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Lazio LR 19/00Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale
di Redazione
LR del 07 Aprile 2000, n. 19
Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale
(BU del 10 maggio 2000, n.13 )
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità ed obiettivi)
1.La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e le
dichiarazioni internazionali dei diritti umani, riconosce nella
cooperazione internazionale e nella solidarietà tra i popoli,
unitamente alla promozione della cultura della pace, dei diritti umani
e delle libertà, gli strumenti essenziali per far crescere e
sviluppare rapporti di pace, equità e giustizia fra i popoli, per una
piena realizzazione dei diritti fondamentali ed inviolabili
delluomo.
2.La presente legge intende, in particolare:
a) salvaguardare la vita umana, riconoscendo la pace come diritto
fondamentale dei popoli, in virtù del quale ogni persona e tutti i
popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire ed a beneficiare
dello sviluppo economico, sociale e politico;
b) promuovere la crescita sociale, politica e culturale delle
popolazioni, salvaguardando le caratteristiche endogene dei processi
di sviluppo;
c) promuovere la crescita ed il rafforzamento delle esperienze
democratiche, con adeguate garanzie per le minoranze etniche,
linguistiche e religiose;
d) promuovere e diffondere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
nonché tutelare gli anziani, le persone disabili e le donne;
e) assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna,
valorizzando la promozione della donna, la rimozione di ogni ostacolo
alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;
f) valorizzare le risorse umane ed il patrimonio ambientale,
realizzando processi di sviluppo umano sostenibile;
g) promuovere lo sviluppo del commercio equo e solidale;
h) promuovere la conoscenza delle culture dei popoli attraverso le
espressioni artistiche e gli scambi culturali;
i) promuovere lalfabetizzazione, leducazione di base e la formazione
professionale;
l) soddisfare i bisogni primari delle popolazioni colpite da calamità.
3.Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, la
Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti
locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di
volontariato, organismi di cooperazione internazionale, Organizzazioni
Non Governative (ONG) presenti nella regione, con le modalità indicate
nella presente legge, privilegiando la concertazione per partecipare
alle attività che il territorio esprime nei confronti della
solidarietà.
4.L’attività della Regione è svolta nel rispetto delle leggi
statali, delle direttive e dei regolamenti comunitari, delle
convenzioni internazionali promosse da organismi cui partecipa
l’Italia, concernenti le finalità di cui al comma 2.
5.La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e
non governativa; favorisce la partecipazione ai programmi di
cooperazione dell’Unione europea, favorisce lo scambio delle
informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione
degli interventi.
ARTICOLO 2
(Ambiti e modalità di intervento)
1.La Regione, favorendo laggregazione di risorse umane e
finanziarie, promuove, sostiene, concerta e coordina le iniziative
proprie o svolte da enti locali, istituzioni culturali, associazioni,
organismi di cooperazione internazionale, privilegiando le realtà
operanti sul territorio regionale per favorire la maggiore
partecipazione della comunità regionale in un contesto di cosviluppo
con le comunità locali dei paesi partner nelle attività di
cooperazione e di solidarietà internazionale.
2.Lattività della Regione mira in modo particolare a
sviluppare tale rapporto tra comunità locali, attraverso le modalità
della cooperazione decentrata, ivi comprese quelle adottate
dall’Unione europea.
3.Per il raggiungimento delle finalità di cui allarticolo 1,
la Regione interviene realizzando iniziative:
a) di solidarietà internazionale;
b) di cooperazione decentrata con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e i
Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO);
c) di emergenza e di soccorso a favore di popolazioni colpite da
calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire
dignitose condizioni di vita;
d) di educazione e di sensibilizzazione della comunità regionale;
e) di formazione del personale della Regione, degli enti locali e del
volontariato sui temi della cooperazione internazionale;
f) di formazione delle risorse umane dei PVS e di quelli dei Paesi con
Economia in via di Transizione (PET);
g) culturali, di ricerca e di informazione.
