Non profit
Lazio LR 19/84IPABNorme di procedura perl’estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza ebeneficenza e norme in materia di patrimonio e personale.
di Redazione
L.R. 11 maggio 1984, n. 19.
Norme di procedura per
l’estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale.
(B.U. 12 giugno 1984, n. 16, S.O. n. 3).
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede ed operanti
nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70,
primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e cioè quelle per le quali
sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un
interesse della pubblica assistenza e beneficenza o che siano diventate superflue
perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto,
sono soggette a trasformazione secondo le norme e le procedure previste dalla richiamata
legge n. 6972 del 1890
Le stesse istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando gli interventi
di trasformazione di cui al comma precedente non siano esperibili per impedimenti
oggettivi o perché non rispondenti all’interesse dell’assistenza sociale pubblica,
possono essere dichiarate estinte secondo le procedure e le modalità fissate con
la presente legge.
Gli istituti di cui ai commi precedenti possono essere altresì applicati, con le
stesse procedure, nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari perché in oggettive situazioni
di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.
Art. 2. (Potere di iniziativa, pareri obbligatori e soggetti legittimati).
L’estinzione può essere proposta:
a) dall’organo di amministrazione dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;
b) dal consiglio del comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell’istituzione.
L’estinzione può essere altresì promossa d’ufficio dalla Giunta regionale.
Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al primo comma è
acquisito il parere dell’altro soggetto.
Ai fini dell’estinzione promossa d’ufficio è comunque acquisito il parere
dell’organo di amministrazione della istituzione interessata nonché del consiglio
del comune ove questa ha sede legale.
Viene altresì acquisito il parere degli enti destinatari dei beni e del personale
dell’istituzione per la quale è avviato il procedimento di estinzione.
I pareri di cui ai commi precedenti devono pervenire alla Giunta regionale entro
novanta giorni dalla richiesta formale. Trascorso tale termine le amministrazioni
che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.
Art. 3. (Adempimenti formali dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza).
L’organo di amministrazione dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante
l’atto deliberativo con il quale promuove l’estinzione e comunque entro il termine di cui
al precedente articolo 2, sesto comma, provvede altresì alla:
a) rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di
contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 della consistenza
patrimoniale desunta dagli inventari presso l’ente, da iscrizioni catastali od ipotecarie o
da trascrizione sui registri immobiliari; all’elencazione e catalogazione, nonché
all’identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo
la pertinenza a ciascuna istituzione;
b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza
alle singole istituzioni raggruppate;
c) ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla
data dell’atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un
elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici,
la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la
qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico,
previdenziale ed assistenziale in atto.
In caso di inadempienza anche parziale dell’organo amministrativo dell’istituzione, alle
rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma ed agli adempimenti di cui al successivo
articolo 5, provvede il sindaco del comune ove l’istituzione ha sede legale od un suo delegato,
entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione.
Art. 4. (Dichiarazione di estinzione).
L’estinzione è dichiarata con deliberazione adottata
dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente.
Con lo stesso provvedimento di estinzione la Giunta regionale individua l’ente pubblico,
di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni. L’ente
subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti i beni e loro pertinenze, oltre
che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
Nel caso in cui i beni dell’istituzione estinta siano destinati a più enti, fra i medesimi
vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi
gravanti sul patrimonio dell’istituzione.
Nell’ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza
all’ente cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma
presta servizio.
Art. 5. (Pubblicità del provvedimento di estinzione ed adempimenti successivi).
Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ed ha effetti dal primo giorno del mese successivo
alla sua pubblicazione.
Entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, il legale rappresentante
dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza effettua la consegna dei beni da attribuire
agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio,
dei legali rappresentanti dei predetti enti.
I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione
e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa
degli stessi nei termini di legge.
Art. 6. (Personale).
Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato
presso l’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è assegnato con il
provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni
dell’istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.
Gli enti subentrano altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo
determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d’opera in corso
alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.
Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi
provvisoriamente, fino all’inquadramento nei ruoli organici del personale
degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico vigenti nell’istituzione di provenienza alla data del trasferimento.
Art. 7. (Inquadramento del personale nei ruoli organici comunali).
Quando enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dal precedente
articolo 6, si applica la disciplina che segue.
Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento
di quiescenza, previdenza ed assistenza, alla C.P.D.E.L.
(Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) ed all’I.N.A.D.E.L.
(Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali).
Entro novanta giorni dalla data di assegnazione i comuni provvedono
all’inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al
primo comma del presente articolo con i criteri e le modalità previsti
dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti
locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell’istituzione di
provenienza alla data di estinzione e con effetti dalla stessa data.
I comuni assicurano di norma una collocazione del personale inquadrato
corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell’organizzazione
funzionale degli uffici o servizi di destinazione.
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente articolo,
i comuni possono dar luogo all’ampliamento delle piante organiche tenendo conto
anche di quanto disposto dall’articolo 4, sesto comma,
del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 (3), convertito con modificazioni
nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 (4), dandone comunicazione con il parere previsto
dal precedente articolo 2, quinto comma.
Art. 8. (Beni e personale per funzioni proprie del servizio sanitario nazionale).
Il trasferimento dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della presente legge, per le attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, è comunque disciplinato dalle leggi vigenti in materia di servizi sanitari.
L’individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dalla Giunta regionale con il provvedimento di estinzione. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale stabilisce le modalità di trasferimento del personale di cui al primo comma.
Le unità sanitarie locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (5).
Art. 9. (Vincoli di destinazione del patrimonio delle istituzioni estinte).
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte ai sensi della presente
legge ed in base ad essa attribuito in proprietà, nonché il corrispettivo delle loro
alienazioni e trasformazioni, rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.
I proventi netti derivanti dall’amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell’estinzione
debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di
attività assistenziali degli enti destinatari.
Il comune utilizza i beni ad esso attribuiti tenendo conto degli indirizzi programmatici
determinati dalla Regione in materia di servizi sociali, secondo i vincoli e le destinazioni
di cui al presente articolo.
Art. 10. (Vincoli in materia di patrimonio e di personale).
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza pubblica è fatto divieto agli
organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede
nel territorio regionale:
a) di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione
di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata
superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
b) di procedere all’ampliamento di piante organiche ovvero all’assunzione di personale
per posti vacanti in organico od a tempo indeterminato, nel caso che tali
assunzioni comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in
servizio alla data di pubblicazione della presente legge.
In deroga ai divieti di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentiti i comuni
interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla
realizzazione di programmi di pubblico interesse.
L’autorizzazione non è necessaria per la sostituzione temporanea prevista
dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (6).
Art. 11. (Disposizione transitoria).
Le norme contenute nella presente legge si
applicano nelle more dell’entrata in vigore di leggi nazionali in materia di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.