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Lazio LR 24/96Disciplina delle cooperative sociali

di Redazione

L.R. 27 giugno 1996, n. 24.
Disciplina delle cooperative sociali.
(B.U. 10 luglio 1996, n. 19).

Art. 1. Finalità.
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate.

Art. 2. Cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 381 del 1991, attraverso:
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l’indicazione di «cooperative sociali».
3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge n. 381 del 1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro opera gratuitamente a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991.
4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.
5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate al comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 3. Albo regionale delle cooperative sociali.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la presidenza della Giunta regionale, settore segreteria della presidenza, ufficio rapporti con le forze sociali, l’albo regionale delle cooperative sociali.
2. L’albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) «sezione A» nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) «sezione B» nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) «sezione C» nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381 del 1991.
3. Possono essere iscritte all’albo di cui al presente articolo:
a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione;
b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell’albo della regione Lazio.
4. Le cooperative e i consorzi debbono risultare iscritti nella sezione 8^ del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come modificato dall’articolo 6 della legge n. 381 del 1991.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall’articolo 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l’iscrizione all’albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative sociali e gli enti pubblici di cui all’articolo 9, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione delle convenzioni.

Art. 4. (Modalità per l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali). (1)
1. Per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di:
a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio di cui al comma 4 dell’articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente afferisce l’attività svolta;
b) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) copia conforme del libro dei soci;
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa;
e) relazione sull’attività svolta o che si intende svolgere;
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;
g) copia dell’ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno.
2. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella «sezione B» dell’albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone svantaggiate prevista nell’articolo 4 della legge n. 381/1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2.
3. I consorzi che chiedono l’iscrizione nella «sezione C» dell’albo regionale, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l’iscrizione in albi regionali delle cooperative sociali costituenti il consorzio.
4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all’albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303.
5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l’iscrizione nel registro ovvero il diniego dell’iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.
6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall’adozione al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all’azienda sanitaria locale, alla prefettura, all’istituto nazionale della previdenza sociale, all’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5. Indirizzi e direttive.
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con gli assessori competenti, provvede ad impartire le direttive per l’istruttoria delle domande di iscrizione nell’albo regionale di cui all’articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in conformità alla normativa vigente, sentite le parti sociali ed acquisito il parere della Consulta regionale per la cooperazione istituita con legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10.

Art. 6. Cancellazione dall’albo regionale.
1. La cancellazione dall’albo regionale è disposta d’ufficio in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette ad eliminare il carattere di «cooperative sociali». A tale scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell’albo regionale di cui all’articolo 3, sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto.
2. La cancellazione è disposta, altresì, quando le cooperative sociali ed i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro prefettizio a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni. A tale scopo le cooperative ed i consorzi debbono annualmente trasmettere al Presidente della Giunta regionale il bilancio annuale ed una nota informativa relativa all’attività svolta, alla composizione ed alla eventuale variazione della base sociale nonché al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori.
3. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Il provvedimento è comunicato alla cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all’azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all’istituto nazionale della previdenza sociale, all’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci volontari, previsti al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 381 del 1991 superi la misura del cinquanta per cento dei soci, non si provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata l’irregolarità.

Art. 7. Pubblicazione dell’albo regionale.
1. L’albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8. Raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione.
1. Nell’ambito degli atti di programmazione regionale dell’attività socio-sanitaria di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è previsto l’apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l’intervento regionale.

Art. 9. Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10, schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente a:
a) la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall’articolo 20 della legge n. 52 del 1996.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende noti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall’articolo 20 della legge n. 52 del 1996, i requisiti e le altre condizioni richieste per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine dell’iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato articolo 5, degli organismi analoghi alle cooperative sociali, aventi sede negli altri Stati membri della Unione Europea.
3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste nell’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d’opera.
4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni, qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con verifiche annuali.
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.

Art. 10. Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo.
1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono comunque contenere:
a) l’indicazione dell’attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio;
c) gli standards relativi al personale impiegato, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, in particolare del responsabile tecnico dell’attività;
d) l’eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 2, della legge n. 381 del 1991;
f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l’obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) l’obbligo della tenuta del libro matricola;
o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività da svolgere.
2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 381 del 1991, ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate, oltre ai contenuti di cui al comma 1, debbono prevedere i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all’entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi.
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i parametri di riferimento per le diverse tipologie di servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono aggiornate annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualità ed al tipo di servizio;
2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381 del 1991, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o le perizie asseverate da parte di ordini professionali.