CAPO II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ARTICOLO 3
(Iniziative culturali e di informazione)
1.La Regione promuove e sostiene:
a) la realizzazione di convegni e seminari di studio sui temi della
pace, della promozione dei diritti umani e dello sviluppo umano
sostenibile;
b) linformazione sulle attività dei soggetti impegnati in sede
regionale in progetti di cooperazione decentrata;
c) l’informazione sulle iniziative promosse dall’Unione europea, dalle
agenzie delle Nazioni unite e da altre istituzioni sovranazionali,
relativamente alla materia di cui alla presente legge;
d) la realizzazione di iniziative culturali sui temi indicati
specificamente nel documento programmatico di cui allarticolo 12;
e) lorganizzazione di una conferenza triennale sulla cooperazione
allo sviluppo e sulla solidarietà internazionale.
ARTICOLO 4
(Iniziative nel campo della ricerca)
1.La Regione promuove ricerche, studi e pubblicazioni sui
temi:
a) della pace e dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;
b) della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale;
c) dellinterrelazione tra lorganizzazione economico-produttiva, la
ricerca scientifica e linnovazione tecnologica, nel quadro della
cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
2.La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con
istituti di ricerca e con università della regione, operanti nei
settori della ricerca e della formazione sui diritti umani, sulla
cooperazione decentrata e sullo sviluppo umano sostenibile.
3.La Regione promuove e sostiene la diffusione dei risultati
delle ricerche nelle scuole di ogni ordine grado, avvalendosi dei
materiali didattici predisposti per lo scopo.
4.La Regione assegna ogni anno borse di studio di durata
annuale a neo-laureati che partecipano in loco ad iniziative di
cooperazione internazionale svolte dalla Regione da enti ed
associazioni con sede nella regione.
5.La Giunta regionale, previa deliberazione, può organizzare
annualmente, una manifestazione nella quale premiare personalità
nazionali o internazionali che si siano particolarmente distinte
nell’anno nei temi della pace, della libertà, dei diritti umani e
della solidarietà tra i popoli.
6.La Regione può favorire ed avvalersi di giovani neolaureati
o diplomati che desiderino svolgere un periodo di servizio civile,
partecipando ad iniziative di cooperazione internazionale, con le
modalità previste dalle vigenti norme nazionali.
ARTICOLO 5
(Iniziative nel settore delleducazione e della formazione)
1.La Regione, nellambito delle finalità della presente legge,
promuove e sostiene manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la
comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi
della pace e dei diritti umani.
2.In ordine alle attività di cui al comma 1 possono essere
previsti scambi culturali giovanili e soggiorni residenziali, anche di
persone disabili.
3.La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite
dalla legislazione vigente, favorisce, promuove e sostiene:
a) attività di formazione professionale di cittadini immigrati dai PVS
e dai PECO, onde favorirne il reinserimento nei loro Paesi di origine;
b) iniziative formative, indirizzate agli insegnanti, finalizzate alla
conoscenza della realtà dei PVS e dei PECO ed al dialogo
interculturale;
c) lorganizzazione di corsi di formazione:
1) per formatori delle associazioni che perseguano finalità conformi a
quelle di cui alla presente legge;
2) per i cittadini dellUnione europea, residenti nel territorio
regionale, disponibili ad operare come volontari nei Paesi destinatari
degli interventi;
3) per funzionari delle amministrazioni locali della regione;
4) sia in Italia che nei Paesi destinatari, finalizzati alla
formazione delle risorse umane locali, richiesti direttamente dai
Paesi beneficiari, secondo le modalità e procedure previste dalle
vigenti leggi nazionali.
ARTICOLO 6
(Progetti di cooperazione decentrata)
1.I progetti di cooperazione decentrata, oltre a riferirsi ai
principi inseriti nel regolamento comunitario e nei programmi di
sviluppo umano dellUNDP, si ispirano ai principi di collegamento di
comunità locali organizzate dei PVS o in transizione e quelli dei
Paesi industrializzati, con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale
integrato attraverso programmi multisettoriali e lattuazione dei
principi e dei metodi della carta di Copenaghen, coinvolgendo anche la
comunità di emigrati della regione presenti nel Paese.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione
interviene al fine di:
a) favorire il radicamento di processi di sviluppo umano nei Paesi
internazionalmente riconosciuti ad economia debole;
b) promuovere la concertazione e la collaborazione dei soggetti di cui
al comma 3;
c) realizzare direttamente o sostenere anche tramite supporti tecnici,
organizzativi e finanziari, iniziative e progetti di cooperazione
decentrata, finalizzati allo sviluppo umano sostenibile, che si
prefiggono obiettivi strutturali distinti dallaiuto di emergenza.
