Nella nuova formulazione dell’articolo 12 della L.68 del 12 marzo 1999, la L.247 del 24 dicembre 2007 ha previsto la disciplina riguardante le convenzioni di inserimento lavorativo, le cui modalità e criteri attuativi saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 120 giorni dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore del Protocollo del Welfare. Il tutto avverrà solo dopo aver sentito la Conferenza Unificata.
Questa tipologia di convenzioni prevede anch’essa la presenza di tre attori:
– gli uffici competenti;
– i datori di lavoro privati, tenuti all’assunzione del disabile per ottemperare al rispetto del collocamento obbligatorio, definiti “soggetti conferenti”;
– i disabili che presentano caratteristiche tali da comportare difficoltà nel proprio inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai quali i “soggetti conferenti” si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Il compito degli uffici competenti è essenzialmente quello di promuovere convenzioni tra gli altri due soggetti promuovendo di fatto non solo l’inserimento lavorativo del disabile con particolari difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorativo ordinario, ma anche favorendo il datore di lavoro privato nel rispetto dell’obbligo previsto dalla L.68 del 12 marzo 1999.
Agli uffici competenti è stata offerta la possibilità di stipulare con le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative apposite convenzioni quadro, che devono presentare le stesse caratteristiche previste per le convenzioni stipulate con il singolo datore.
Restano valide le convenzioni quadro stipulate dai servizi competenti anche su base territoriale che necessitano della validità da parte delle regioni, previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 (decreto attuativo della Riforma Biagi), con le associazioni sindacali sia datoriali che dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale oltre che con le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela delle cooperative sociali e loro consorzi.
La convenzione per l’inserimento lavorativo del disabile può essere stipulata soltanto in presenza dell’obbligo da parte del datore di lavoro di rispettare la normativa riguardante il collocamento obbligatorio.
Il tutto deve avvenire nei limiti del 10% del 7% della quota di riserva prevista per coloro che occupano più di 50 dipendenti, apportando un eventuale arrotondamento all’unità più vicina.
Questo significa che del 7% previsto per le aziende con più di 50 dipendenti, il 90% dovrà essere introdotto in azienda non usufruendo delle convenzioni.
Le convenzioni di inserimento lavorativo possono essere stipulate dalle seguenti tipologie di imprese:
– cooperative sociali sia di tipo a che di tipo b e loro consorzi;
– le imprese sociali costituite da organizzazioni che svolgono attività di impresa con la precisa finalità di inserire nel mondo del lavoro soggetti ritenuti svantaggiati e lavoratori disabili, così come previsto dal comma 2 lettere a) e b) del decreto legislativo n.155/2006;
– datori di lavoro privati che non hanno l’obbligo di ottemperare all’assunzione del disabile per coprire la quota di collocamento obbligatorio.
Le imprese appena citate devono avere le seguenti caratteristiche:
– non avere in corso procedure concorsuali;
– aver rispettato in toto gli adempimenti previsti per il rispetto della sicurezza e della salute del lavoratore sul posto di lavoro;
– essere dotati di locali idonei;
– non aver interrotto rapporti di lavoro, esclusi i casi di interruzione per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti a quelli in cui il lavoratore disabile è stato assunto;
– avere nell’organico aziendale almeno un lavoratore dipendente che risulti essere in possesso delle caratteristiche idonee per poter svolgere le funzioni di tutor.
La convezione stipulata per l’inserimento lavorativo di un disabile deve avere le seguenti caratteristiche:
– una durata non inferiore a tre anni;
– individuazione dei soggetti disabili da assumere con tale convenzione, dopo aver ascoltato il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro, stabilendo per il disabile un piano di inserimento personalizzato;
– stabilire l’entità della commessa, che può essere anche più di una, che non deve risultare essere inferiore, per ogni anno di convenzione e per ogni singola unità lavorativa disabile assunta, all’importo corrispondente della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, oltre ad i costi che l’azienda deve sopportare per porre in essere il piano personalizzato per l’inserimento lavorativo del disabile;
– il conferimento della commessa di lavoro deve essere contestuale all’assunzione del disabile da parte del soggetto destinatario.
Quando la convenzione risulta essere scaduta il datore di lavoro committente può, sentito il parere degli uffici competenti, può comportarsi nel seguente modo:
– ricorrere ad altri istituti previsti dal testo della L.247 del 24 dicembre 2007;
– rinnovare la convenzione per una sola volta per una durata inferiore alla prima, ovvero per un periodo che non deve essere superiore a due anni;
– assumere a tempo indeterminato il lavoratore disabile dedotto in convenzione con chiamata nominativa, anche in deroga all’obbligo che il 60% delle assunzioni effettuate da aziende con più di 50 dipendenti che stipulano convenzioni o fanno richiesta di avviamento al lavoro agli uffici competenti possano avvenire nominativamente, così come previsto dall’articolo 7 comma 1 lettera c) della L.68/1999. In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di accedere al fondo nazionale per il diritto del lavoro ai disabili, previsto dal dall’articolo 13 comma 4 della L.68/1999, rispettando la disponibilità previste.
Spetta ai servizi incaricati a svolgere attività di controllo e vigilanza verificare che siano stati rispettati gli obblighi assunti e, qualora risultino esserci stati inadempimenti, gli stessi servizi possono irrogare sanzioni di tipo amministrativo.
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