Art. 12. Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
1. La valutazione dell’offerta, ai fini della scelta dei contraenti per l’aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del massimo ribasso, ma anche dei seguenti elementi oggettivi:
a) la solidità dell’impresa;
b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme in materia di lavoro;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati.
2. Per la scelta dei contraenti per l’aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), oltre agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a:
a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio;
b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte;
c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di sostegno.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con apposita deliberazione, la documentazione che deve essere richiesta nel bando.

Art. 13. Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali.
1. Il Consiglio regionale prevede annualmente, con le relative leggi di bilancio, l’erogazione dei contributi finanziari per la realizzazione, da parte delle cooperative sociali ed i consorzi iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 3, di progetti speciali rientranti nell’ambito della programmazione regionale concernenti:
a) interventi sperimentali di modelli organizzativi di servizi che rivestono particolari aspetti di novità e di efficacia in campo socio- sanitario assistenziale ed educativo;
b) interventi di sperimentazione di particolari metodologie tecniche finalizzate ad una migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori.
2. Il Consiglio regionale può, altresì, prevedere:
a) la concessione agli enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale delle cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991, iscritte nell’albo regionale di cui all’articolo 3, in qualità di soci sovventori ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell’articolo 11 della legge n. 381 del 1991, al fine di favorire l’affidamento alle cooperative sociali ed ai consorzi iscritti nell’albo regionale di cui all’articolo 3, di forniture di beni e servizi ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni. I contributi non possono superare il venticinque per cento del capitale sottoscritto e versato dall’ente locale;
b) la concessione di contributi finalizzati alla progettazione e realizzazione di attività integrate fra cooperative sociali iscritte nell’albo regionale di cui all’articolo 3;
c) la concessione di contributi finalizzati a sostenere le spese relative all’adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate per le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale di cui all’articolo 3.
3. Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l’amministrazione regionale e quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell’affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi, alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi.
4. Le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell’albo regionale, che, ai sensi delle leggi regionali concernenti i settori in cui operano, richiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorità ai finanziamenti regionali.
5. E’ fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al presente articolo di cumulare più contributi regionali o di altri enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa.

Art. 14. Progetti per lavori socialmente utili.
1. Le cooperative sociali, nell’ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono presentare progetti per lavori socialmente utili, al fine di promuovere le opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.

Art. 15. Procedura.
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti nell’albo regionale di cui all’articolo 3, inviano i progetti e/o le richieste di contributi entro il termine fissato dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, modificato dalla legge regionale 27 aprile 1993, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro i successivi centottanta giorni individua i progetti e/o le richieste meritevoli di contributo, quantifica l’entità dei finanziamenti ed indica le modalità di erogazione degli stessi.
3. Le cooperative ed i consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 2, sono tenuti a realizzare il progetto o l’iniziativa entro l’anno successivo a quello in cui è stato erogato il contributo e debbono presentare entro lo stesso termine una relazione alla Giunta regionale sui risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata realizzazione del progetto o dell’iniziativa la cooperativa od il consorzio sono esclusi dai successivi finanziamenti regionali disposti ai sensi del comma 2, e può essere disposta nei loro confronti, da parte della Giunta regionale, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero della somma già erogata secondo le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16. Finanziamento.
1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 1996 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000 che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
capitolo n. 24135 con la denominazione «Finanziamento progetti speciali ed altri interventi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere b) e c), della presente legge per l’importo di lire 600.000.000:
capitolo n. 24137 denominato «Contributi agli enti locali per le finalità di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) della presente legge per l’importo di lire 400.000.000.
2. Alla copertura del predetto onere di lire 1.000.000.000 si provvede mediante utilizzazione del fondo globale iscritto al capitolo n. 29001, lettera b) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio 1996.
3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria delle spese per i successivi esercizi finanziari si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 17. (Abrogazione di norme). (2)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa incompatibili.
2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7.

_____________________
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 ottobre 1997, n. 30.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 56.

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