3.Gli attori della cooperazione internazionale possono essere:
gli enti locali, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le
ONG, i consorzi, le associazioni di ONG e di volontariato e gli
Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale (ONLUS), le associazioni di
volontariato, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali,
le rappresentanze sindacali, quelle imprenditoriali e delle piccole e
medie imprese, le associazioni di immigrati e le forze economiche e
sociali presenti nel territorio regionale.
4.I Paesi destinatari degli interventi di cooperazione
decentrata sono indicati nel piano annuale degli interventi previsti,
in armonia con le indicazioni del Governo.
5.La Regione promuove il coordinamento degli interventi degli
enti locali in materia di cooperazione decentrata, favorendo in
particolare lattivazione di momenti di concertazione tra enti e
soggetti diversi, che possono collaborare proficuamente in azioni
comuni.
6.Il piano annuale di cui allarticolo 13 definisce le
modalità, le forme, i tempi e gli strumenti della concertazione. La
concertazione può interessare tutte le fasi di elaborazione,
monitoraggio e valutazione dei progetti predisposti dagli enti locali,
anche in forme associative, al fine di mantenere un collegamento
programmatico ed operativo tra i soggetti autori della cooperazione
decentrata.
ARTICOLO 7
(Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale)
1.La Regione nei casi di eventi eccezionali causati da
conflitti armati o calamità naturali che colpiscono Paesi europei ed
extraeuropei, promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare
la sofferenza delle popolazioni colpite da tali avversità, nonché per
ristabilire dignitose condizioni di vita.
2.Lintervento regionale di cui al comma 1 consiste ne:
a) la fornitura di materiali di prima necessità, di attrezzature, di
alimenti e di generi di conforto, anche tramite associazioni idonee
allo scopo;
b) lassistenza sanitaria ed ospedaliera alle persone che a causa
degli eventi di cui al comma 1 sono ospitate nella regione e
laccoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente
autorizzati al soggiorno sul territorio nazionale;
c) la collaborazione tecnica, anche inviando in missione personale
regionale;
d) la raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di
emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate
al loro raccordo con le richieste e le iniziative dellamministrazione
statale, degli organismi internazionali e delle altre regioni;
e) il sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle
Nazioni unite e dellUnione europea;
f) il sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati
locali, che operano per le finalità di cui al comma 1;
g) lassistenza igienico-sanitaria ed alimentare, in modo particolare
per linfanzia, per le donne, per i disabili e per gli anziani;
h) la raccolta di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni
di danaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio.
ARTICOLO 8
(Iniziative di reinserimento degli immigrati)
1.La Regione, per favorire il reinserimento degli immigrati,
nonché dei rifugiati e dei profughi, nei loro Paesi di origine,
promuove e sostiene progetti di formazione ed iniziative di
cooperazione internazionale nelle comunità dei Paesi, da cui essi
provengono.
2.La Regione favorisce lo sviluppo dellartigianato e della
piccola e media impresa nelle aree territoriali da cui è più
consistente il flusso di emigrazione al fine di ottenere una riduzione
del numero di immigrati.
3.La Regione può inviare nei territori maggiormente
interessati da fenomeni emigratori propri esperti al fine di
concertare con le autorità locali una pianificazione territoriale ed
economica dello sviluppo con organismi internazionali ed agenzie delle
Nazioni unite.
ARTICOLO 9
(Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa)
1.Al fine di favorire lo sviluppo economico ed il sistema
d’impresa dei PVS e dei PECO individuati nell’ambito della
programmazione triennale di cui allarticolo 12, la Regione in accordo
con le autorità locali favorisce e promuove la conoscenza reciproca
della piccola e media impresa regionale e la realtà economica di tali
Paesi al fine di individuare opportunità congiunte per iniziative
imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività produttive
in loco.
2.La Regione, in particolare, anche avvalendosi dell’ufficio
di Bruxelles, attiva tutte quelle procedure idonee ad ottenere i
finanziamenti dell’Unione europea per la creazione di società miste
sia nei PVS che nei PECO ed in Italia, utilizzando i finanziamenti
nazionali e comunitari sia per i capitali di rischio che per la
costituzione di società miste.
3.Per favorire inoltre la partecipazione delle imprese della
regione alle gare internazionali, comunitarie, la Regione organizza un
sistema informativo, avvalendosi dell’unità territoriale “Lazio” dello
schema di cooperazione tecnica, economica e scientifica est-ovest
nord-sud.
