Non profit

Le agevolazioni per le erogazioni liberali in denaro

di Staff

1 – Le agevolazioni fiscali per le persone fisiche

Art. 10 del Tuir: la deduzione

La disposizione in esame risulta piuttosto marginale in ragione di quanto illustrato in premessa e delle peculiarità di seguito esposte. Il suo meccanismo di funzionamento è assai semplice ed è riconducibile a quanto detto sopra in ordine ai meccanismi della deduzione dell’erogazione dalla base imponibile. Il primo comma della disposizione in esame, inoltre, stabilisce l’importante principio per cui gli oneri di seguito elencati sono deducibili dal reddito complessivo qualora non siano deducibili all’interno di una delle singole classi di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo stesso.

Art. 10, comma 1, lett. g), Tuir: consente una deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato per erogazioni liberali effettuate a favore di ong. La disposizione, ad oggi, si direbbe abbastanza isolata tenuto anche conto del fatto che le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono in ogni caso considerate onlus (le cosiddette “onlus di diritto”) e questo potrebbe dar modo al soggetto erogante di sfruttare gli alternativi canali di “riconoscimento fiscale” dell’erogazione effettuata previsti dall’art. 15 del Tuir (detrazione) e dall’art. 14 del dl 35/2005 (deduzione) quando i beneficiari sono soggetti onlus.

Art. 10, comma 1, lett. i), Tuir: consente una deduzione non superiore ad euro 1.032,91 dal reddito complessivo dichiarato per le erogazioni in denaro effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. (Si veda il dm 12 dicembre 1988).

Art. 10, comma 1, lett. l – quater), Tuir: consente una deduzione integrale per le erogazioni in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 della legge 388/2000, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ovvero enti di ricerca vigilati dal Miur, ivi compresi l’Istituto superiore della sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. (sul tema, cfr. circ. n. 39/E del 19 agosto 2005 Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso).

Art. 15 del Tuir: la detrazione


È questa la principale disposizione che regola gli sconti fiscali per le persone fisiche che effettuano erogazioni al terzo settore. Volendo esemplificare potremo descrivere come segue il suo funzionamento: si determina innanzitutto il reddito imponibile, senza sconti per le erogazioni liberali, poi si determina la conseguente imposta e, da quest’ultima, si sottrae il 19% di quanto erogato in beneficenza con limiti massimi prestabiliti. La logica pertanto, in questo caso, non è quella di sottrarre all’imposizione le somme erogate dal contribuente a favore del non profit, ma quella di concedere un riconoscimento fiscale attraverso la riduzione limitata del debito tributario del contribuente. Anche in questa disposizione, il primo comma stabilisce che gli oneri di seguito elencati sono detraibili dall’imposta lorda qualora non siano deducibili all’interno delle singole classi di reddito.

Art. 15, comma 1, lett. h), Tuir: consente una detrazione dall’imposta lorda del 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate dall’art. 1 della legge n. 1089 del 1939 e nel dpr n. 1409 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro che:

  • svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico
  • che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati dal ministero per i Beni e le attività culturali affluiscono per legge nelle casse dello Stato o delle Regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo (sul tema, si veda, tra le altre, la ris. n. 42/E del 5 aprile 2005).

Art. 15, comma 1, lett. i), Tuir: consente una detrazione dall’imposta lorda del 19% dell’onere sostenuto per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato per erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro operanti esclusivamente nel settore dello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture o per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate ai fini di cui sopra entro il termine massimo di due anni dalla loro ricezione, affluiscono integralmente per legge nelle casse dello Stato (si veda circ. min. n. 9/11/346 del 25 marzo 1986);

Art. 15, comma 1, lett. i-bis), Tuir: consente una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% di:

  • erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ad euro 2.065,83 effettuate a favore di onlus (il risparmio è quindi, anche in caso di donazioni superiori a 2.065,83 euro, di un massimo di 393 euro)
  • erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ad euro 2.065,83 a favore di fondazioni e associazioni, individuate con dpcm, che gestiscono iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei paesi non appartenenti all’Ocse.

