Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29.
Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio.
(B.U. 10 luglio 1993, n. 19).
Art. 1. (Finalità ed aree di applicazione).
1. La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l’autonomia, riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell’intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale.
2. Ai fini della presente legge si considerano finalità di carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a:
a) la tutela del diritto alla salute;
b) il superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
c) il miglioramento della qualità della vita;
d) la promozione dei diritti della persona;
e) la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura;
f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.
Art. 2. (Attività ed organizzazioni di volontariato).
1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 266 del 1991:
a) l’attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte;
b) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di volontariato;
c) l’attività del volontario dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l’attività stessa, che verranno liquidate dall’organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.
2. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l’attività di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.
3. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al comma 2 dell’articolo stesso.
Art. 3. (1)
1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 4.
2. Le organizzazioni di volontariato, operanti da almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1, corredata di:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) dettagliata relazione sull’attività che l’organizzazione svolge, o che intende svolgere nell’ambito del territorio regionale con l’indicazione della qualificazione del personale utilizzato.
3. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume prevedano espressamente:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) la democraticità delle strutture;
c) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
f) l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti ricevuti;
g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. L’iscrizione nel registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente nel settore di intervento, previa verifica dei requisiti richiesti. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta. Il diniego dell’iscrizione stessa viene disposto con provvedimento motivato. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe il termine indicato.
5. Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, cura, d’intesa con l’assessorato competente nel settore di intervento, la tenuta del registro regionale e procede, con periodicità annuale, alla revisione e all’aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione. L’eventuale cancellazione dal registro regionale è disposta, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente nel settore di intervento, sentito l’osservatorio regionale di cui all’art. 8.
6. Contro il diniego dell’iscrizione e contro la cancellazione dal registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.
7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro regionale all’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne dà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L’iscrizione al registro regionale è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l’applicazione delle disposizioni relative all’acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all’art. 8 della legge stessa.
Art. 3 bis. Documentazione sull’attività svolta. (2)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale:
a) una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) una dichiarazione attestante il permanere nell’organizzazione dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro regionale;
c) una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l’organizzazione non ha svolto attività commerciali;
d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall’organizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che l’organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro;
e) una dichiarazione attestante l’avvenuto rinnovo per l’anno in corso della polizza assicurativa di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.
2. Ove l’organizzazione non produca la documentazione nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, sentito l’assessorato competente nel settore d’intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le variazioni intervenute nell’atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1.
Art. 4. (Indirizzi e direttive).
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con gli assessori regionali competenti, provvede a:
a) individuare i settori d’intervento ai fini dell’articolazione in sezioni del registro regionale di cui all’articolo 3, tenendo conto delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 2;
b) impartire alle strutture competenti le direttive per l’istruttoria delle domande d’iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 3, in relazione ai vari settori d’intervento ed in conformità alla normativa vigente in materia;
c) stabilire gli indirizzi per i rapporti della Regione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall’articolo 12 della legge n. 266 del 1991, e per la partecipazione regionale alla conferenza nazionale del volontariato di cui allo stesso articolo.
Art. 5. (Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d’informazione).
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 6. (Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale).
1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, nell’ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
2. I corsi di cui al comma 1 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall’articolo 3.
Art. 7. (Conferenza regionale del volontariato).
1. E’ istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
2. La conferenza si riunisce presso l’assessorato agli enti locali, almeno una volta l’anno, con il compito di:
a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall’articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
c) fare osservazioni in merito all’attività svolta dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 nell’anno precedente;
d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all’Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d’intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale.
3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 3. Possono, altresì, intervenire senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale.
4. La conferenza elegge, al suo interno, il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della conferenza è convocata dall’assessore regionale agli enti locali.
5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’assessore regionale agli enti locali.
Art. 8. (Osservatorio regionale sul volontariato).
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul volontariato. L’Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
a) l’Assessore regionale agli enti locali, che lo presiede;
b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), sede regionale;
c) un rappresentante delle province della Regione designato dall’Unione province d’Italia (UPI), sede regionale;
d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3, eletti dalla conferenza regionale istituita dall’articolo 7.
3. L’Osservatorio regionale è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d’intervento. Il presidente dell’Osservatorio regionale può altresì invitare a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonché i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’assessore regionale agli enti locali.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione
dell’Osservatorio regionale purché il numero dei membri di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell’Osservatorio stesso. L’integrazione dei membri eventualmente mancanti all’atto
della costituzione dell’Osservatorio regionale è effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l’Osservatorio regionale cessano dall’incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai membri dell’Osservatorio regionale esterni all’amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissati dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 12.
8. L’Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l’anno. Esso può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti nei settori d’intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell’Osservatorio regionale stesso.