ARTICOLO 10
(Rapporti con lo Stato e lUnione europea)
1.La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai
rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione
internazionale ed in conformità agli indirizzi del Ministero degli
affari esteri e della politica estera nazionale, può proporre alle
competenti istituzioni dell’Unione europea e dello Stato italiano
iniziative di solidarietà e programmi di cooperazione che intende
realizzare avvalendosi dell’apporto degli enti locali e degli altri
soggetti di cui all’articolo 6, comma 3, richiedendone anche il
finanziamento o il cofinanziamento.
2.La Regione può inoltre collaborare alla realizzazione di
iniziative affidate dal Ministero degli affari esteri ad agenzie delle
Nazioni unite e ad organismi internazionali.
3.La Regione favorisce altresì iniziative di informazione e di
consulenza a favore di attività imprenditoriali, in particolare della
piccola e media impresa regionale, su tutte le iniziative dello Stato
e dellUnione europea, finalizzate allo sviluppo economico, sociale e
culturale dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione.
ARTICOLO 11
(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività
internazionali)
1.La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto
analitico al sistema di programmazione, nonché di coordinare e
diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i
soggetti interessati, realizza un sistema informativo in ordine alla
cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che
coinvolgono soggetti regionali e ONG che operano su progetti promossi
dalla Regione e le realtà locali in cui si realizzino iniziative
promosse dalla Regione.
2.Tale sistema informativo è interconnesso con i sistemi
informativi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che
operano nel settore della solidarietà e della cooperazione
internazionale.
3.Le modalità di organizzazione e gestione del sistema
informativo sono coerenti con quanto previsto nella legge regionale 6
agosto 1999, n. 14.
4.Nell’ambito della relazione annuale della Giunta al
Consiglio di cui allarticolo 13, comma 5, è dato atto dello stato di
attuazione del sistema informativo.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 12
(Programmazione triennale)
1.La Giunta regionale, per lattuazione delle iniziative di
cooperazione internazionale previste al capo II entro il 30 giugno di
ogni anno predispone uno schema di deliberazione concernente gli
obiettivi programmatici nella materia di cui alla presente legge per
il successivo triennio. Il documento è trasmesso al Consiglio
regionale per lapprovazione.
2.La programmazione triennale indica:
a) gli obiettivi generali e le priorità di intervento da perseguire
nell’arco del triennio;
b) il ruolo che deve svolgere la Regione;
c) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti
umani, di cooperazione decentrata e di scambio culturale ed artistico;
d) i criteri, le modalità e le priorità di concessione dei contributi
regionali;
e) la valutazione delle iniziative realizzate o sostenute dalla
Regione e le procedure amministrative di controllo.
3.In fase di prima applicazione, la Giunta regionale provvede
alladozione dello schema di deliberazione di cui al comma 1 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 13
(Piani annuali)
1.Sulla base degli obiettivi della programmazione triennale di
cui allarticolo 12, la Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze
della conferenza triennale di allarticolo 3, comma 1, lettera e), e
sentito il comitato tecnico scientifico di cui allarticolo 17,
approva entro il 31 ottobre il piano annuale di attuazione.
2.I contenuti del piano annuale di cui al comma 1 possono
discostarsi dalle previsioni del programma triennale, purché questi
non incidano sulle scelte fondamentali del programma stesso, al fine
di adattarli all’evolversi delle situazioni internazionali
riconosciute dallo Stato. Qualora si verifichino, dopo l’approvazione
del piano annuale, gli eventi di cui allarticolo 7, comma 1, la
Giunta regionale può provvedere allaggiornamento od alla variazione
delle disposizioni contenute in esso.
3.Il piano annuale di cui al comma 1:
a) determina gli obiettivi e le priorità annuali ed individua le
iniziative di cooperazione internazionale così come definite al capo
II da realizzare direttamente dalla Regione od alla cui realizzazione
la Regione concorre mediante la concessione di contributi a tal fine
determinati;
b) definisce le modalità, i tempi e gli strumenti per il coordinamento
e la concertazione delle attività e degli interventi.
4.La Giunta regionale, entro il 30 novembre pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) il bando per la concessione
dei contributi di cui al comma 3 in conformità a quanto previsto nel
piano annuale.