Opera qui, in via principale e assoluta, la previsione “antielusiva” introdotta dal dlgs 460 del 1997 per cui, per poter operare tale detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio postale, carta di credito, assegno, ossia tramite i sistemi di pagamento previsti dal dlgs 241/1997, tali in ogni caso da consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (si veda circ. n. 168/E del 26 giugno 1998).

Art. 15, comma 1, lett. i-ter), Tuir: consente una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo non superiore ad euro 1.500,00, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni (in questo caso la detrazione d’imposta massima, anche nel caso di donazioni superiori a 1.500 euro, sarà di 285 euro).
Anche in tal caso si applica la disposizione per cui, per poter operare tale detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite i suddetti canali di pagamento, tali in ogni caso da consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (si vedano circ. n.247/E del 1999, par. 1.14; circ. 207/E del 16 novembre 2000; circ. n. 21/E del 22 aprile 2003).

Art. 15, comma 1, lett. i-quater), Tuir: consente una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore ad euro 2.065,83, effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri. Anche in tal caso si applica la disposizione per cui, per poter operare tale detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite i suddetti canali di pagamento tali in ogni caso da consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Art. 15, comma 1, lett. i-septies-bis), Tuir (prevista da decreto da convertire entro il 2 aprile 2007): consente una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del dlgs n. 241 del 9 luglio 1997.

Art. 15, comma 1-bis, Tuir: consente una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro, effettuate a favore dei partiti e movimenti politici. Il versamento delle suddette erogazioni deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale (si vedano circ n. 24 del 10 giugno 2004 e ris. n.15/E del 15 febbraio 2005).

Art. 14 del dl 35/2005: la deducibilità secondo la “+Dai -Versi”

Dei meccanismi di funzionamento della disposizione in oggetto si è parlato più ampiamente nella parte introduttiva del presente lavoro. Ci limitiamo di seguito ad esporre gli specifici presupposti di applicazione e le principali caratteristiche applicative.

Art. 14, commi da 1 a 6, dl 35/2005 (“+Dai -Versi”): consente una deduzione non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di:

  • onlus di ogni tipologia (es. “di diritto”, “parziarie”)
  • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 383/2000
  • associazioni riconosciute e fondazioni aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e paesaggistico di cui alla legge 42/2004
  • associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con apposito dpcm (ad oggi non ancora emanato; sul tema vedi circ. n. 20/E del 13 giugno 2006).


Come ulteriore presupposto dell’applicabilità della disposizione in esame è espressamente prevista la tenuta, da parte del beneficiario dell’erogazione, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria (art. 14, comma 2).
Questo potrebbe astrattamente significare che, prima di usufruire del sistema di deduzione previsto dalla norma, l’erogante dovrebbe accertarsi, pena la non applicabilità della disposizione e la conseguente “ripresa a tassazione” delle somme indebitamente dedotte, della corretta gestione contabile dell’ente beneficiario e poi assicurarsi che l’ente rediga un documento a “fine anno” che rispetti quanto previsto dal citato comma 2 della norma in oggetto.
Ulteriore precisazione al riguardo risiede nel fatto che se la deduzione risulta indebita perché, in tutta buona fede, il soggetto erogante ha dedotto le somme erogate presumendo di aver dato i soldi ad un soggetto con caratteri solidaristici e sociali (evidentemente rivelatisi, in seguito non veritieri), l’erogante può invocare l’obbligazione solidale dell’ente beneficiario e dei suoi amministratori per le imposte e le sanzioni che lui stesso è chiamato a corrispondere a posteriori (art. 14, comma 5).
Vi è da aggiungere poi che, qualora il soggetto erogante le liberalità si avvalga di indebite deduzioni in violazione dei presupposti del comma 1 dell’art. 14 citato, è possibile applicare la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta conseguentemente non versata o del maggior credito emerso.
In merito all’applicazione pratica di questa forma di deduzione fiscale, si segnala, infine, come sia espressamente previsto un divieto di cumulo con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge (art. 14, comma 6) e che la scelta tra i due sistemi si rivela, secondo l’Amministrazione finanziaria, “vincolante” per l’intero periodo d’imposta.
È opportuno rilevare come, per le persone fisiche non imprenditori, la disposizione si rivela di assoluto favore se paragonata all’alternativa possibilità di una detrazione al 19% per un importo non eccedente 2.065,83 euro (sul tema, cfr. circ. n. 39/E del 19 agosto 2005 e Atto di indirizzo dell’Agenzia per le onlus in tema di «Note sulla deducibilità tributaria delle liberalità erogate ai soggetti non lucrativi»).


