Non profit
Le Entrate colpiscono ancora: Iva da pagare per gli enti autorizzati
La Direzione provinciale di Pesaro stabilisce che le adozioni internazionali sono svolte nell'esclusivo interesse delle coppie e non dei bambini, quindi gli enti autorizzati sono dovuti al pagamento di Iva, Irap e Ires. Subito partita un'interrogazione parlamentare
Le adozioni internazionali non sono uno strumento a favore dei bambini che trovano una famiglia, ma dei genitori senza figli che così colmano il loro vuoto. Ergo, non beneficiano soggetti svantaggiati e di conseguenza dal punto di vista fiscale non sono esenti da Iva, Ires e Irap. E' questa la bella pensata – potremmo dire, se non fosse una decisione – della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro, che nei giorni scorsi ha stabilito che un ente autorizzato debba pagare le imposte da cui fino a ieri era esente proprio perchè “le adozioni internazionali sono finalizzate all’esclusivo interesse delle famiglie richiedenti e non dei minori adottati”.
Il caso è sollevato da AiBi, che giustamente sottolinea come questa decisione sia in contrasto con le linee della Commissione per le adozioni internazionali, con la Convenzione dell’Aja, nonché con la stessa circolare dell’Agenzia delle entrate 2004 e comunque con l’intera normativa nazionale vigente sulle prestazioni socio-sanitarie. Proprio per questo, il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Cecconi ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell’Economia con cui chiede se il Governo intenda assumere iniziative per fornire indicazioni ulteriori per una corretta interpretazione della normativa fiscale inerente alle associazioni per le adozioni internazionali.
Nella sua interrogazione (consultabile per intero qui) l'onorevole Cecconi richiama che «il servizio di adozioni internazionali, reso da una associazione accreditata nei confronti dei minori, costituisce prestazione che beneficia del regime di esenzione IVA a norma dell’articolo 10, comma 1, n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», e anche in base a quanto stabilito dalla «circolare 43/2004 dell’Agenzia delle entrate nonché al parere dell’Avvocatura generale dello Stato n. Cs. 29067/04 Sez. 1, del 30 luglio 2004». Non bastasse, continua il testo, «l’esenzione dall’IVA è prevista anche per le prestazioni «accessorie» alla procedura di adozione comprendendo quindi anche le prestazioni di trasporto, vitto e alloggio, finalizzati all’adozione del minore, purché strettamente connesse al percorso adottivo».
Non si vede dunque il perchè all'ente autorizzato di cui si tratta, la AAA Associazione Adozioni Alfabeto, con sede a Pesaro, si richieda il pagamento di imposte non dovute, e un procedimento aperto nel 2011 dall'Agenzia delle Entrate miri «ad imputare alla Associazione Adozioni Alfabeto gli omessi adempimenti dichiarativi fiscali e l’inevaso pagamento delle imposte Iva-Irap-Ires su tutte le procedure di adozioni espletate». Insomma, dopo il caso delle ong che non si potrebbero più chiamare onlus sollevato dalla Direzione provinciale di Milano, pare che le Entrate siano incappate in un altro scivolone. Si attende ora la risposta del governo e, possibilmente, la dovuta rettifica dell'ufficio pesarese.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.