’esecuzione del bilancio e gestisce i programmi comunitari. Attualmente e’ composta da un commissario per ogni Stato membro. Successivamente (forse dal 2014) i suoi componenti saranno ridotti ai due terzi degli Stati membri, salvo diversa decisione presa all’unanimita’ dal Consiglio europeo. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Definisce gli orientamenti nel quadro in cui la Commissione esercita la sua missione, sceglie i commissari, puo’ nominare dei vicepresidenti della Commissione. E’ eletto dall’Europarlamento su proposta del Consiglio europeo. IL MINISTRO DEGLI ESTERI E’ una delle principali innovazioni della Costituzione. Contribuisce all’elaborazione di una politica estera, di sicurezza e difesa comune. E garantisce maggiore coerenza dell’azione esterna dell’Unione sia a livello politico che economico. Presiede il Consiglio affari esteri. E’ vicepresidente della Commissione. Viene eletto dal Consiglio europeo d’accordo con il presidente della Commissione e con ratifica dell’Europarlamento. LA CORTE DI GIUSTIZIA Assicura il rispetto del diritto dell’Unione, l’interpretazione e l’applicazione della Costituzione. E’ competente per le controversie fra gli Stati membri, fra l’Unione e gli Stati membri, fra le istituzioni, fra i cittadini e l’Unione. E’ formata da un giudice per ogni Stato. LA BANCA CENTRALE EUROPEA Dal 1Þ gennaio 1999 ha il compito di attuare la politica monetaria europea. I suoi organi decisionali – Consiglio direttivo e Comitato esecutivo) – dirigono il Sistema europeo di banche centrali. Obiettivo principale della Bce e’ il mantenimento della stabilita’ dei prezzi. LE PROCEDURE LEGISLATIVE La Costituzione provvede ad una drastica riduzione. Erano oltre venti sono state limitate ad un terzo. LA MAGGIORANZA QUALIFICATA A partire dal 2009 sara’ basata sul 55% degli Stati membri, con un minimo transitorio di 15 che rappresentino almeno il 65% della popolazione complessiva. Quando le decisioni riguardano provvedimenti che non sono proposti dalla Commissione o dal Ministro degli Esteri, per la maggioranza occorre il 72% degli Stati, pari ad almeno il 65% della popolazione. Resta il diritto di veto in tema di fiscalita’ e ci sono formule di maggioranza diverse per la cooperazione giudiziaria, la politica sociale e quella estera. Sono facilitate, in alcuni settori, le cooperazioni rafforzate. LA GOVERNANCE ECONOMICA La Costituzione attribuisce piu’ poteri alla Commissione nella sorveglianza dei conti pubblici nella sola fase di verifica di deficit eccessivo, ma non in quella sulle misure per ridurlo. Ai Paesi dell’eurozona e’ attribuito il potere di valutare l’ingresso di nuovi membri in Eurolandia. IL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE Se un milione di cittadini europei, suddivisi su un numero di Paesi, lo richiede la Commissione sara’ invitata ad adottare un’ iniziativa legislativa.


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