2 – Le agevolazioni fiscali per le imprese

Occorre premettere, all’illustrazione delle seguenti disposizioni, come la particolare natura del reddito d’impresa, con la sua caratteristica forza attrattiva, fa sì che le suddette erogazioni liberali rilevino fiscalmente, in via primaria, all’interno dello stesso reddito d’impresa nel quale il sistema di “riconoscimento fiscale” di tutti i costi e gli oneri sopportati dal soggetto è tipicamente quello della deduzione. Tutto ciò implica, innanzitutto, che gli oneri che qui interessano sono solitamente parametrati, nei loro limiti quantitativi di deduzione fiscale, al reddito d’impresa del soggetto anziché al reddito complessivo dello stesso (come avviene invece per le deduzioni e detrazioni delle persone fisiche) e che il sistema della detrazione risulta essere del tutto marginale e preso in considerazione,
come di seguito esposto, solo e soltanto per eccezionali e tassative fattispecie (vedi art. 78 del Tuir). Altra implicazione, di necessaria evidenza ai fini del calcolo materiale degli “sconti” concessi dal fisco all’imprenditore per le sue erogazioni liberali, risiede nel fatto che, avendo specifici conti aziendali omnicomprensivi delle spese e degli oneri sostenuti, l’imprenditore dovrà, in dichiarazione dei redditi, prima scomputare da detti conti le erogazioni liberali effettuate per poi calcolare il limite di deduzione (es. 2% del reddito d’impresa) sul suo reddito d’impresa al netto delle erogazioni stesse; solo a seguito di questa contorta operazione contabile, l’imprenditore potrà definire la reale quota di oneri deducibili (sul punto, M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Tomo II, Giuffrè Ed., 2006, pag. 1537 e segg.). Le disposizioni che seguono si rendono applicabili alle persone fisiche imprenditori nell’ambito delle determinazioni afferenti la loro sfera imprenditoriale così come agli enti non commerciali che svolgono, in maniera non prevalente, attività commerciali.

Art. 100 del Tuir: la deduzione

Art. 100, comma 2, lett. a), Tuir: consente una deduzione per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica nonché per i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore delle ong, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (sul tema si veda, tra le altre, ris. n. III-6-231 del 30 settembre 1993 Dir. AA.GG. e cont. trib.).

Art. 100, comma 2, lett. b), Tuir: consente una deduzione per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Art. 100, comma 2, lett. f), Tuir: consente una deduzione integrale per erogazioni liberali in denaro effettuate, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 2 del dlgs 490 del 1999 e nel dpr n. 1409 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro che:

  • svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico
  • che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati dal ministero per i Beni e le attività culturali o utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, per legge nelle casse dello Stato.

Art. 100, comma 2, lett. g), Tuir: consente una deduzione, per importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro operanti esclusivamente nel settore dello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture o per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate ai fini di cui sopra entro il termine massimo di due anni dalla loro ricezione, affluiscono integralmente per legge nelle casse dello Stato (si veda circ. min. n. 9/11/346 del 25 marzo 1986).

