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Lazio LR 30/91Disposizioni ed interventi regionali in materia di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

di Redazione

Legge Regionale 26 luglio 1991, n. 30.
Disposizioni ed interventi regionali in materia di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo.
(B.U. n. 22 del 10 agosto 1991).

Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed in armonia con la legislazione statale vigente, concorre alla diffusione e promozione di una cultura di solidarietà e cooperazione, che riconosce nella pace e nel progresso sociale ed economico un diritto fondamentale degli uomini e di tutti i popoli.
2. Gli interventi della Regione devono rientrare nelle attività di cooperazione previste nelle lettere a), c), d), e), f), h) del terzo comma dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e devono tendere ad avere come soggetto attivo la popolazione beneficiaria, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, privilegiando i processi socio-economici di sviluppo endogeno e con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, nonché a garantire la protezione. il recupero e la valorizzazione dell’ambiente.

Art. 2. Modalità d’intervento.
1. Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 2, commi quattro e cinque, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, partecipa ad interventi nazionali ovvero propone ai competenti organi dello Stato iniziative proprie, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle popolazioni interessate.
2. La Regione provvede, altresì, a favorire analoghe iniziative di enti locali, enti dipendenti dalla Regione, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, di solidarietà e di cooperazione internazionale presenti con almeno una sede nel territorio regionale, assicurando anche una adeguata assistenza tecnica ed amministrativa.

Art. 3. Attività di cooperazione.
1. Le iniziative di cui al precedente articolo 2 concernono, in particolare, le seguenti attività:
a) valorizzazione. mediante specifici interventi, delle risorse umane e materiali locali, con particolare riguardo allo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione:
b) organizzazione di convegni di informazione e studio sul tema della pace, dello sviluppo e del sottosviluppo, delle interdipendenze regionali e continentali e delle esperienze di volontariato, di cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale;
c) promozione di programmi di educazione alla pace ed allo sviluppo da realizzare in primo luogo nell’ambito scolastico;
d) formazione professionale dei giovani dei Paesi in via di sviluppo, favorendone la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione regionali per il reinserimento nei luoghi d’origine nonché formazione professionale per quanti intendano recarsi ad operare nei Paesi in via di sviluppo a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui alla presente legge;
e) raccolta della documentazione relativa alle istituzioni ed associazioni che si occupano della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, mediante la istituzione di una banca dati nell’ambito dell’ufficio di cui all’articolo 7 della presente legge, assicurando nei rapporti con i competenti organi statali una costante, reciproca informazione tecnica ed amministrativa sul complesso delle iniziative allo sviluppo;
f) raccolta di documentazione ed informazione a carattere didattico per le scuole, avvalendosi del centro regionale di produzione cinematografica e di una apposita mediateca regionale da istituirsi presso lo stesso centro;
g) informazione a livello regionale delle proposte e dei risultati degli interventi di solidarietà e cooperazione avanzate e realizzate dagli enti pubblici e privati; operanti nel territorio regionale, previsti dall’articolo 2 della presente legge;
h) assistenza e consulenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione, impegnando le proprie strutture e quelle degli enti, delle aziende e delle società regionali.

Art. 4. Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo.
1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un «Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo», come struttura associativa tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri saranno definiti da un apposito statuto.

Art. 5. Gemellaggio e solidarietà.
1. La Regione, nell’ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della legge 30 dicembre 1986, n. 943, nonché della legislazione regionale vigente:
a) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
b) partecipa, su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di calamità naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione degli enti territoriali della Regione.

Art. 6. Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale.
1. La Regione, in attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, propone alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri piani di intervento organici e conformi alle finalità di cui al precedente articolo 1, nei quali sono inserite le iniziative di cooperazione allo sviluppo proprie e quelle degli enti pubblici e privati, indicati all’articolo 2 della presente legge, che ne facciano espressa richiesta.
2. A tal fine i suddetti enti, presentano alla struttura di cui al successivo articolo 10, entro il mese di luglio di ogni anno, proposte di iniziative concernenti le attività previste dal precedente articolo 3.
3. La Regione sostiene le iniziative proposte ai sensi del precedente secondo comma attraverso l’erogazione di anticipazioni sui finanziamenti statali previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, previa autorizzazione rilasciata dagli organismi di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge stessa e stipula della relativa convenzione.

