Non profit
Le norme Ue per gare trasparenti
Per conoscere l'esito di un appalto non bisogna informarsi direttamente all'albo pretorio esposto dall'amministrazione.
Sono il presidente di una cooperativa sociale che ha partecipato a una gara di appalto indetta da una pubblica amministrazione. Quando abbiamo chiesto a chi ha indetto la gara se potevamo essere informati direttamente dell?esito della stessa, ci è stato risposto di no. Per conoscere l?esito della gara d?appalto ci è stato detto che avremmo dovuto informarci direttamente all?albo pretorio esposto dall?amministrazione. Ma è proprio vero che è così?
Alfonso D. (email)
Assolutamente no. Non è vero quanto vi è stato detto, anche alla luce della circolare n. 2107 del 10 marzo 2003 emanata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha evidenziato l?applicazione della direttiva europea 89/665/Cee.
Tale circolare prevede che gli Stati europei debbano prevedere la messa in campo di mezzi di ricorsi efficaci e rapidi tali da consentire a chi ha partecipato a una gara di appalto di ricorrere contro un provvedimento di aggiudicazione.
Il legislatore italiano, all?articolo 14 comma 3 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002, ha previsto espressamente che il soggetto aggiudicatore della gara di appalto (in questo caso una pubblica amministrazione) deve comunicarne l?esito ai controinteressati almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà essere firmato il contratto.
Tale disposizione trova la sua giustificazione nel fatto che la Corte di giustizia della Comunità europea ha spesso sottolineato che chi ha partecipato a una gara di appalto per poter presentare ricorso in tempo utile, quando la violazione può essere sanata, deve essere messo a conoscenza della decisione relativa all?aggiudicazione in tempo utile. E questo significa che l?informazione deve essere comunicata agli interessati prima che si proceda alla stipula del contratto con il vincitore della gara.
Questa linea di condotta è stata anche rimarcata in diverse decisioni comunitarie: sia dall?articolo 7 paragrafo 2 della Direttiva 93/36/Cee, oltre che dall?articolo 8 paragrafo 2 della Direttiva 93/37/Cee e dall?articolo 12 paragrafo 2 della Direttiva 92/50/Cee. Tali disposizioni, pur non chiarendo quando le pubbliche amministrazioni devono fornire l?informazione sull?esito dell?appalto, sottolineano l?obbligo di effettuarle in maniera rapida.
Inoltre, chi intende presentare ricorso in relazione a una gara di appalto deve effettuarlo, così come previsto dall?articolo 21 della legge 1034 del 6 dicembre 1971, entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui è notificato il provvedimento relativo all?esito della gara di appalto stessa.
La circolare 2107/2003 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sua parte finale, evidenziando il contrasto normativo esistente tra la normativa europea e quella comunitaria, ha invitato le amministrazioni pubbliche al pieno rispetto delle comunicazioni a tutti i partecipanti alle gare di appalto.
Pertanto, alla luce di quanto appena chiarito è semplice rendersi conto che, diversamente da quanto vi è stato comunicato, spetta alla pubblica amministrazione dover comunicare ai partecipanti, e quindi anche alla vostra cooperativa, l?esito della gara prima di sottoscrivere il contratto di appalto con l?impresa vincitrice.
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