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Le famiglie adottive possono dedurre solo le spese certificate dagli enti
La deduzione deve essere operata con applicazione "di cassa".
Mia moglie e io abbiamo adottato, da circa un mese, un bambino brasiliano. So che è possibile chiedere sgravi fiscali per tutti i costi sostenuti durante la pratica di adozione che, tra il viaggio e tante altre spese, ci è costata una bella cifra. Come dobbiamo muoverci? È vero che la documentazione deve essere presentata all?ente autorizzato?
Mario F. (email)
Le spese sostenute per l?espletamento delle pratiche di adozione internazionale sono in effetti deducibili, nella misura del 50%, dal reddito complessivo. Per usufruire della deduzione (che vale anche quando la procedura adottiva non è andata in porto) è però necessario che tali spese siano certificate, nell?ammontare complessivo, dagli enti autorizzati. Agli effetti fiscali, deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all?adozione: è da questo momento che la famiglia avrà diritto a usufruire della deduzione, fino al momento dell?acquisizione dello status di genitore adottivo, che si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente Tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall?autorità straniera.
La deduzione deve essere operata con applicazione del principio ?di cassa?, cioè in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute: l?ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.
Ma c?è di più: esso dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall?ente autorizzato (non si potrà in ogni caso, procedere alla deduzione delle spese non certificate).
Pertanto, per consentire al proprio ente di certificare tutte le spese connesse alla procedura, la famiglia dovrà consegnargli, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche un?apposita autocertificazione in cui si attesti che le spese, per le quali si chiede la deduzione sono «riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983», cioè l?adozione internazionale. Restano escluse dall?agevolazione le relazioni e gli incontri post-adottivi.
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