Art. 100, comma 2, lett. h), Tuir: consente una deduzione non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per erogazioni in denaro effettuate a favore di:

  • onlus,
  • fondazioni e associazioni, individuati con dpcm, che gestiscono iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all’Ocse (si veda circ. n. 168/E del 26 giugno 1998).

Art. 100, comma 2, lett. l), Tuir: consente una deduzione, non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per le erogazioni in denaro effettuate a favore di associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Art. 100, comma 2, lett. m), Tuir: consente la deduzione integrale per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (si vedano il dm 11 aprile 2001 e il dm 3 ottobre 2002). La disposizione citata permette ai soggetti eroganti di dedurre integralmente le liberalità in denaro effettuate, ma pone a carico dei soggetti beneficiari il rischio di dover riversare allo Stato una percentuale (37% della differenza tra quota assegnata ed erogazioni ricevute nel caso di incapienza dello stanziamento statale) di dette erogazioni liberali (si vedano ris. n. 198/E del 20 ottobre 2003, circ. n.107/E del 31 dicembre 2001 e ris. n. 181/E del 13 novembre 2001).

Art. 100, comma 2, lett. n), Tuir: consente la deduzione per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale come individuata dalla vigente disciplina statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate dall’art. 154, comma 4, lett. a) del Tuir, per il sostegno di attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo ai fini dell’interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. La disposizione permette ai soggetti eroganti di dedurre integralmente le liberalità in denaro effettuate, ma pone a carico dei soggetti beneficiari il rischio di dover riversare allo Stato una percentuale (37% della differenza tra quota assegnata ed erogazioni ricevute nel caso di incapienza dello stanziamento statale) di dette erogazioni liberali (si veda circ. n. 1/E del 3 gennaio 2001, paragrafo 1.4.1).

Art. 100, comma 2, lett. o), Tuir: consente la deduzione integrale per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzata dal ministero della Salute con apposito decreto.

Art. 100, comma 2, lett. o-bis), Tuir (prevista da decreto da convertire entro il 2 aprile 2007): consente la deduzione per le erogazioni liberali fatte a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del dlgs n.241 del 9 luglio 1997.

Preme ricordare, infine, che ai sensi dell’art.100, comma 4 del Tuir, le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nelle precedenti casistiche non sono ammesse in deduzione.

L. 13 maggio 1999, n. 133 ”legge Visco”: la deduzione per calamità ed eventi straordinari

Art. 27, comma 1, l. n. 133/1999: consente la deduzione integrale dal reddito d’impresa delle erogazioni in denaro a favore di popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari anche in altri Stati, effettuate per il tramite di onlus, fondazioni e associazioni individuate con decreto del prefetto, per gli interventi in Italia, o con decreto ministeriale per interventi in altri Stati (si vedano dpcm del 20 giugno 2000; dpcm del 10 novembre 2000; ris. n. 121/E-159504 del 28 luglio 2000).

Art. 14 del dl 35/2005: la deduzione secondo la “+Dai -Versi”

Art. 14, comma 1, dl 35/2005: consente, anche ai soggetti passivi Ires, una deduzione non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui, per erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dei soggetti già citati più sopra.
Due precisazioni sembrano doverose al riguardo:

  • il limite di deducibilità del 10% è commisurato al reddito complessivo anziché al reddito d’impresa
  • per espressa previsione normativa (art. 14, comma 3) è consentito l’alternativo ricorso alla disposizione di cui all’art.100, comma 2.

