Non profit
le donazioni all’esterobsono tutte deducibili?
Fisco L'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue dice sì, ma...
di Paola Mattei
Secondo l’Avvocato generale della Corte di giustizia europea, la non deducibilità delle donazioni effettuate fuori dai confini di ciascun Stato viola il principio della libera circolazione dei capitali, quindi deve essere corretta. C’è un problema: l’opinione dell’Avvocato generale, pur riguardando una causa posta all’attenzione della Corte di giustizia, precede la sentenza vera e propria e non vincola la Corte, pur potendola influenzare. Comunque, questo parere dell’Avvocato è clamoroso e per questo lo proponiamo ai lettori. T utto ha avuto origine dall’interpello di un contribuente tedesco, che ha casa e passa le vacanze a Lagoa, in Portogallo. Qui aveva donato a un centro per l’infanzia alcuni beni materiali, quali biancheria da letto e da bagno, nonché deambulatori e automobiline per bambini, per un valore complessivo di oltre 18mila euro. Nella dichiarazione dei redditi per il 2003 aveva quindi chiesto di poter considerare la somma come spesa straordinaria deducibile. Niente da fare: prima il Finanzamt (l’Ufficio delle imposte tedesco) gli rifiuta la deduzione richiesta, osservando che l’ente portoghese beneficiario non ha sede nel territorio della Germania, bocciandogli anche un successivo ricorso; poi la sua domanda è respinta anche dal Finanzgericht Münster, il ministero delle Finanze. Infine, il ricorrente propone un ricorso per revisione dinanzi al Bundesfinanzhof, la Corte tributaria suprema, che a sua volta chiede alla Corte di Giustizia europea se una donazione riguardante beni di uso corrente sia soggetta al principio della libera circolazione dei capitali (articoli 56-58 del Tce, il Trattato Ce sulla libera circolazione di capitali ) e se uno Stato membro (la Germania) possa subordinare la deducibilità fiscale alla condizione che il beneficiario sia stabilito sul proprio territorio.
La Corte di Giustizia dovrà dunque rispondere a due domande. La prima: un dono in natura, effettuato da un cittadino di uno Stato membro a favore di un ente straniero «di interesse generale» nello Stato membro in cui ha sede, è disciplinato dal Tce? La seconda: se è disciplinato dal Tce, lo Stato del donatore può impedire la deduzione fiscale della donazione, perché il beneficiario è straniero, senza violare il Tce stesso? In attesa della sentenza della Corte di Giustizia europea, ci ha pensato l’Avvocato generale della Corte a fornire elementi utili per un giudizio.
Ecco il suo parere: innanzitutto, le donazioni in natura sono movimenti di capitali, cambia solo la modalità di erogazione; in secondo luogo, la maggior parte degli Stati membri concede agevolazioni fiscali ai donatori, per stimolarli a ripetere il gesto; il trattamento sfavorevole riservato alle donazioni transfrontaliere può, quindi, dissuadere altri dall’effettuarle. In terzo luogo, la mancata agevolazione per le donazioni transfrontaliere non è giustificata dal fatto che l’ente beneficiario portoghese non sia «equivalente» a un ente di interesse generale tedesco (che invece beneficia dell’agevolazione fiscale). Secondo l’Avvocato, quando gli enti esteri hanno come obiettivo la promozione di interessi generali identici a quelli previsti dalla normativa domestica (tedesca) per beneficiare delle esenzioni e soddisfano i requisiti imposti dalla normativa agli enti nazionali, le situazioni sono comparabili.
Infine, l’Avvocato ha verificato se il trattamento meno favorevole delle donazioni transfrontaliere sia giustificato dalla necessità di garantire i controlli fiscali. In linea di principio, nel diritto tedesco, se l’ente beneficiario è sul territorio nazionale, non spetta al donatore provare che esso gestisca la sua attività nel rispetto delle disposizioni statutarie. Se l’ente è, invece, straniero occorrerebbe permettere al donatore di fornire documenti giustificativi affinché le autorità fiscali nazionali possano verificare l’osservanza delle condizioni statutarie e di gestione imposte dalla normativa nazionale per il riconoscimento dello status di interesse generale. Da parte loro, le autorità fiscali possono sempre rifiutare la deduzione in caso non ricevano giustificativi pertinenti o non riescano a verificarne la veridicità.
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