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Le Comunità Energetiche Rinnovabili: come costituirle e come funzionano
Parte oggi la nuova rubrica di VITA su leggi e norme relative al mondo del sociale e del Terzo settore. Ogni mese gli esperti di Milano Notai illustreranno un testo normativo di interesse per il mondo dell'attivismo e della solidarietà. Prima puntata: le comunità energetiche rinnovabili
In attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’articolo 31 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha sancito il diritto dei consumatori di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili (Cer), indicandone i requisiti per la costituzione e le condizioni per l’operatività.
Il d.lgs. 199/2021 definisce la CER come il “soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del presente decreto”1, ai sensi del quale le CER:
• sono soggetti giuridici autonomi rispetto ai membri che ne fanno parte, finalizzati all’autoproduzione virtuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, prioritariamente utilizzata per l’autoconsumo;
• in cui l’adesione deve essere aperta e volontaria;
• sono partecipate da membri consumatori-clienti finali che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione nella disponibilità dalla Comunità Energetica;
• possono essere controllate solo da: persone fisiche, Pmi, enti territoriali, autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti di Terzo settore e di protezione ambientale nonché dalle amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica;
• permettono di ridurre gli sprechi energetici e al contempo di usufruire di incentivi statali per l’energia condivisa e beneficiare di vantaggi fiscali per i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico; consentono anche di ridurre i costi elettrici anche per i soggetti che non possiedono l’impianto, in quanto è ammessa la partecipazione alle stesse anche a tali soggetti. Lo scopo principale, pertanto, non deve essere lucrativo bensì quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui la Cer opera, contribuendo in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica.
Quale forma giuridica
La normativa non impone una forma giuridica particolare, purché l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi al citato articolo 31. Risultano in astratto compatibili con lo schema Cer, le associazioni, con o senza personalità giuridica e le fondazioni di partecipazione in quanto forme giuridiche caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro ma anche dalla flessibilità in ingresso e in uscita dei membri.
In particolare, l’associazione presenta una struttura idonea a garantire il cosiddetto principio della porta aperta e il perseguimento delle finalità tipiche delle Cer; la fondazione di partecipazione si caratterizza per l’apertura della struttura organizzativa alla partecipazione di coloro che effettuano, anche successivamente alla costituzione, apporti di capitali, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionali funzionali al perseguimento dello scopo.
Attualmente, la forma giuridica più utilizzata sembra essere quella dell’associazione in quanto risulta quella più agile e snella e maggiormente gestibile dal punto di vista sia economico sia amministrativo, in particolare per le Cer medio-piccole2. Secondo Euricse (Istituto europeo per la ricerca sull’impresa cooperativa) un’altra forma particolarmente adatta è quella della società cooperativa, caratterizzata dallo scopo mutualistico e non da quello di lucro tipico delle società del libro V del codice civile. La legge 26 luglio 2023, n. 95 ha incluso tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 112/2017 (Disciplina dell’Impresa Sociale), l’attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.
Le Cer possono dunque assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore/Impresa Sociale3, potendo così usufruire delle relative agevolazioni oltre che degli incentivi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
Data l’importanza dell’argomento è stato avviato, col sostegno di Fondazione Cariplo, un progetto di ricerca dal titolo “L’Ente di Terzo settore come nuovo veicolo delle comunità energetiche” che approfondirà la coerenza e la convenienza dell’adozione della “forma” di Ente del Terzo Settore per le Cer, sui cui esiti torneremo sicuramente una volta che sarà pubblicata.
Le Cer possono essere società benefit?
Sempre dal punto di vista tecnico-giuridico, parte della dottrina4 si è chiesta se le Cer potessero costituirsi come società benefit5 che si caratterizzano per il fatto di integrare nell’oggetto sociale, oltre allo scopo di profitto, anche la realizzazione di un beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.
In attesa di chiarimenti da parte del legislatore, è prudente non considerare la società benefit come forma idonea a soddisfare i requisiti di legge per la costituzione delle Cer, in quanto il perseguimento di finalità di beneficio comune non integra (anche nella possibile forma low profit) il requisito essenziale per le Cer della prevalenza sullo scopo di lucro di quello volto a generare benefici ambientali, economici e sociali. Va segnalato in chiusura che esistono però posizioni favorevoli ad includere le società benefit tra i soggetti giuridici idonei a costituirsi come Cer.
L’atto costitutivo: i vincoli per accedere agli incentivi
Da ultimo si evidenzia che il Consiglio Nazionale del Notariato si è pronunciato sulla materia con lo Studio n. 38/2024, che esamina i vincoli da osservare nella redazione dell’atto costitutivo della Cer che intenda usufruire degli incentivi economici statali e che si costituisca in una delle forme giuridiche individuate come possibili da parte del Consiglio stesso. In sintesi, il documento individua i vincoli statutari derivanti dai requisiti afferenti la soggettività giuridica autonoma della Cer, il prevalente scopo non lucrativo, le attività esercitabili, nell’ambito delle quali distingue una “componente doverosa” e una “componente opzionale”, il carattere aperto e la democraticità della struttura, soffermandosi sull’oggetto del controllo di legalità assegnato al notaio rogante.
Le autrici di questo approfondimento fanno parte dello studio Milano Notai, specializzato, fra l’altro, nella normativa su non profit e Terzo settore.
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- Art. 2, comma 1, lett. p).
- Le comunità energetiche rinnovabili in Italia. Dalla teoria alle pratiche, Research Report n. 32/2023.
- Secondo alcuni autori è addirittura auspicabile che si qualifichino come tali: Le comunità energetiche, una sfida per le imprese sociali di Andrea Bernardoni in Rivista Impresa Sociale, n. 1/2023.
- Per una panoramica sulle diverse posizioni si veda: Le comunità energetiche – Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, di Marisa Meli, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 1 dicembre 2023, p. 2761.
- La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) Art.1, Commi 376-384.
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