Non profit

Le fondazioni universitarie italiane diverse da quelle statunitensi

Tra i soggetti beneficiari di deduzioni integralmente deducibili ai sensi dell’art. 14 del dl 35/05, sono previste le fondazioni universitarie. Ma di che si tratta?

di Antonio Cuonzo

Tra i soggetti beneficiari di deduzioni integralmente deducibili ai sensi dell?art. 14 del dl 35/05, sono previste le fondazioni universitarie. Ma di che si tratta? Sono sostanzialmente quelle che esistono negli Usa e che fanno da regia alle attività delle università? La disposizione che regola le fondazioni universitarie è l?art. 59, comma 3 della legge 388/2000 e le prevede, in via strumentale, come possibile alternativa alle concentrazioni tra più università finalizzate alla realizzazione di attività o servizi di natura strumentale all?attività scientifica. Ritengo che l?assimilazione da lei compiuta con le università statunitensi renda molto efficacemente l?idea ma, ovviamente, c?è una caratterizzazione del fenomeno tutta italiana. Per quanto riguarda l?effettiva regolamentazione del fenomeno giuridico, è bene rilevare come, per espressa disposizione dello stesso comma 3 dell?art. 59 sopra citato, è stato emanato un regolamento che prevede i dettagli operativi e sostanziali di queste fondazioni (dpr 254/2001). Da ultimo, è bene sottolineare come le fondazioni universitarie si caratterizzino come vere e proprie fondazioni cosiddette ?di partecipazione? alle quali possono appunto partecipare soggetti sia pubblici che privati, oltre ovviamente alle altre università.


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