Art. 7. Programmazione ed attuazione degli interventi.
1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui al precedente articolo 6, ed in conformità agli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo definiti ai sensi dell’articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, provvede, entro il mese di settembre di ogni anno, sentito il comitato di cui al successivo articolo 8, alla formulazione di programmi, per periodi non inferiori all’anno, delle attività da realizzare ai sensi della presente legge.
2. I programmi devono contenere la determinazione degli obiettivi, delle metodologie e delle priorità settoriali e plurisettoriali, dell’ambito geografico degli interventi e devono indicare le iniziative e gli enti proponenti nonché la misura delle anticipazioni a carico della Regione a norma del precedente articolo 6, terzo comma, nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio di cui al successivo articolo 10.
3. I programmi sono accompagnati da una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati parziali e finali delle iniziative già assunte in base a precedenti programmi.
4. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale entro il mese di novembre di ogni anno e trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzata ad apportare ai programmi le modificazioni richieste dal competente organo di Stato in sede di affidamento dell’attuazione del programma stesso.
6. La realizzazione dei suddetti programmi avviene a cura della Regione e degli enti proponenti, nei limiti ed alle condizioni fissati dalle apposite convenzioni stipulate ai sensi del citato quinto comma dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
7. Ai fini della realizzazione dei programmi la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti universitari, enti ed istituti di ricerca.
8. La erogazione delle anticipazioni previste nel precedente secondo comma è effettuata dalla Giunta regionale dopo l’affidamento dell’attuazione del programma da parte del competente organo statale, secondo quanto disposto dall’articolo 6, terzo comma, della presente legge.

Art. 8. Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo.
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo. Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’attuazione delle attività e dà parere sugli schemi di convenzione di cui al precedente articolo 7.
2. Il comitato è costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato con funzione di presidente;
b) dal dirigente del settore segreteria della presidenza;
c) da un consulente giuridico, in servizio presso il settore legislativo della Giunta regionale, designato dalla Giunta stessa;
d) da un funzionario regionale con esperienza di almeno un anno nel campo della cooperazione internazionale in un Paese in via di sviluppo, designato dalla Giunta regionale;
e) da quattro funzionari direttivi designati, rispettivamente, dall’Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.), dall’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), dall’Istituto per il diritto allo studio universitario (I.Di.Su.) di Roma «La Sapienza» e dalla Finanziaria laziale di sviluppo (Fi.La.S. – S.p.a.);
f) da tre esperti designati, rispettivamente, dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (A N C I) dall’Unione province italiane (U.P.I.) e dall’Unione nazionale comuni ed enti montani (U N C E M);
g) da quattro docenti o ricercatori designati dalle Università statali degli studi aventi sede nel Lazio;
h) sei componenti designati dalla Giunta regionale, dei quali tre scelti tra i nominativi proposti dai coordinamenti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale e tre scelti tra i nominativi indicati dagli istituti sindacali di cooperazione operanti a livello regionale.
3. Il comitato è integrato di volta in volta con i dirigenti dei settori competenti nelle materie oggetto di esame da parte del comitato stesso.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo articolo 9.
5. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni ed alla scadenza può essere riconfermato in tutto o in parte.

Art. 9. Struttura regionale competente.
1. La Giunta regionale si avvale, per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, dell’ufficio «affari istituzionali» istituito presso il settore «segreteria della presidenza».

Art. 10. Norma finanziaria.
1. Per la realizzazione dei programmi di cui all’articolo 7 della presente legge vengono istituiti:
a) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1991 il capitolo «per memoria» n. 26159 denominato: «Anticipazioni per conto dello Stato delle spese per l’attuazione di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49»;
b) nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale 1991 il capitolo «per memoria» n. 01365 denominato: «Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. dei fondi occorrenti per l’attuazione di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo».
2. Ai capitoli di cui al comma precedente si applicano le norme previste dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, articolo 21- quinto comma, lettera a).
3. Per la realizzazione dei suddetti programmi attinenti agli anni successivi al 1991 si provvede alla istituzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione della spesa e nello stato di previsione dell’entrata dei relativi bilanci regionali.
4. Gli oneri per l’adesione della Regione all’Osservatorio di cui al precedente articolo 4 nonché per le convenzioni di cui al precedente articolo 7, settimo comma, previsti per l’anno 1991 in lire 200 milioni, gravano sul capitolo n. 26158, che viene istituito nel bilancio regionale di previsione relativo a tale anno con la seguente denominazione: «Spese concernenti Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo nonché le convenzioni con istituti universitari, enti ed istituti di ricerca».
5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente quarto comma è assicurata, per l’anno 1991, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 26107 del relativo bilancio regionale di previsione.
6. Per gli anni successivi al 1991, l’ammontare dello stanziamento per la copertura degli oneri di cui al medesimo quarto comma, viene determinato con la relativa legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei rispettivi anni.

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