A tale ultimo riguardo ci preme sottolineare come per i soggetti imprenditoriali “grandi” (reddito d’impresa dichiarato superiore ai 3 milioni 500mila euro) l’applicazione della “+Dai, -Versi” consentirebbe loro di dedursi solo 70mila euro mentre l’applicazione dell’art.100 del Tuir consentirebbe una deduzione maggiore. Perciò i soggetti con un reddito complessivo superiore ai 3 milioni 500mila euro troverebbero più conveniente l’applicazione del vecchio art. 100, comma 2. Per le restanti disposizioni applicabili si richiama la descrizione effettuata in relazione allo stesso articolo con riferimento alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro da parte delle persone fisiche (si veda circ. n. 39/E del 19 agosto 2005 e Atto di indirizzo dell’Agenzia per le onlus
in merito a «Note sulla deducibilità tributaria delle liberalità erogate ai soggetti non lucrativi»).

L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006): deduzione per la ricerca

Art. 1, comma 353: consente una deduzione integrale dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca a titolo di contributo o liberalità a favore di:

  • università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 della l. 388/2000, istituzioni universitarie pubbliche
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con dpcm adottato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e del ministro della Salute
  • enti di ricerca vigilati dal Miur ivi compresi l’Istituto superiore della sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
  • enti parco regionali e nazionali.


Art. 78 del Tuir: la detrazione

La norma riconosce, con alcune specifiche eccezioni soggettive per le quali si rimanda al testo di legge, la possibilità per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati commerciali diversi dalle società, di detrarre, dall’imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare, il 19%:

  • delle erogazioni liberali in denaro, per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro, effettuate a favore dei partiti e movimenti politici (si veda quanto sopra in relazione alle persone fisiche non imprenditori)
  • delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo, in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni.


3 – Le agevolazioni fiscali per gli enti non commerciali residenti

Doverosa premessa, prima di inoltrarci nelle seguenti specifiche disposizioni, risulta dovuta alla circostanza per cui, come noto, la fiscalità degli enti non commerciali è alquanto peculiare (hanno classi di reddito varie come le persone fisiche ma scontano l’imposta delle società) e vive di una sostanziale bipartizione tra ciò che può considerarsi istituzionale e ciò che può considerarsi attività commerciale. Tutto ciò fa sì che quando l’ente non commerciale svolge, in maniera professionale, anche attività di tipo commerciale, le norme tributarie ad esso applicabili sono in parte quelle riferibili ai soggetti imprenditoriali e in parte quelle previste per le persone fisiche non imprenditori, entrambe richiamate da un peculiare regime fiscale dettato dal Tuir (Capo III, Titolo II).
Quanto allo specifico tema delle erogazioni liberali, poi, l’ente non commerciale che svolge anche attività commerciali potrebbe utilizzare sia le disposizioni sopra illustrate e contenute all’interno del reddito d’impresa per le erogazioni liberali effettuate da soggetti imprenditori, che quelle specifiche sotto elencate riferibili alla mera qualifica tributaria di ente non commerciale. Infine, preme segnalare l’applicabilità agli enti non commerciali, in qualità di soggetti eroganti e per la loro natura di soggetti passivi Ires, delle disposizioni della “+Dai, -Versi” come sopra illustrate.

Art. 146 del Tuir: la deduzione

L’art. 146 del Tuir, richiamandosi alla norma corrispondente nella disciplina dell’Irpef, prevede la deduzione dal reddito complessivo, se non deducibili dal reddito d’impresa che concorre a formarlo, dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogate a favore delle ong che svolgono attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (si veda ris. n. 24/E-III-5-1620 del 16 dicembre 1994).

Art. 147 del Tuir: la detrazione


L’articolo, strutturato in maniera analoga al precedente per ciò che riguarda il richiamo alla disciplina dell’Irpef, individua le tipologie di oneri che danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda. Nello specifico, viene consentita una detrazione, per un importo pari al 19% dell’erogazione:

  • per erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art.15, c, 1, lettera h) del Tuir
  • per erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art.15, c. 1, lettera i) del Tuir
  • per erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art.15, c. 1, lettera i-bis) del Tuir
  • per erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art.15, c. 1, lettera i-quater) del Tuir
  • per erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art.15, c. 1, lettera i-septies bis) del Tuir (prevista da decreto da convertire entro il 2 aprile 2007)

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