5.Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale
presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del
piano dellanno precedente.
ARTICOLO 14
(Interventi urgenti di solidarietà internazionale)
1.Per lattuazione delle iniziative di cui allarticolo 7 la
Giunta regionale può intervenire direttamente alle attività di
soccorso e di aiuto nei confronti di comunità di Paesi europei ed
extraeuropei, per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità,
al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione e di
carenza igienico-sanitaria.
2.Gli interventi urgenti di solidarietà internazionale di cui
al comma 1 devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento
dei bisogni primari e, in particolare, alla salvaguardia della vita e
della dignità delle persone, nonché allautosufficienza alimentare.
ARTICOLO 15
(Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale)
1.Presso la presidenza della Giunta regionale è istituito
lalbo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale.
2.Possono essere iscritti allalbo di cui al comma 1 gli
esperti e gli operatori con almeno tre anni di comprovata attività di
cooperazione ovvero già riconosciuti dal Ministero degli affari esteri
o dalle Nazioni unite o dalla Commissione dellUnione europea
Capo IV
ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 16
(Attuazione degli interventi)
1.Per la realizzazione delle iniziative di cui al capo II la
Regione può avvalersi:
a) degli enti subregionali, tra cui l’Agenzia regionale per gli
investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A.,
1Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura
(ARSIAL), lAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(ARPA), lIstituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e
Toscana, lIstituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.)
Lazio, lAgenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio,
l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”;
b) di tutti i soggetti individuati quali attori della cooperazione
decentrata allarticolo 6, comma 3;
2.Per il coordinamento e la realizzazione di interventi
regionali di cui allarticolo 14, la Giunta regionale costituisce
annualmente un gruppo di lavoro composto da proprio personale.
3.Per consentire una migliore concertazione fra le forze
economiche e sociali la Regione costituisce tavoli di concertazione e
di consultazione, di cui uno istituzionale con le amministrazioni
provinciali e gli enti locali, gli altri aperti ad altri soggetti.
ARTICOLO 17
(Comitato tecnico-scientifico)
1.E istituito presso la Giunta regionale un comitato
tecnico-scientifico avente funzione consultiva e propositiva in ordine
ai programmi ed alle attività previste dalle presente legge.
2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
3.Il comitato è costituito da sei componenti di riconosciuta
professionalità individuati tra esperti ed operatori di comprovata
competenza, di cui tre nominati dal Consiglio regionale e tre nominati
dalla Giunta.
4.Alle riunioni del comitato possono intervenire
amministratori e rappresentanti designati dagli enti individuati
all’articolo 6, comma 3.
5.Ai componenti del comitato spetta il rimborso delle spese di
viaggio per ogni giornata di partecipazione alle sedute.
6.Il funzionamento del comitato è regolato da un apposito
regolamento interno, predisposto alla prima riunione.
7.Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica fino alla
scadenza del Consiglio regionale.
8.Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario
della struttura regionale competente nella materia, indicato dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 18
(Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)
1.Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione
aderisce all’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le provincie
autonome italiane.
2.La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per perfezionare l’adesione della Regione all’OICS e versare
le quote di partecipazione previste dallo statuto.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1.In fase di prima applicazione la Giunta regionale è
autorizzata ad approvare il piano annuale degli interventi di cui
allarticolo 13 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del
Consiglio regionale del programma triennale previsto dallarticolo 12.
2.In fase di prima applicazione, le procedure per la nomina
dei componenti del comitato tecnico-scientifico di cui allarticolo 17
sono concluse con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 20
(Abrogazioni)
1.Sono abrogate, le seguenti leggi regionali:
a) 26 luglio 1991, n.30;
b) 8 luglio 1996, n. 26.
2.Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti
dallapplicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.
ARTICOLO 21
(Disposizione finanziaria)
1.Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge si provvede mediante l’utilizzo del capitolo 42166, la cui
denominazione viene così modificata: “Spese per iniziative di
cooperazione decentrata allo sviluppo ed interventi regionali in
materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza”
nell’ambito dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1999.
2.Per l’attuazione delle iniziative e degli interventi
previsti dalla presente legge, la Regione può avvalersi di eventuali
contributi o finanziamenti statali e comunitari da iscriversi in
bilancio secondo le procedure previste dalla vigente legge regionale
di contabilità.
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