9. L’Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionali proposte d’intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale di cui all’articolo 3;
c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;
f) esprimere pareri su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 per favorire l’applicazione di metodologie d’intervento avanzate;
g) esaminare le caratteristiche e valutare l’andamento delle convenzioni di cui all’articolo 11;
h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all’art. 9;
i) seguire l’attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla Giunta ed al Consiglio regionali.
10. I pareri richiesti all’Osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l’Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
11. L’Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.
12. L’Osservatorio regionale si avvale per l’adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall’assessore regionale agli enti locali.
Art. 9. (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato).
1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 266 del 1991, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall’articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta regionale, assessorato agli enti locali, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi tra le organizzazioni di volontariato, su proposta dell’assessore regionale agli enti locali d’intesa con gli assessori regionali competenti nei singoli settori d’intervento, sentito l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8, indicando le modalità di erogazione delle relative somme.
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi percepiti per la loro attività da enti pubblici.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell’attività di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente nel settore di intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (3).
Art. 10. (Vigilanza). (4)
1. Gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali, territorialmente competenti, esercitano azione di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3, anche se non convenzionate.
2. Tale attività di vigilanza e di controllo può essere svolta in qualsiasi momento ed anche in base a segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali interessate.
3. Eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività di volontariato vengono immediatamente comunicate, dall’ente locale o dall’azienda unità sanitaria locale interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai fini dell’eventuale cancellazione dal registro regionale di cui all’art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi dell’art. 9.
Art. 11. (Convenzioni).
1. Per l’attuazione delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unità sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno dodici mesi nel registro di cui all’articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all’attività da svolgere.
2. Ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni l’ente pubblico contraente deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorità determinati, anche in relazione ai vari settori d’intervento, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 12.
3. Le convenzioni devono contenere:
a) l’individuazione delle specifiche attività convenzionate, nell’ambito degli scopi statutari dell’organizzazione di volontariato, nonché dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e degli enti locali;
b) le condizioni di salvaguardia dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità dell’ente pubblico contraente;
c) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
d) l’impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
e) l’indicazione del numero e della professionalità dei volontari nonché di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi di cui si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purché questi ultimi non superino i limiti occorrenti ad assicurare la regolarità delle prestazioni ed a qualificare o specializzare l’attività svolta;
f) l’elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che l’ente pubblico contraente mette a disposizione dell’organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;
g) la copertura assicurativa, con l’onere a carico dell’ente pubblico contraente, dei rischi di infortunio o di malattia connessi all’espletamento dell’attività convenzionata, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
h) le modalità necessarie ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dall’organizzazione nell’espletamento del servizio oggetto della convenzione, adeguatamente documentate;
i) le modalità di rapporto e di reciproca informazione tra l’organizzazione di volontariato ed i competenti servizi dell’ente pubblico contraente;
l) i criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo delle prestazioni e della loro qualità da parte dell’ente pubblico contraente, nell’osservanza dell’eventuale specifica normativa vigente in materia;
m) la durata del rapporto convenzionale.
Art. 12. (Regolamento d’attuazione).
1. Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono:
a) stabilite le modalità per l’erogazione delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato all’interno delle strutture pubbliche o convenzionate, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie, nonché le modalità di rimborso delle spese connesse;
b) determinati i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 11, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
c) fissati i criteri e le modalità per la corresponsione dei rimborsi delle spese ai membri dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 esterni all’amministrazione regionale.
Art. 13. (Disposizioni finanziarie).
1. Per l’attuazione dell’articolo 9 è istituito, nel bilancio regionale 1993, il capitolo di spesa n. 42121 con la seguente denominazione: «Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato». Detto capitolo è alimentato, per l’esercizio finanziario 1993, mediante storno dello stanziamento di competenza, e per un pari importo anche di cassa, iscritto al capitolo n. 42122 dello stesso esercizio finanziario, che viene mantenuto nel bilancio regionale per la sola gestione del residui passivi. Per gli esercizi finanziari successivi, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si provvederà con legge di bilancio alla determinazione ed al finanziamento della relativa spesa, in sostituzione dell’onere rifinanziato annualmente per l’applicazione della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, che viene eliminato.
2. Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7 dell’articolo 8, stabilito in via presuntiva in lire 5 milioni, si istituisce nel bilancio 1993 il capitolo n. 11430 denominato: «Spese per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio regionale sul volontariato di membri estranei all’amministrazione regionale», con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.
3. La copertura dell’onere finanziario derivante dalle convenzioni di cui all’articolo 11 avviene con i fondi all’uopo destinati dai singoli enti pubblici interessati o, nel caso di convenzioni stipulate dalla Regione, con i fondi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.
Art. 14. (Norma transitoria).
1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all’articolo 11, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
Art. 15. (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.
Art. 16. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
_____________________
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 maggio 1996, n. 18.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 23 maggio 1996, n. 18.
(3) Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 23 maggio 1996, n. 18.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 23 maggio 1996, n. 18.
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